Sentenza n. 34/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1959 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3549, promosso con
ordinanza emessa il 27 novembre 1957 dalla Corte di appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra Silenzi Maria Antonietta, l'Ente
Maremma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n.
13 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Rosario Nicolò per la Silenzi, l'avv. Guido Astuti
per l'Ente Maremma e il sostituto avvocato generale dello Stato Emilio
Sivieri per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n.
3549, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1952), furono approvati i piani
particolareggiati e, in conseguenza, fu disposta l'espropriazione a
favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di
terreni di proprietà di Silenzi Maria Antonietta, situati nel comune
di Sutri, per una superficie complessiva di ha 306, 61, 64 con un
reddito dominicale di L. 35.946,99. Poiché davanti al Tribunale di
Roma già pendeva il giudizio promosso dalla stessa Silenzi ed altri
consorti in lite, per impugnare i piani particolareggiati predisposti
dall'Ente Maremma nei confronti di detto Ente e del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, l'azione fu estesa anche al decreto
anzidetto. Del quale la Silenzi chiedeva la dichiarazione di
illegittimità per eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre
1950, n. 841 (così detta legge stralcio), deducendo che, ai fini
dell'applicazione della legge anzidetta, il compendio fondiario di sua
proprietà si sarebbe dovuto valutare prescindendo dai terreni, dei
quali era proprietaria in Sicilia. Pertanto la consistenza del reddito
dominicale complessivo e di quello medio per ettaro si sarebbe dovuta
determinare con riferimento esclusivo ai beni immobili di cui la stessa
Silenzi era proprietaria nel territorio dei comuni di Sutri e Nepi.
Il Tribunale, con sentenza del 14 settembre 1953, respinse tutte le
domande.
Appellò la Silenzi e la Corte d'appello di Roma, mentre con
sentenza non definitiva dichiarava proponibile la domanda nei confronti
dell'Ente Maremma e del predetto Ministero, in ordine alla questione
relativa alla legittimità costituzionale del decreto di scorporo,
pronunziava ordinanza in data 27 novembre 1957, con la quale sospendeva
il giudizio e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte,
ritenendo la soluzione della questione medesima rilevante per la
decisione del merito.
In sede di appello, come si desume dall'ordinanza anzidetta, la
Silenzi riproponeva la tesi già esposta davanti al Tribunale. Assumeva
che, essendosi compresi illegittimamente nell'accettamento del
compendio immobiliare, da parte dell'Ente Maremma, anche i beni situati
nel territorio della Regione siciliana, dei quali una parte era stata
pure espropriata, in base alla legge regionale di riforma agraria del
27 dicembre 1950, n. 104, relativamente agli stessi beni era stata
disposta, in applicazione della legge statale e di quella regionale,
una duplice espropriazione: una prima col decreto 13 settembre 1951
dell'autorità regionale, in forza del quale erano stati imposti anche
gravosi oneri, e una seconda, dopo che era stata già effettuata
l'espropriazione in Sicilia, per effetto dell'inclusione dei terreni
residuati nella Regione, nel calcolo del compendio terriero ai fini
dell'attuazione della legge stralcio. In riferimento a questa eccezione
la Corte d'appello ha prospettato il dubbio che il decreto di scorporo
fosse incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione,
per eccesso dai limiti della delega concessa al Governo per
l'attuazione della legge stralcio.
Nella motivazione dell'ordinanza la Corte d'appello ricorda che,
con l'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206 (così detta
legge Salomone), la frase "intera proprietà" contenuta nell'art. 4
della legge n. 841 del 1950 è stata interpretata nel senso di
"proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del
territorio della Repubblica"; legge che, con la sentenza n. 62 del
1957, questa Corte ha riconosciuto legittima. Osserva peraltro che
l'attuale controversia è diversa da quella decisa dalla Corte
costituzionale, in quanto la citata sentenza non risolse la questione,
in particolare ora sollevata dalla Silenzi, se cioè, pur ammettendosi
che per applicare la legge stralcio fosse necessario tener conto anche
dei beni situati in Sicilia, di questi beni tuttavia si doveva tener
conto ugualmente quando essi fossero assoggettati (o assoggettabili) ad
espropriazione secondo la legge regionale. Rileva inoltre l'ordinanza
che in questo giudizio "sono in discussione i rapporti tra due distinti
poteri legislativi, miranti, con disposizioni analoghe, a perseguire lo
stesso unico fine, e i rapporti di sovrapposizione e di coesistenza
delle disposizioni medesime".
L'ordinanza della Corte d'appello di Roma è stata regolarmente
pubblicata e della medesima sono state eseguite le prescritte
notificazioni e comunicazioni.
Si sono costituiti tempestivamente la Silenzi, rappresentata
dall'avv. Rosario Nicolò, l'Ente Maremma, in persona del Presidente
debitamente autorizzato, rappresentato dagli avvocati Guido Astuti e
Luigi De Villa, il Ministero dell'agricoltura e foreste, ed il
Presidente del Consiglio dei Ministri (quest'ultimo intervenuto nel
giudizio avanti a questa Corte), rappresentati dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Anche in questa sede la difesa della Silenzi deduce
l'illegittimità costituzionale del decreto di scorporo 18 dicembre
1952, sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla legge n.
841 del 1950, negli stessi termini già prospettati avanti alla Corte
di appello. Insiste nel rilevare che per risolvere l'accennata
questione non sarebbe sufficiente richiamare la legge 16 agosto 1952,
n. 1206, (così detta legge Salomone), dato che questa, chiarendo, con
efficacia d'interpretazione autentica, la portata della disposizione
dell'articolo 4 della legge stralcio in ordine al modo di computare la
consistenza della proprietà terriera privata, lascerebbe aperto il
problema circa il modo di procedere al computo dei terreni, quando
nella Regione siciliana abbia avuto applicazione la legge di riforma.
Ed al riguardo pone in risalto l'asserito contrasto fra la legge
statale e quella regionale, in quanto dirette a colpire gli stessi
beni, con l'effetto in ispecie che la legge dello Stato verrebbe in
concreto ad interferire nella materia regolata dalla legge regionale,
nell'ambito delle attribuzioni legislative della Regione siciliana di
cui all'art. 14 dello Statuto speciale. Aggiunge inoltre che nel caso
in esame, la situazione si presenterebbe più grave, dati gli oneri di
miglioramento imposti alla Silenzi, col decreto 13 settembre 1951, n.
2, del Presidente della Regione siciliana, riguardo ai fondi residuati
dall'espropriazione.
La difesa dell'Ente Maremma, alle argomentazioni sopra accennate,
oppone che sarebbe da escludere, nella specie, un conflitto fra la
legge dello Stato e quella regionale, dato che nessuna limitazione ai
poteri del Governo di estendere la riforma fondiaria al territorio
della Sicilia, si potrebbe desumere né dalla legge di delegazione, né
dall'art. 14 dello Statuto speciale, come ha ritenuto anche l'Alta
Corte siciliana; conflitto che comunque non potrebbe in concreto
delinearsi, posto che il Governo non si è avvalso della delega per
quanto riguarda la Sicilia. Donde in particolare la conseguenza che
nessuna norma di carattere costituzionale vietava al Governo di tener
conto, per l'applicazione della legge stralcio, della proprietà
terriera dovunque situata in tutto il territorio nazionale, compresa
anche quella ubicata in Sicilia.
La difesa dell'Ente rileva d'altra parte, in linea di fatto, che,
come non sarebbe contestato, col decreto regionale 13 settembre 1951,
n. 2, alla Silenzi era stato imposto il conferimento di ha 345.00,35,
corrispondenti al reddito dominicale di L. 19.971,76; mentre per il
restante reddito di L. 21.132,88, che la detta Silenzi avrebbe dovuto
conferire in relazione alla complessiva consistenza terriera in Sicilia
di ha 1154,32,71, corrispondente al reddito dominicale di L. 67.654,
le erano stati imposti vari oneri previsti dalla legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104; che l'Ente Maremma, in base al computo integrale
della proprietà terriera della Silenzi (comprendendo cioè anche i
beni situati in Sicilia) aveva accertato, ai fini dell'applicazione
della legge stralcio, un reddito complessivo di L. 81.459,44; che
tuttavia, tenendo conto dell'espropriazione disposta dall'autorità
regionale, aveva effettuato in concreto lo scorporo soltanto per ha
306,61,74, per un reddito dominicale di L. 35.946,99. Con la
conseguenza quindi che, sommando le due percentuali di scorporo, non si
raggiunge il reddito complessivo di L. 81.459,44, in base al quale
sarebbe stata consentita l'espropriazione ai sensi della legge
stralcio. La difesa dell'Ente conclude pertanto perché si dichiari
infondata la questione sollevata con l'ordinanza in esame.
Conclusioni identiche propone anche l'Avvocatura generale dello
Stato. La quale premette che, nell'attuale giudizio, non è proposta la
questione sulla costituzionalità dell'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, né dell'articolo unico della legge interpretativa 16
agosto 1952, n. 1206; costituzionalità già affermata del resto dalla
sentenza di questa Corte n. 62 del 1957.
La difesa dello Stato quindi sostiene che la questione, così come
precisata nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma, dovrebbe essere
contenuta nell'ambito dell'interpretazione della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e della successiva legge 16 agosto 1952, n. 1206.
Osserva che, in base alle predette disposizioni, non sarebbe dubbio
che la frase "intera proprietà terriera" si riferisca a tutti i beni
in qualunque regione situati, anche a quelli cioè esistenti in
Sicilia. Ed esclude che si verificherebbe un'illegittima interferenza
della legislazione statale con quella della Regione, in quanto le leggi
dello Stato e quelle regionali coesisterebbero, con efficacia ciascuna
nei limiti territoriali assegnati.
Un'indebita interferenza si profilerebbe - prosegue l'Avvocatura -
qualora con il provvedimento emanato dal Capo dello Stato si volessero
espropriare fondi situati in Sicilia. Ma poiché questi ultimi beni
sono stati presi in considerazione, nella specie, unicamente ai fini
della determinazione della quota espropriabile, ogni interferenza e
sovrapposizione delle leggi statali con la legge regionale sarebbe da
escludere, e sarebbe altresì da escludere l'invasione da parte dello
Stato della sfera di competenza della Regione. Non si potrebbe d'altra
parte ritenere che l'esercizio dell'autonomia regionale nella materia
della riforma fondiaria possa limitare l'esercizio del potere dello
Stato sull'intero territorio nazionale.
Né infine, secondo l'Avvocatura, sussisterebbe quella duplicazione
di espropri lamentata dalla Silenzi, poiché, dato il meccanismo delle
leggi di riforma fondiaria, non sarebbe anomalo il caso in cui, una
volta determinato il reddito dominicale ed in base ad esso calcolata la
quota di scorporo, in concreto il procedimento espropriativo colpisse
terreni compresi in diversi comprensori di riforma fondiaria,
apportando un sacrificio unico a carico del proprietario. Situazione
analoga si verificherebbe pure allorché al proprietario appartengano
terreni situati in Sicilia, espropriati in applicazione della legge
regionale n. 104 del 1950, e terreni situati fuori del territorio
regionale, suscettibili di scorporo, ai sensi delle leggi statali. In
questo caso il proprietario sarebbe tenuto a sopportare
l'espropriazione dell'intera quota. Il che, d'altronde, non si sarebbe
verificato nella specie data la situazione di fatto prospettata
dall'Ente Maremma.
Le parti hanno depositato il 19 febbraio memorie illustrative,
insistendo nelle conclusioni già prospettate.
Nella memoria della Silenzi si precisa, in particolare, in linea di
fatto, che, secondo le risultanze dei piani particolareggiati, la quota
di scorporo sarebbe determinata computando anche i beni situati nel
territorio siciliano, di cui la stessa risultava titolare alla data del
15 novembre 1949. Ed in relazione a tale circostanza è svolta
ulteriormente la tesi della illegittimità costituzionale del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3549.
L'Ente Maremma non contesta che, in applicazione della circolare
del Ministero dell'agricoltura del 7 novembre 1951, n. 23, i piani di
espropriazione sono stati compilati con riguardo alla consistenza
dell'intera proprietà della Silenzi alla data del 15 novembre 1949,
comprendendovi sia i fondi situati nei comuni di Sutri e Nepi, sia
quelli compresi nel territorio della Regione siciliana.
Insiste peraltro nell'escludere, nella specie, una duplicazione
degli oneri inerenti allo scorporo, dati i limiti in cui
l'espropriazione fu contenuta nella Penisola, come già accennato
nelle deduzioni.
Per quanto attiene poi alla legge stralcio e alla legge Salomone,
ricorda che l'Alta Corte siciliana, con sentenza del 23 aprile 1951,
aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso
della Regione avverso la legge 21 ottobre 1950, n. 841, e che, con
successiva decisione del 29 aprile 1953, aveva del pari dichiarato
inammissibile il ricorso della Regione contro la legge 16 agosto 1952,
n. 1206, osservando, tra l'altro, che in base a queste leggi non si
potesse parlare di applicazione della legge stralcio in Sicilia, e
neppure di violazioni nella competenza territoriale della legislazione
regionale.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le argomentazioni già
esposte nelle deduzioni, precisa che, ai fini di calcolo del coacervo
dei beni di proprietà della Silenzi, si tenne conto di tutti i beni
esistenti in Sicilia, ancorché assoggettati ad espropriazione, e non
soltanto, come si legge nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma,
dei beni "residuati da una precedente espropriazione effettuata secondo
la legge regionale". Considerato in diritto :
La questione sulla costituzionalità del decreto di scorporo,
nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma, è prospettata nel
presupposto che il piano particolareggiato compilato dall'Ente Maremma,
ai fini della valutazione del reddito complessivo della proprietà
terriera della Silenzi, abbia tenuto conto dei beni residuati da una
precedente espropriazione, effettuata in base alla legge regionale
siciliana del 27 dicembre 1950, n. 104.
Le parti peraltro concordano sul punto che, per la determinazione
del reddito, l'Ente espropriante ha computato i beni nella loro
consistenza alla data del 15 novembre 1949, in base all'articolo 4
della legge stralcio, ed ha compreso perciò nel coacervo tutti i
terreni, anche quelli che, successivamente alla data predetta, con
decreto del 13 settembre 1951, n. 2, hanno formato oggetto del
procedimento di espropriazione da parte della Regione siciliana.
È opportuno premettere che tale spostamento circa il presupposto
di fatto, ad avviso di questa Corte, non influisce sul giudizio circa
la rilevanza della questione, demandato al giudice del merito. È da
osservare che già nella motivazione della stessa ordinanza, si fa
cenno, in relazione all'eccezione sollevata dalla Silenzi, ai beni non
soltanto assoggettati, ma anche a quelli assoggettabili
all'espropriazione, e che pertanto nella questione prospettata dalla
Corte d'appello, nei termini anzidetti, è logicamente compresa anche
l'ipotesi di fatto, realmente verificatasi secondo le concordi
ammissioni delle parti.
Tanto dall'ordinanza quanto dagli scritti difensivi delle parti
risulta chiaramente che, nell'attuale controversia, è fuori
discussione la legittimità costituzionale della legge 16 agosto 1952,
n. 1206 (così detta legge Salomone), con la quale la frase "intera
proprietà", contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841
(così detta legge stralcio), è stata autenticamente interpretata nel
senso di "proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque
parte del territorio della Repubblica italiana".
L'oggetto della controversia si concreta quindi nell'esaminare
quale sia la portata della ricordata legge interpretativa, pubblicata
nel 1952, quando cioè già esisteva ed era operante in Sicilia la
legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria, emanata in base
alla potestà normativa attribuita alla Regione dall'art. 14, lett. a,
dello Statuto speciale, la legittimità della quale non si discute.
La difesa della Silenzi premette che tanto la legge statale n. 841
del 1950 quanto quella regionale, testé ricordata, tendono ad attuare
riforme agrarie e fondiarie con parziale sacrificio dei patrimoni
terrieri più rilevanti. Sostiene quindi, come si è in precedenza
accennato, che dalla coesistenza o dalla reciproca autonomia delle due
leggi (quella statale e quella regionale), non può non derivare la
conseguenza che, allo stesso modo che in Sicilia non si può tener
conto, neppure ai fini del computo del reddito dei beni situati
altrove, così, per converso, nel continente non si possono prendere in
considerazione i terreni ubicati nell'isola. Ciò non soltanto allo
scopo della concreta delimitazione della quota di proprietà fondiaria
soggetta allo scorporo, ma anche per la valutazione del reddito
imponibile complessivo, a norma dell'art. 4 della legge stralcio. Donde
la conseguenza, secondo la difesa della Silenzi, - che la legge
interpretativa, emanata per eliminare i dubbi sorti nella pratica circa
la possibilità di tener conto, nella valutazione appunto del reddito,
anche dei beni situati fuori delle zone di riforma, non potrebbe essere
utilmente invocata nel caso attuale. Nel quale si tratta di decidere la
differente questione dell'applicabilità della legge stralcio rispetto
ai beni soggetti ad una diversa legge di riforma fondiaria,
legittimamente emanata ed operante in un territorio dotato di speciale
autonomia. E ciò per evitare la duplicità e l'aggravamento dei
sacrifici, che sarebbero derivati alla proprietaria, secondo quanto si
assume nella specie, dalla formazione da parte dell'Ente Maremma del
piano di espropriazione in quanto ha compreso anche i beni anzidetti.
La Corte peraltro ritiene che le argomentazioni addotte per
sostenere la violazione dell'art. 4 della legge stralcio, non possano
superare le difficoltà derivanti dal sistema accolto nell'accennata
norma, secondo l'interpretazione che ne ha data la legge del 1952.
È opportuno tenere presenti i criteri fondamentali del disegno di
legge sulla riforma fondiaria generale, presentato al Senato il 5
aprile 1950. L'art. 2 di detto disegno di legge, nel primo comma,
risulta così formulato: "La proprietà terriera privata, dovunque
situata nel territorio della Repubblica, è soggetta ad espropriazione
di una quota, determinata in base al reddito dominicale dell'intera
proprietà al 1 gennaio 1943, e allo stesso reddito medio per ettaro
risultante quale quoziente della divisione del reddito dominicale per
la sua superficie". Nell'art. 3 dello stesso disegno di legge, inoltre,
il territorio della Repubblica era diviso in tre zone, nella seconda
delle quali (zona B) veniva compreso anche il territorio della Regione
siciliana.
Ora, l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio),
mentre non contiene la prima parte del ricordato articolo 2, avendo
demandato al Governo di determinare, con decreti aventi valore di
legge, i terreni suscettibili di trasformazione fondiaria e agraria, ne
riproduce invece letteralmente la seconda parte, concernente il computo
del reddito. Stabilisce, infatti, che, "nei territori considerati dalla
legge, la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15
novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata
in base al reddito dominicale dell'intera proprietà". Che questa
frase, nell'ambito dell'art. 2 del disegno di legge generale, dovesse
intendersi con riferimento ai terreni situati in tutto il territorio
nazionale, compresa la Sicilia, non è dubitabile ed appare del resto
logico, in quanto lo stesso disegno di legge riguardava, come si è
veduto, tutto il territorio della Repubblica.
Qualche dubbio invece, in ordine alla portata della norma
anzidetta, ai fini del rilevamento complessivo del reddito, poteva
sorgere, ed è sorto nella pratica, per il fatto che la legge del
1950, n. 841, non ha applicato la riforma a tutto il territorio
nazionale.
Senonché dai lavori preparatori concernenti il progetto, che poi
divenne la legge del 16 agosto 1952, n. 1206, si desume chiaramente
che l'art. 4 della legge stralcio è stato direttamente collegato con
l'art. 2 del disegno di legge sulla riforma generale, attribuendo alla
frase "intera proprietà", contenuta nelle due ricordate disposizioni,
significato e portata identici; e che in base a tali criteri direttivi
fu approvato il testo dell'articolo unico della legge interpretativa
del 16 agosto 1952. La cui formulazione pertanto, riferendosi, come si
è accennato, senza distinzione a tutti i beni terrieri situati in
qualunque parte del territorio della Repubblica, non consente alcuna
limitazione per quanto attiene al rilevamento complessivo del reddito.
Ciò spiega e giustifica come nella specie, circa l'accennato
rilevamento, ma esclusivamente per questo, nell'applicazione della
legge stralcio si è avuto riguardo anche ai terreni, di proprietà
della Silenzi, situati nel territorio della Regione siciliana, con le
conseguenze che l'ordinanza della Corte d'appello e la difesa della
Silenzi hanno prospettato. È palese peraltro che, in base ai rilievi
sopra esposti, si tratta di conseguenze strettamente inerenti al
sistema della legge parziale di riforma del 1950, nelle sue basi
fondamentali, così come è stata interpretata autenticamente dalla
successiva legge del 1952; leggi cioè la cui legittimità e fuori
contestazione e che, del resto, è stata riconosciuta con la sentenza
di questa Corte n. 73 del 1957. Sistema quindi che, limitatamente
all'accertamento del reddito, non può essere disapplicato, nonostante
la coesistenza di un'altra legge di espropriazione agraria e
fondiaria, pure legittimamente emanata, come espressione
dell'autonomia regionale. Ne deriva che il procedimento seguito
dall'Ente Maremma, che ha rilevato il reddito complessivo della
proprietà terriera della Silenzi nel modo già in precedenza
accennato, non può considerarsi illegittimo. Non è dubbio, d'altra
parte, che la determinazione del reddito afferente all'intera
proprietà, se da un lato condiziona in concreto l'espropriazione, in
quanto costituisce la base della quota espropriabile nei comprensori
di riforma, dall'altro costituisce indubbiamente il limite massimo cui
può giungere lo scorporo, anche se effettuato con pluralità di
decreti. Limite che, se superato, importerebbe violazione dell'art. 4
della legge del 1950.
Nella specie peraltro tale limite è stato osservato. Non si
contesta infatti che il reddito complessivo proveniente da tutti i
terreni di proprietà della Silenzi, in base al piano particolareggiato
dall'Ente Maremma, era di L. 81.459,44; e che, in applicazione della
legge regionale siciliana, l'intero importo che la Silenzi avrebbe
dovuto conferire era di L.41.506,44. È pacifico d'altra parte che, nel
continente, la Silenzi fu espropriata per una quota di L.35.946,99; con
la conseguenza che, sommando tutto l'importo del reddito conferibile in
Sicilia con la quota in concreto espropriata nel continente, non si è
raggiunto il limite massimo del reddito totale risultante dal
rilevamento effettuato in base all'art. 4 della legge stralcio.
Da ciò consegue che il decreto del Presidente della Repubblica del
18 dicembre 1952, n. 3549, non puo ritenersi viziato per eccesso di
delega in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della legge stralcio
e dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza della
Corte d'appello di Roma in data 27 novembre 1957, sulla legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1952, n. 3549, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e all'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, e in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI- MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte