Sentenza n. 339/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio riapprovata il 31 gennaio 1990 dal Consiglio regionale avente
per oggetto: "Iniziative in favore del personale che opera in
condizioni di disagio presso gli uffici regionali ubicati in
località lontane dal centro abitato", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 marzo 1990,
depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17 del
registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 marzo 1990 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa della
Regione Lazio, approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata
nell'identico testo, a seguito del rinvio governativo, a maggioranza
assoluta il 31 gennaio 1990, concernente "iniziative in favore del
personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali
ubicati in località lontane dal centro urbano".
In particolare la predetta delibera legislativa prevede la
corresponsione di un rimborso forfettario per le spese di "trasferta"
sostenute dal personale della Regione in servizio presso uffici (da
individuarsi da parte della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza) che siano
ubicati in località distanti almeno dieci chilometri dal centro
urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo
economico e popolare.
Come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di
legge, questa si indirizza in modo specifico ai dipendenti in
servizio presso gli uffici della sede centrale di Via della Pisana, i
quali, a differenza del rimanente personale regionale che presta
servizio presso sedi ubicate "all'interno della città", sono
costretti a sopportare una maggiore spesa di trasporto per
raggiungere il luogo di lavoro.
Il ricorrente denuncia il contrasto della normativa impugnata -
oltreché con gli artt. 5 e 81 della Costituzione (quest'ultimo per
la previsione della copertura della spesa riferita all'esercizio
finanziario 1987) - con i principi indicati negli artt. 1, 4 e 11,
secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
n. 93 e quindi con l'art. 117 della Costituzione, ed inoltre con gli
artt. 2 e 3 n. 1 della predetta legge quadro, implicitamente
richiamati nell'ultima parte dell'atto di rinvio governativo.
Ad avviso del ricorrente la supposta finalità perequativa, che la
normativa impugnata intenderebbe perseguire, sarebbe incompatibile
con i richiamati principi vincolanti in materia - che non consentono
elargizioni aggiuntive al personale dipendente - e non può trovare
giustificazione alcuna nella omologa previsione di favore per il
personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
contenuta nell'art. 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che è
precedente all'entrata in vigore della legge quadro sopra richiamata.
2. - Si è costituita tardivamente in giudizio la Regione Lazio
per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge della Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio
governativo, in data 31 gennaio 1990, con la quale è stato disposto
che al personale, in servizio continuativo presso gli uffici
regionali ubicati in località lontane almeno dieci chilometri dal
centro urbano e dove non vi sia disponibilità di alloggi di tipo
economico e popolare, competa un rimborso forfettario giornaliero
delle spese sostenute nella misura prevista dall'art. 8 della legge
26 luglio 1978, n. 417.
Si sostiene nel ricorso che la normativa impugnata, oltre che con
gli artt. 5 e 81 della Costituzione, contrasti anche con i principi
indicati dagli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge quadro sul
pubblico impiego 20 marzo 1983, n. 93 e quindi con l'art. 117 della
Costituzione, nonché con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1 della stessa
legge quadro.
2. - La questione sollevata in riferimento agli artt. 4 e 11,
secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego, norme
interposte rispetto all'art. 117 della Costituzione, anch'esso
invocato dal ricorrente, è fondata.
Come questa Corte ha costantemente affermato (v. da ultimo sent.
n. 240 del 1990) le indicate norme della legge quadro sul pubblico
impiego stabiliscono il principio - che le regioni sono tenute ad
osservare in sede di legislazione concorrente - della
omogeneizzazione e della esaustività dei trattamenti economici del
personale dipendente regionale in relazione agli accordi sindacali
collettivi, dal che deriva l'illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 117 della Costituzione, di ogni tipo di
trattamento economico aggiuntivo disposto per gli impiegati pubblici
che non trovi in detti accordi collettivi un preciso punto di
riferimento.
Questa Corte non ha mancato invero di precisare (v. sentenze nn.
38 del 1989, 217 del 1987, 72 del 1985, 290 e 219 del 1984) che gli
accordi conclusi secondo la legge-quadro determinano a carico delle
regioni un "vincolo direttivo di massima" consistente
nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove
occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento
degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformità di contenuto
tra le relative discipline si traduce, quindi, di per sé nella
violazione del principio fondamentale della legislazione e quindi
dell'art. 117 della Costituzione, ma, come è stato chiarito nella
sentenza n. 38 del 1989, tale contrasto deve ravvisarsi quando "si
tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del
necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze
peculiari della regione interessata".
Nella specie non può revocarsi in dubbio che da nessuna clausola
degli accordi è possibile desumere il principio della autonoma
retribuibilità del "disagio" conseguente alla ubicazione degli
uffici ove si presta servizio.
La legge regionale impugnata, nel disporre un tale tipo di
compenso, ha introdotto perciò una voce nuova rispetto al regime
pattizio delle retribuzioni, che non trova in esso alcun punto di
riferimento, e quindi il contenuto della legge impugnata è
completamente al di fuori di quelle ipotesi di "adeguamento" ad
esigenze peculiari della regione, dovendosi considerare che tale
punto di riferimento dovrebbe sussistere negli accordi non solo
tipologicamente ma anche per rendere possibile l'individuazione dei
criteri in base ai quali le regioni, nello statuire un determinato
tipo di compenso, possano fissarne in modo non arbitrario la
ricorrenza dei presupposti.
In proposito la relazione che accompagna il disegno di legge
regionale fa riferimento ad un analogo compenso, previsto dall'art.
35 della legge dello Stato 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale
delle poste e delle telecomunicazioni che presta servizio in "uffici
ubicati in località lontane dal centro urbano". Il richiamo è del
tutto inconferente perché si tratta di un compenso stabilito in una
legge anteriore alla legge-quadro e quindi agli accordi collettivi
vigenti, i quali - nonostante la preesistenza di tale previsione
derogatoria di un "particolare" (come è espressamente definito nel
citato art. 35 della legge n. 797 del 1981) trattamento, concesso ad
una determinata categoria di personale statale, in relazione alla
ubicazione degli uffici - non contengono alcun elemento dal quale
possa desumersi che quella deroga assurga a generale criterio
retributivo dei dipendenti pubblici. Ciò conferma il carattere
innovativo della legge regionale impugnata e quindi il suo contrasto
con l'art. 117 della Costituzione, per violazione delle invocate
norme interposte della legge-quadro sul pubblico impiego.
3. - L'accoglimento del ricorso sotto tale assorbente profilo
esonera dall'esame delle censure riferite ad altri parametri
costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990,
recante "Iniziative in favore del personale che opera in condizioni
di disagio presso uffici regionali ubicati in località lontane dal
centro abitato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte