Sentenza n. 339/1998
Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della
legge della Regione Siciliana, approvata il 25 giugno 1997, recante
"Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali
delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni
creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e
popolare", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana, notificato il 3 luglio 1997, depositato in
Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del registro
ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione
Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con
ricorso notificato il 3 luglio 1997, e depositato il 10 luglio 1997,
ha impugnato gli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per
accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative
edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in
materia di edilizia economica e popolare".
La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, lettera q), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e con
il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la
revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in
relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello statuto di
autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonché con l'art. 3
della Costituzione. Essa, infatti, destinando a finalità di
edilizia economica e popolare gli alloggi realizzati per scopi
diversi, e prevedendo che gli stessi siano assegnati a coloro che li
occupano, se in possesso dei requisiti di legge, violerebbe la legge
n. 457 del 1978, secondo la quale il due per cento dei finanziamenti
nel settore devono essere destinati alla predisposizione di immobili
da destinare al soddisfacimento delle esigenze derivanti da
situazioni imprevedibili. Inoltre, la norma si porrebbe anche in
contrasto con i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia
economica e popolare stabiliti dal d.P.R. n. 1035 del 1972, in
quanto non prevede una comparazione tra coloro i quali attualmente li
occupano e gli altri aspiranti e, in tal modo, realizza una sanatoria
di situazioni illegittimamente protrattesi nel tempo, in danno di
coloro che non hanno fruito di dette assegnazioni ed in violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
L'art. 21 della legge regionale in oggetto reca una norma di
interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale n. 22
del 1996, che, a sua volta, interpreta l'art. 131 della legge
regionale n. 25 del 1993, di disciplina dei finanziamenti in favore
delle cooperative a proprietà indivisa, ed è censurato in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione, esplicitando
che il finanziamento è pari al costo complessivo risultante dal
quadro tecnico economico, oltre eventuali "maggiorazioni di legge",
sembra incrementare la misura dell'erogazione, senza però
quantificare i relativi oneri, né indicare la copertura finanziaria
e, quindi, reca vulnus all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
In linea gradata, secondo il Commissario dello Stato, qualora non sia
questo il significato della norma, deve concludersi per la sua
ambiguità, perché essa rende controversa la disposizione che
interpreta e, quindi, lede il "valore costituzionale della certezza
del diritto".
2. - Il Presidente della Regione Sicilia si è costituito in
giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il
rigetto.
L'art. 18 della legge in esame, ad avviso del resistente, reca una
norma di carattere eccezionale, diretta a rimuovere la condizione di
precarietà nella quale versano coloro i quali sono stati costretti a
lasciare le loro case, perché pericolanti, o allo scopo di favorirne
il risanamento. Pertanto, prosegue la Regione, essa non sana
situazioni illegittime, è giustificata da una ragionevole
ponderazione di fattispecie particolari e neppure realizza l'eccepita
disparità di trattamento, in quanto non sono comparabili le
situazioni di coloro i quali sono stati sfrattati per ragioni di
emergenza e quelle, meramente ipotetiche, degli eventuali futuri
senza-tetto.
L'art. 21, osserva il Presidente della Regione, esplicita invece
gli elementi dei quali occorre tenere conto nella quantificazione del
finanziamento e chiarisce la norma interpretata. La disposizione,
nella parte in cui prevede che a detto fine può tenersi conto delle
"maggiorazioni di legge" del costo di costruzione, a suo avviso, non
è quindi irragionevole e non vulnera l'art. 97 della Costituzione.
La censura riferita all'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
conclude infine la Regione, è anzitutto inammissibile, perché
generica, e, comunque, è infondata, in quanto il ricorrente non ha
dimostrato che la norma denunziata determini oneri finanziari
aggiuntivi. In ogni caso, essa neppure realizza tale risultato, sia
perché concerne ipotesi meramente eventuali che potrebbero non
verificarsi mai, sia perché l'art. 131 della legge reg. n. 25 del
1993, come modificato dall'art. 22 della legge n. 22 del 1996,
permette di ricondurre il finanziamento nei limiti dello
stanziamento, dato che l'intervento finanziario regionale può anche
restare al di sotto del 100% delle spese sostenute.
3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla
Corte, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge
impugnata come legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 26 luglio
1997 - omettendone gli articoli 18 e 21, avverso i quali il
Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ed i
difensori della Regione hanno chiesto che sia dichiarata cessata la
materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997,
recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi
sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni
creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e
popolare", per violazione degli artt. 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello
statuto di autonomia, nonché degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97
della Costituzione.
Successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità
costituzionale, come si è accennato nella premessa in fatto, la
deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 25 giugno 1997 è stata promulgata come legge n. 25 del
24 luglio 1997, con omissione delle due disposizioni impugnate dal
Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita
necessariamente in modo unitario e istantaneo rispetto al testo
legislativo e, quindi, essendo ormai esaurito in riferimento alla
legge in esame, si preclude la possibilità di una successiva,
autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di
esse (tra le più recenti, sentenze n. 216 del 1998 e n. 306 del
1996). Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno
prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto
nell'ordinamento, e non sono più in grado di produrne, il presente
giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per
dichiarare cessata la materia del contendere, come, del resto,
richiesto concordemente dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla
Regione Sicilia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte