Sentenza n. 34/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/1962 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, promosso con
ordinanza emessa il 27 giugno 1956, rettificata da successiva ordinanza
15 novembre 1960, dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra Stella Gaetano ed altri e La Rosa Antonietta ed altri,
iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Giunta
regionale siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito l'avvocato Camillo Corsanego, per il Presidente della Giunta
regionale siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La signora La Rosa Antonietta ed altri citarono a comparire davanti
al Tribunale di Agrigento gli affittuari di un loro fondo, Gaetano e
Luigi Stella e Federico e Girolamo Corbo, per il pagamento del canone
di affitto, convenuto in grano, dell'annata 1947-48. Gli affittuari
eccepirono di aver già corrisposto, parte in natura e parte in denaro,
più del dovuto, in quanto il canone andava ridotto del 30 per cento, a
norma dell'art. 3 della legge dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140;
chiesero, pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione della
differenza. Gli attori, alla loro volta, opposero che in base alla
legge regionale 30 luglio 1948, n. 37, art. 13, i convenuti non avevano
diritto alla riduzione, non essendo coltivatori diretti e non essendo
stata conferita all'ammasso alcuna quota del prodotto. Il Tribunale,
con sentenza 27 aprile-27 settembre 1950, accolse la domanda attrice e
rigettò la riconvenzionale; ma la Corte di appello di Palermo,
dichiarando l'incompetenza del giudice ordinario, rimise le parti alla
Sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta, davanti alla
quale la causa fu riassunta dagli affittuari.
La detta Sezione specializzata, con sentenza 12 gennaio-16 febbraio
1954, affermò, in base all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale,
la competenza legislativa della Regione a regolare rapporti di diritto
privato in materia di agricoltura, e soggiunse che, ove la legge
regionale non disponga, si applica la legge dello Stato, recepita dalla
Regione, in quanto non contrasti con la prima. Nella specie, rilevato
che la legge regionale (art. 13 legge cit.) regolava la conversione del
canone in natura in canone in denaro, e non disponeva circa il computo
del canone corrisposto in tutto o in parte in natura, la Sezione
ritenne applicabile la prima, per la parte di canone che di fatto era
stata corrisposta in denaro, e la legge dello Stato per la parte
corrisposta in natura. Riconobbe, quindi, solo per questa parte il
diritto dei conduttori alla riduzione del 30 per cento.
Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, deducendo col primo
mezzo che, nella specie, doveva trovare applicazione solo la legge
dello Stato e non la regionale, non estendendosi la competenza
legislativa della Regione alla regolamentazione dei rapporti di diritto
privato sostanziale, in deroga alle norme sancite da leggi nazionali.
Le altre parti non si costituirono.
La Corte di cassazione, ravvisando nel detto motivo di ricorso una
eccezione di illegittimità costituzionale, con ordinanza 27 giugno
1956, corretta in un errore materiale da successiva ordinanza 2-15
novembre 1960, ha deferito a questa Corte la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione
siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento all'art. 14, lett. a,
dello Statuto regionale siciliano e alle disposizioni delle leggi della
Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1948, n. 1140.
L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961, e sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.
La Regione siciliana si è costituita, a mezzo dell'avv. Camillo
Corsanego, con deduzioni depositate l'8 novembre 1956, nelle quali ha
sostenuto che l'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano non
pone alcuna limitazione all'esercizio della potestà legislativa della
Regione, né può essere interpretato restrittivamente, sia per la sua
formulazione letterale, sia perché, quando il legislatore ha voluto
limitare la potestà legislativa regionale, lo ha fatto esplicitamente.
Ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge regionale citata.
All'udienza del 7 marzo 1962 l'avv. Corsanego ha sviluppato gli
argomenti precedentemente dedotti. Considerato in diritto :
La questione della legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, il quale, per i
conduttori non coltivatori diretti, limita alla quota di prodotto
effettivamente conferita ai "granai del popolo" la facoltà di chiedere
la conversione in denaro del canone in natura, al netto dei premi di
coltivazione, non è fondata; ma non per le ragioni indicate a suo
tempo nella sentenza della Sezione specializzata del Tribunale di
Caltanissetta e riprodotte nell'ordinanza della Corte di cassazione,
che ha trasmesso gli atti a questa Corte.
Non è, infatti, esatto che la Regione abbia una potestà
legislativa primaria in materia di disciplina di rapporti privati in
agricoltura, e che la legge dello Stato abbia una funzione integrativa
della legislazione regionale, in quanto vi sia stata una recezione di
essa da parte della Regione. Al contrario, come questa Corte ha
ripetutamente affermato, spetta alla legislazione statale la disciplina
dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto
privato, e soltanto lo Stato può, con sue leggi, derogare al principio
dell'autonomia contrattuale e della libertà negoziale. Eccezioni allo
stesso principio sono da parte della Regione tuttavia ammissibili, ma
alle condizioni ed entro i limiti che la stessa Corte ha individuato
nella temporaneità della legge regionale, nella eccezionalità di
situazioni locali, nella esigenza di soddisfare interessi pubblici, e
sempre che la legge regionale non sia in contrasto con i criteri
informatori della legislazione statale, di cui deve rappresentare un
adattamento alle particolari situazioni ambientali (sent. n. 6 del
1958).
In applicazione di questi principi, la Corte ha già avuto
occasione di riconoscere non fondata la questione della legittimità
costituzionale di leggi regionali siciliane derogatrici della legge
dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140, in quanto di carattere temporaneo
ed emanate in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia
agraria siciliana (sent. n. 109 del 1957). Analoghe, e non meno
evidenti, ragioni legittimavano la disposizione di legge in esame, la
quale aveva carattere temporaneo, riferendosi all'annata agraria
1947-48, e limitava la facoltà degli affittuari non coltivatori
diretti di chiedere la conversione del canone e di godere dei
cosiddetti premi di coltivazione, con una deroga alla legge dello Stato
che ben si spiega con le particolari condizioni della Regione, e, in
ispecie, con peculiari esigenze dei rapporti di affittanza agraria a
conduttori non coltivatori del fondo, alle quali la legge era destinata
ad andare incontro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 27 giugno 1956,
rettificata da successiva ordinanza 15 novembre 1960, dell'art. 13
della legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento
all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 4 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte