Sentenza n. 34/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3legge 230/1950
- art. 4legge 230/1950
- art. 1legge 230/1950
- art. 1legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 3 ottobre
1952, n. 1599, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1963 dalla
Corte di appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra
Demuro Maria Francesca contro il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna
(E.T.F.A.S.) e Oro Sias Pietro ed altri, iscritta al n. 156 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ente per la trasformazione
fondiana e agraria in Sardegna e di Demuro Maria Francesca;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Salvatore Satta e Antonio Dettori, per la
Demuro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente
di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1 - Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n.
1599, veniva disposto il trasferimento in proprietà all'Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) di terreni
di proprietà di Maria Francesca Demuro Spada, in Comune di Montresta
(Nuoro), per una superficie di ettari 61.54.31.
La signora Demuro, con atto di citazione 2 settembre 1957,
conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la trasformazione
fondiaria e il sig. Pietro Oro Sias per la revindica dei predetti
terreni e, in subordine, per l'annullamento della permuta di essi,
intervenuta tra l'Ente e il sig. Oro Sias, previa pronuncia della Corte
costituzionale di illegittimità del decreto presidenziale, per eccesso
di delega, essendo stato violato e modificato sostanzialmente il piano
particolareggiato di esproprio. Il giudizio veniva successivamente
integrato con la citazione degli altri fratelli Oro Sias, che però
restavano contumaci.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 12 aprile 1960, respinse
come manifestamente irrilevante l'eccezione di illegittimità
costituzionale, ritenendo che, anche nell'ipotesi che fosse annullato
il decreto di scorporo, la retroattività agli effetti
dell'annullamento non avrebbe pregiudicato i terzi acquirenti di buona
fede a titolo oneroso (arg. ex art. 1445 del Cod. civile). Soggiungeva
che l'azione di revindica non era proponibile contro l'Ente
espropriante, perché prima della notifica della domanda giudiziale
esso aveva trasferito i beni espropriati ai fratelli Oro Sias, con un
atto di permuta; e non era proponibile contro i fratelli Oro Sias,
perché non era dimostrato che essi fossero nel possesso dei beni
rivendicati. Nel merito rigettava la domanda.
Contro tale sentenza la signora Demuro produceva appello, con atto
8 giugno 1960, riproponendo la questione di legittimità
costituzionale.
La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza 29 marzo 1963,
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, modificava la
pronuncia del Tribunale relativa alla questione di legittimità,
osservando che erroneamente era stato richiamato l'art. 1445 del Cod.
civ., che si riferisce ai negozi annullabili, mentre invece la
decisione della Corte costituzionale non è di annullamento della legge
incostituzionale, ma è di accertamento della nullità di essa.
Comunque, prosegue l'ordinanza, l'azione di revindica poteva sempre
essere proposta ed accolta nei confronti di Pietro Oro Sias, che
dovrebbe considerarsi acquirente in mala fede, per effetto di diffida
notificatagli prima della permuta. Osserva, infine, che esisteva una
fondata presunzione che i fratelli Oro Sias, alla data di proposizione
della domanda, fossero nel possesso dei beni ricevuti in permuta, e
conclude nel senso che, essendo pacifico che col decreto di scorporo fu
modificato il piano particolareggiato di esproprio, senza che si
procedesse alla pubblicazione di un nuovo piano, la proposta questione
di legittimità costituzionale deve ritenersi non manifestamente
infondata.
2. - Nel presente giudizio si è costituita la signora Demuro, a
mezzo degli avvocati Salvatore Satta e Antonio Dettori, con memoria
depositata il 18 luglio 1963, nella, quale si riproduce la comparsa
conclusionale del giudizio di appello e si insiste per la dichiarazione
di illegittimità del decreto di esproprio.
Si sono anche costituiti l'Amministrazione dell'agricoltura e delle
foreste e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna
(E.T.F.A.S.), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deduzioni depositate il 31 agosto 1963. In esse si sostiene
l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale,
insistendo negli argomenti già dedotti nel giudizio di merito ed
esaminati nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte. Nel
merito si nega che sussista, nel decreto di scorporo, eccesso dalla
delega, in quanto, per l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, si
richiede la pubblicazione di un nuovo piano particolareggiato solo
quando vi sia stata variazione determinata da errori materiali o da
omissioni, ciò che non si è verificato nel caso presente. Si
sostiene, inoltre, che gli eventuali vizi del procedimento
amministrativo che precede il decreto legislativo non possono
condizionare o influenzare quest'ultimo, mentre, nella specie, il
parere della Commissione parlamentare fu espresso sul piano di
esproprio modificato, e non su quello che era stato precedentemente
pubblicato. La difesa dell'Amministrazione e dell'E.T.F.A.S. si dà
carico, inoltre, di contestare l'altro vizio di incostituzionalità che
era stato dedotto davanti ai giudici di merito, ma di cui non è parola
nell'ordinanza, e che consisterebbe nel mancato rispetto della
continuità territoriale dei fondi espropriati.
Le esposte ragioni sono state ribadite in memoria dell'Avvocatura
del 1 gennaio 1964, mentre ad esse si replica nelle controdeduzioni di
pari data per la signora Demuro, che sopra tutto si richiamano
all'ordinanza e alla comparsa conclusionale di appello.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno insistito nelle
rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza con cui la Corte d'appello di Cagliari ha rimesso
a questa Corte gli atti del presente giudizio ha ampiamente preso in
esame, anche con considerazioni relative a elementi di fatto, gli
argomenti con i quali era stata sostenuta l'irrilevanza, ai fini del
decidere, della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Data l'adeguatezza della motivazione rispetto alle eccezioni
pregiudizialmente sollevate, la questione deve considerarsi ritualmente
proposta.
2. - Nel merito, la questione è fondata.
È pacifico che, nella specie, col decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599, fu approvato un piano
particolareggiato di espropriazione diverso da quello che era stato
pubblicato.
In casi del tutto analoghi, questa Corte ha affermato che, ove il
progetto di piano, prima della sua approvazione, venga a subire delle
modifiche, si rende necessaria una nuova pubblicazione, la cui
eventuale mancanza dà luogo a vizio di legittimità costituzionale
(sentenze n. 39 del 1962 e n. 126 del 1963).
Non vale invocare in contrario l'art. 2 della legge 2 aprile 1952,
n. 339, che prevede la pubblicazione di nuovi piani, posteriori al 31
dicembre 1951, per il caso in cui la variazione sia stata determinata
da errori materiali o da omissioni; ipotesi che, nella specie, non si
sarebbe verificata. La Corte ha avuto occasione di rilevare a questo
proposito che il citato art. 2, disponendo una proroga per la
pubblicazione del piano particolareggiato in casi tassativamente
indicati, non modifica il sistema secondo il quale il piano originario
deve essere ripubblicato quando per successivi eventi vi siano state
apportate modifiche tali da renderlo non più rispondente al decreto di
esproprio (sentenza n. 39 del 1962, precedentemente citata).
Non sussistono ragioni per discostarsi, nel caso presente, dalla
richiamata giurisprudenza. Non si può, infatti, concordare con la
tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, essendo
il decreto di scorporo una legge delegata, non si può dedurre come
vizio di esso il vizio del procedimento amministrativo che lo precede.
Quale che sia la natura di tale procedimento, è certo che, nel sistema
delle leggi di riforma agraria, il piano particolareggiato determina il
contenuto della legge-provvedimento in cui si concreta l'attività
delegata. Le prescritte forme di pubblicità, dirette a tutelare i
diritti dell'espropriando e dei terzi, condizionano, pertanto, la
legittimità costituzionale del decreto di esproprio, e le eventuali
irregolarità che si verifichino nel relativo procedimento, che
altrimenti resterebbero sottratte al controllo di legittimità,
configurano un vizio di legittimità costituzionale per eccesso dalla
delega.
Tale vizio va riconosciuto, in base ai non contestati elementi di
fatto sopra ricordati, nel decreto presidenziale che ha dato luogo al
presente giudizio.
3. - L'altra questione di legittimità costituzionale, proposta
davanti ai giudici del merito in relazione alla discontinuità dei
fondi espropriati, e sulla quale si è fermata l'Avvocatura dello
Stato, non può essere presa in esame, perché ad essa non fa alcun
riferimento l'ordinanza di rimessione a questa Corte. Comunque, sarebbe
rimasta assorbita dalla decisione relativa alla questione
precedentemente considerata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre
1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n.
230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R.
10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte