Sentenza n. 34/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1961 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 36legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 27 luglio 1960,
recante: "Miglioramento dell'assistenza e concessione di indennità
integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed
ai loro familiari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana, notificato il 3 agosto 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 10 successivo ed iscritto al
n. 18 del Registro ricorsi 1960,
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Nino Gaetano Gaeta, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 27
luglio 1960 veniva autorizzato l'Assessore al lavoro, cooperazione e
previdenza a stipulare con l'Istituto nazionale assicurazioni malattie
(I.N.A.M.) una convenzione per il miglioramento dell'assistenza
malattie ai lavoratori agricoli, residenti nei Comuni della Regione, e
ai loro familiari. Il previsto miglioramento consisteva
nell'assicurare, a tutti i lavoratori agricoli, una indennità di L.
500 per ogni giornata di malattia, a integrazione dell'indennità di
cui alla tab. A annessa al D. Leg. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, e
nell'istituire alcune forme di assistenza sanitaria, a integrazione di
quelle previste dalla medesima tabella, per le varie categorie dei
detti lavoratori e per i loro familiari.
Per le indicate finalità, con l'art. 3, lett. a, della legge si
stabiliva una addizionale del 20 per cento sulle imposte dirette
erariali, a carico delle imprese private produttrici e distributrici di
energia elettrica non inferiore a 100 milioni di kwt annui, delle
imprese concessionarie di giacimenti petroliferi e delle imprese
produttrici di fertilizzanti. Veniva, inoltre, prevista (lett. b) una
addizionale di 5 centesimi, da aggiungersi, salvo alcune esclusioni,
all'addizionale istituita dal D. L. 30 novembre 1937, n. 2145.
L'art. 4 stabiliva che la legge avrebbe avuto vigore fino
all'emanazione di una analoga legge dello Stato e disponeva
l'inclusione delle spese che avrebbe importato tra le spese
obbligatorie del bilancio della Regione.
2. - Con atto notificato il 3 agosto 1960 e depositato il 10
successivo, il Commissario dello Stato ha impugnato la detta legge.
Dopo aver rilevato che la formulazione dell'art. 4, per quanto
riguarda la durata della legge stessa, suscita qualche perplessità, il
Commissario dello Stato, richiamandosi a precedenti decisioni di questa
Corte, ricorda che la potestà normativa tributaria della Regione
siciliana è compresa nella potestà legislativa concorrente e
sussidiaria della potestà dello Stato, ed incontra i limiti derivanti,
oltre che dalle leggi costituzionali, dai principi e interessi a cui si
informano le leggi dello Stato, ai quali la legislazione regionale deve
uniformarsi per ogni singolo tributo. Inoltre, finché è in vigore la
disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione
(D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507), non può riguardare tributi erariali
non di spettanza regionale.
Alla stregua di questi principi, il ricorso ravvisa nel
finanziamento previsto dall'art. 3 della legge impugnata un contrasto
con i detti principi e interessi generali, in quanto l'addizionale del
20 per cento, di cui alla lett. a, non corrisponde ad alcun tipo di
tributo statale; comporta, col colpire solo tre tipi di attività
produttive, una discriminazione che non si riscontra nel sistema
tributario dello Stato; non è conforme agli orientamenti della
legislazione statale, intesa a creare, specie nelle zone depresse,
condizioni adatte all'impianto e allo sviluppo delle attività
industriali, né è conforme ai principi dello Statuto siciliano. La
imposizione di essa esorbita anche dai confini della potestà
tributaria regionale, perché tra le imposte su cui graverebbe
verrebbero ad essere comprese imposte non di spettanza della Regione.
Inoltre, la detta addizionale è in contrasto con l'art. 23 Cost.,
mancando la precisa indicazione dei tributi a cui si riferisce mentre
l'altra addizionale, di cui alla lett. b, recherebbe turbamento nel
sistema fiscale, in relazione al restante territorio dello Stato, in
quanto le imprese siciliane sarebbero gravate da aliquota superiore
alle altre.
Ugualmente illegittima, prosegue il ricorso, la legge appare ove si
consideri come esplicazione della potestà normativa regionale in
materia di previdenza e assistenza. Premesso che tale potestà è
soggetta ai limiti di cui all'art. 17 dello Statuto siciliano, si
osserva che il problema dei lavoratori rurali è di carattere nazionale
e le condizioni dei braccianti e salariati agricoli della Sicilia non
sono peggiori di quelle di altre zone non depresse, onde sorge il
dubbio che la legge, anche sotto questo profilo, ecceda i limiti dei
principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato.
Infine, la legge non è esente da censura in relazione all'art. 81,
ultimo comma, Cost., non risultando assicurata la copertura degli oneri
finanziari che comporterebbe l'attuazione di essa. Infatti, tanto la
spesa da sostenere quanto l'eventuale gettito delle addizionali sono
indeterminati, mentre, secondo gli elementi di fatto raccolti, l'onere
sarebbe di gran lunga superiore al presumibile gettito dei nuovi
cespiti. Né la insufficienza degli stanziamenti può essere superata
con l'inclusione della spesa tra le obbligatorie del bilancio
regionale.
Il ricorso conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale della legge.
3. - Resiste al ricorso la Regione, costituitasi con deduzioni
depositate il 30 agosto 1960.
In esse di osserva preliminarmente che, essendo irrilevante
l'accenno alla perplessità cui darebbe luogo il primo comma dell'art.
4, il ricorso si deve intendere circoscritto all'impugnazione dell'art.
3, per violazione dell'art. 36 Statuto siciliano e, limitatamente alla
disposizione sub a (istituzione dell'addizionale del 20 per cento), per
violazione dell'art. 23 della Costituzione. Esulano dall'ambito del
giudizio di legittimità costituzionale le considerazioni circa
l'asserita insufficienza degli stanziamenti e il corretto uso del
potere legislativo, dal punto di vista della politica economica.
Inoltre, la difesa della Regione eccepisce l'inammissibilità
dell'impugnazione, perché l'illegittimità dell'intera legge viene
prospettata, nella seconda parte del ricorso, in via subordinata,
rispetto all'impugnazione particolare dell'art. 3, e in modo
problematico.
Scendendo all'esame delle questioni proposte e invertendone
l'ordine, la Regione nega che i miglioramenti previsti dalla legge
impugnata siano in contrasto con i principi e gli interessi generali a
cui si informa la legislazione dello Stato. Il carattere nazionale del
problema dell'assistenza ai lavoratori agricoli - essa osserva non
assorbe le particolarità delle esigenze regionali siciliane, né lo
stato dei lavoratori rurali in altre zone depresse è di ostacolo a
misure dirette ad alleviarne gli inconvenienti nell'ambito della
Regione. D'altra parte, l'interesse a cui si ispira la legge regionale
è identico a quello a cui è informata la legislazione previdenziale
dello Stato, che si svolge secondo una linea di crescente estensione
della protezione sociale.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost.,
la Regione osserva che la censura si concentra in un controllo di
merito sulla spesa e sul gettito della prevista addizionale, a mezzo di
calcoli che esulano dai limiti del giudizio. L'art. 81 non richiede che
nelle leggi vi sia la dimostrazione dettagliata dell'entità del nuovo
onere e del nuovo gettito tributario. Comunque, si riportano dei dati a
confutazione di quanto affermato nel ricorso circa lo squilibrio, tra
spesa e entrata, che si verificherebbe con l'applicazione della legge.
Si contesta, infine, che sia illegittima l'istituzione delle due
addizionali. A parte il richiamo fuori luogo all'art. 23 Cost., la
imposizione mediante addizionali non è estranea al nostro sistema
tributario, né è ignota ad esso la discriminazione tra attività
produttrici. Quanto alla politica delle agevolazioni fiscali a favore
dell'industria, essa non impedisce le agevolazioni a favore della
agricoltura. L'osservazione, poi, che le previste addizionali
turberebbero il sistema fiscale, deriva da una confusione tra
addizionale e tributo principale, mentre è proprio della finanza
locale il divario, in materia di sovrimposte, da Comune a Comune. Si
conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
subordinatamente, per il rigetto.
4. - Hanno presentato memoria, nei termini, l'Avvocatura dello
Stato e la difesa della Regione.
Nella memoria dell'Avvocatura si premette, in fatto, che,
successivamente al ricorso del Commissario dello Stato, l'Assemblea
regionale, il 3 ottobre 1960, ha approvato altra legge, con la quale,
in deroga all'art. 3 della legge impugnata, si dispone che all'onere
per l'esercizio in corso, previsto in un miliardo di lire, si faccia
fronte con un mutuo di pari importo.
La memoria passa, quindi, ad illustrare i motivi del ricorso,
precisando che con essi si deduce, in primo luogo, l'inosservanza del
doppio limite imposto dall'art. 17 Statuto siciliano. La violazione dei
principi e interessi cui si informa la legislazione dello Stato è
evidente nel fatto che la legge impugnata concede un'assistenza il cui
importo complessivo può superare l'ammontare del salario, mentre la
legislazione dello Stato è improntata al principio opposto. Né
sussistono particolari condizioni regionali da soddisfare, ponendosi il
problema identicamente per tutti i lavoratori agricoli delle zone
depresse.
Vi è, inoltre, violazione dell'art. 81, il quale richiede che
l'indicazione dei mezzi finanziari dev'essere seria, precisa e
circostanziata, con una indicazione, almeno approssimativa, del gettito
delle nuove entrate: ciò che è mancato nella specie, come dimostra la
successiva legge n. 44.
La violazione dell'art. 36 Statuto siciliano investe, poi, l'art. 3
e indirettamente l'intera legge. Poiché le addizionali si risolvono in
una maggiorazione dei tributi principali, la Regione poteva imporle
solo ai tributi di sua spettanza, mentre la legge impugnata non ha
distinto tra le imposte che gravava di addizionale.
Nell'illustrare, quindi, gli assenti contrasti delle dette
addizionali con i principi generali della legislazione fiscale, si
rileva che l'addizionale del 20 per cento colpirebbe soltanto tre
individuate società private, in violazione dell'art. 53 Cost., che
esclude discriminazioni soggettive e imposizioni ad personam.
In via subordinata, si osserva che, ove, per ipotesi, l'addizionale
potesse considerarsi come un tributo a sé stante, la legge sarebbe
ugualmente illegittima, quanto meno in relazione all'art. 3, lett. a,
non corrispondendo, l'imposta ivi prevista, ad alcun tipo di
addizionale.
La memoria conclude col chiedere che la Corte voglia dichiarare
illegittima la legge n. 43, impugnata col ricorso, e conseguenzialmente
voglia annullare anche la legge regionale 21 ottobre 1960, n. 44, che
modifica in parte, senza sanarne i vizi, la legge impugnata.
5. - Nelle sue note difensive la Regione ricorda anch'essa
preliminarmente l'emanazione della legge n. 44, osservando come questa
si riferisca a un solo esercizio, e non potrà essere travolta
dall'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 della
precedente legge n. 43.
Nel merito, vengono riportate notizie statistiche circa l'entità
dei previsti miglioramenti, nell'intento di confutare le affermazioni
del ricorso.
Quanto alla legittimità dell'imposizione tributaria in
discussione, si osserva che il principio della legalità dei tributi,
affermato dall'art. 23 Cost., è soddisfatto, in quanto l'imposizione
per addizionale si determina avvalendosi degli elementi già definiti
delle altre imposte. Nella specie, l'imposizione corrisponde a un
interesse proprio della Regione e alle esigenze delle popolazioni
rurali siciliane, ed è conforme al carattere locale della imposizione
regionale. Quanto alla discriminazione fra le attività produttive
tassabili, il principio della capacità contributiva, di cui all'art.
53 Cost., consente distinzioni tra i destinatari dell'imposizione, come
si verifica nella legislazione statale.
Infine, perché nella turbativa del sistema tributario statale
possa riscontrarsi una illegittimità costituzionale, occorre che essa
sia pregiudizievole, diretta e rilevante: condizioni che non ricorrono
nella legge impugnata. Insiste per l'inammissibilità e il rigetto del
ricorso.
6. - Nella discussione orale, le parti hanno ribadito e illustrato
le tesi rispettive. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso, con la quale si
è sostenuto essere stata dedotta in via subordinata e in forma
dubitativa una questione che era, invece, pregiudiziale, non è
fondata.
Il Commissario dello Stato ha impugnato la legge regionale sotto un
duplice aspetto: sotto l'aspetto della potestà normativa tributaria
della Regione siciliana, i cui limiti sarebbero stati violati dal
sistema di finanziamento della legge stessa, previsto nell'art. 3, e
sotto l'aspetto della potestà normativa in materia di assistenza e
previdenza, in quanto la legge avrebbe ecceduto i limiti dei principi
ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,
violando così l'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana. È stata, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione.
La censura riguardante i limiti della potestà normativa in materia
di previdenza e assistenza non è stata proposta né in forma
perplessa, né in subordine alla censura riguardante la potestà
tributaria regionale, essendo, invece, nel ricorso, chiaramente
manifesta la volontà di impugnare la legge da entrambi gli indicati
punti di vista, considerandola come ugualmente illegittima, sotto l'uno
e l'altro riflesso.
Né il fatto che la violazione dei limiti della potestà tributaria
viene dedotta in relazione all'art. 3, mentre la violazione dei limiti
della potestà normativa in materia previdenziale investe la intera
legge, implica che quest'ultimo motivo sia pregiudiziale rispetto al
primo. A parte che, per il ricorrente, la asserita illegittimità
costituzionale dell'art. 3 travolgerebbe l'intera legge, è da
osservare che nei dedotti motivi non è dato ravvisare un rapporto di
pregiudizialità, data la loro indipendenza logica, Da essi, e
dall'altro dell'asserita violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost.,
resta, pertanto, determinato l'ambito della controversia.
Nel loro esame è, tuttavia, opportuno invertire l'ordine col quale
erano stati originariamente enunciati, secondo un criterio che, del
resto, è stato seguito dalla difesa delle parti nella trattazione
della causa.
2. - La denunciata violazione dell'art. 17 dello Statuto speciale
della Regione siciliana, a giudizio di questa Corte, non sussiste.
Nei miglioramenti dell'assistenza malattia per i braccianti e
salariati agricoli, disposta con la legge in esame, non può
riscontrarsi una violazione del doppio limite che, ai sensi del citato
art. 17, incontra la potestà normativa regionale nei principi e
interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato, e nella
esigenza di corrispondere alle condizioni particolari e agli interessi
propri della Regione.
Se, infatti, nel campo della legislazione statale sussiste un
interesse all'unitarietà del sistema di assistenza e previdenza
sociale, quest'interesse non esclude le necessità di adattamento degli
istituti previdenziali alle varietà delle condizioni e dei bisogni
locali sopra tutto nelle Regioni meno sviluppate, ed è ben noto che
l'esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle condizioni locali è
una ragione fondamentale della particolare autonomia delle Regioni a
ordinamento speciale.
Inoltre, come ha rilevato la difesa della Regione, nell'ordinamento
giuridico dello Stato vi è la tendenza ad allargare il campo
dell'assistenza sociale contro le malattie, sia nel senso di estenderlo
a nuove categorie, sia nel senso di dare incremento alle diverse forme
e ai vari generi di prestazioni; ed in questa direzione era destinata
ad agire la legge impugnata.
Infine, la portata nazionale del problema dei lavoratori rurali e
dei braccianti nelle zone depresse non può impedire alle Regioni ad
ordinamento speciale di avvalersi della loro autonomia per affrontare
la situazione nel proprio ambito. Nella specie, i previsti
miglioramenti sono stati giustificati con la considerazione delle
particolari condizioni dei lavoratori della Regione; vale a dire, con
la specifica considerazione di interessi regionali, alla cui
valutazione non si può scendere in questa sede.
Né può essere qui presa in esame l'affermazione che il
trattamento previsto dalla legge supererebbe, in alcuni casi, la misura
dei salari, perché - a parte la questione se esista nella legislazione
statale un principio secondo cui la misura del salario costituirebbe un
limite delle prestazioni assicurative non è stato provato che, nella
specie, si fosse superato tale limite.
3. - Fondato è il motivo riguardante la potestà normativa
tributaria.
Questa Corte ha già avuto ripetutamente occasione di indicare i
limiti della potestà tributaria della Regione siciliana, derivanti,
oltre che dalle leggi costituzionali, dai principi e dagli interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato e dal dovere di
uniformarsi, per ogni singolo tributo, all'indirizzo e ai principi di
quella legislazione (sent. nn. 9, 11, 13, 14, 19, 42 del 1957; 5 e 60
del 1958 e altre successive).
Nella specie, si pone il quesito se sia conforme agli indicati
criteri la previsione di una addizionale del 20 per cento sulle imposte
erariali, destinata a uno scopo di assistenza sociale a favore dei
lavoratori agricoli, e posta a carico di tre categorie di imprese
industriali: categorie di imprese che, a prescindere da ogni
considerazione di fatto estranea al presente giudizio, non possono
essere che estremamente ristrette, per i caratteri individuatori di
esse posti dalla legge.
La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa.
La considerazione che il sistema delle addizionali è conosciuto
dalla legislazione statale, ed è sopra tutto utilizzato per gli enti
locali, non è conferente. Si tratta, infatti, di vedere se
l'addizionale, o il tributo in forma di addizionale, prevista dalla
singola legge regionale, corrisponda a un tipo di addizionale o di
tributo previsti dall'ordinamento statale ed ai principi a cui questo
si ispira: sarebbe altrimenti facile eludere i limiti della potestà
normativa regionale, creando, sotto la forma di addizionale, tributi
sostanzialmente nuovi.
Ciò precisato, e portando l'analisi sui caratteri dell'imposta in
esame, va osservato che essa prevede una discriminazione tra i soggetti
passivi delle imposte erariali, la quale produrrebbe una disparità,
tra i soggetti a un medesimo tributo, e, incidendo sulla capacità
contributiva delle imprese colpite, si ripercuoterebbe direttamente sul
sistema delle imposte erariali. Inoltre, anche per la sua particolare
destinazione e per la sua misura, di gran lunga superiore a quella in
cui sono normalmente contenute le imposte addizionali, altererebbe la
configurazione di ciascuna imposta, col risultato, per tutte le
indicate ragioni, di turbare l'unitarietà dell'ordinamento tributario
generale.
È, poi, da tenere presente che, secondo la norma in esame,
l'addizionale sarebbe commisurata anche a tributi erariali che,
nell'attuale disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo
Stato e la Regione siciliana (D.P.R., 12 aprile 1948, n. 507), non sono
di spettanza della Regione, non corrispondendo a entrate indicate nel
bilancio 1947-8, come le imposte sulla produzione e quelle introdotte
dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale, e non possono formare
oggetto dell'attività normativa regionale.
Né l'addizionale in parola, considerata indipendentemente dai
tributi erariali posti a base del suo sistema di accertamento,
corrisponde a un tipo di tributo conosciuto dall'ordinamento generale.
Sotto questo riflesso, assume particolare rilevanza la destinazione
dell'imposta a uno specifico fine di assistenza sociale, per cui essa
rientrerebbe nella categoria delle cosiddette imposte di scopo.
Figure di imposte addizionali, destinate a fini assistenziali, si
rinvengono nell'ordinamento dello Stato: la difesa della Regione ha
ricordato l'addizionale per l'integrazione dei bilanci dell'E.C.A. Ma,
nel caso in esame, la specifica destinazione della addizionale va
considerata in relazione al sistema generale di finanziamento
dell'assicurazione sociale. È noto che nel sistema della previdenza e
assistenza sociale, e in particolare nell'assicurazione malattia, il
finanziamento è assicurato dai contributi dei soggetti del rapporto
assicurativo e, in alcuni casi, dal concorso dello Stato (es.,
assistenza ai coltivatori diretti); ma l'onere di tale concorso non è
coperto da una imposta ad hoc, a carico di determinate categorie di
contribuenti estranei al rapporto assicurativo. Nei casi di
partecipazione dello Stato agli oneri assicurativi, la legislazione si
ispira evidentemente al principio che è la collettività nazionale
che, attraverso i proventi del bilancio dello Stato, provvede alle
esigenze della protezione sociale.
Nella legge impugnata, invece, si prescinde del tutto dal rapporto
di assicurazione sociale (può rilevarsi, incidentalmente, che non era
così nell'originario disegno di legge) e, ponendosi l'onere dei
miglioramenti assistenziali a carico di determinate categorie di
imprese industriali, si attua un trasferimento di reddito a fini
sociali, in una forma sconosciuta all'ordinamento dello Stato.
4. - Poiché i proventi dell'addizionale prevista dalla norma di
cui al detto art. 3, primo comma, lett. a, costituivano in maniera
determinante i mezzi per far fronte agli oneri delle nuove forme di
assistenza, l'intera legge è da dichiarare costituzionalmente
illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione, anche se, per le ragioni già dette, la previsione di
miglioramenti nell'assistenza sanitaria ai lavoratori agricoli non
sarebbe stata per se stessa incostituzionale.
5. - Dopo che la legge regionale 27 luglio 1960, n. 43, era stata
impugnata e promulgata, è stata approvata e pubblicata la legge
regionale 21 ottobre 1960, n. 44, con la quale si è disposto che agli
oneri derivanti dalla legge n. 43 a carico dell'esercizio finanziario
in corso, si sarebbe provveduto, in deroga all'art. 3 della predetta
legge, mediante l'assunzione di un mutuo.
Trattasi, dunque, di una norma temporanea, adottata nel presupposto
della validità ed efficacia della legge 27 luglio 1960, n. 43, nel cui
sistema era destinata ad inserirsi la previsione del mutuo, per
coprire, solo per un anno, le spese che la legge n. 43 avrebbe
importato. Ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
legge n. 43, facendo venir meno la premessa della successiva legge n.
44, porta a eguale dichiarazione per quest'ultima, ai sensi dell'art.
27 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dalla Regione
siciliana;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana 27 luglio 1960, n. 43, concernente "miglioramento
dell'assistenza e concessione d'indennità integrativa in caso di
malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari", in
riferimento all'art. 36 Statuto speciale della Regione siciliana e
all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana 21 ottobre 1960, n. 44 (Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 22
ottobre 1960, n. 49), recante modifiche alla predetta legge regionale
n. 43.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte