Sentenza n. 34/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 162/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35,
secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme
per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
mosti, vini e aceti, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre
1966 dal pretore di Roma nei procedimenti penali a carico di Cardinali
Paolo, Angelelli Fernando e Mantegazza Alpinolo, iscritte ai nn. 179,
180 e 182 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Roma, nei procedimenti penali a carico di Paolo
Cardinali, Fernando - Angelelli e Alpinolo Mantegazza, con ordinanze in
data 1 dicembre 1966, pervenute alla Corte il 31 luglio 1967, ha
proposto, su eccezione di parte, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio
1965, in. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Le dette ordinanze hanno ritenuto la questione non manifestamente
infondata, in quanto l'imposizione alle cantine e agli stabilimenti
dell'obbligo di annotare, in registri di carico e scarico,
l'introduzione e l'estrazione di mosti e di vini non troverebbe
fondamento nella legge di delega, di cui si sarebbero pertanto
travalicati i limiti.
Non essendosi costituita nessuna delle parti, le cause sono state
decise in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze riguardano la stessa questione, e possono
pertanto esser decise con unica sentenza.
2. - La questione proposta ha per oggetto l'art. 35, secondo comma,
del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti,
vini e aceti. Si assume nelle ordinanze che l'art. 35, secondo comma,
con l'imporre l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico per
l'introduzione e l'estrazione di mosti, vini ed aceti dalle cantine e
dagli stabilimenti enologici, avrebbe ecceduto dai limiti della delega,
contenuta nell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n.
991, perché, quando il legislatore delegante ha voluto imporre tale
obbligo, lo ha fatto esplicitamente come per gli zuccheri, nel n. 8
dello stesso comma prima' dell'art. 2.
Questa Corte, nella sentenza n. 106 del 1967, ha già ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso della
delega, del predetto art. 35, secondo comma. In tale sentenza si è
rilevato che la disposizione che impone la tenuta di registri di carico
e scarico è in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di
delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per
impedire frodi e facilitare il controllo; la tenuta di questi registri
è uno del mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione delle
frodi e il controllo degli organi di vigilanza.
Le presenti ordinanze non recano argomenti che, a giudizio della
Corte, inducano a discostarsi dalla precedente decisione.
L'avere la legge di delega previsto l'obbligo della tenuta del
registri di carico e scarico per la preparazione e il commercio degli
zuccheri non indica una volontà del legislatore delegante di escludere
negli altri casi tale mezzo di prevenzione e controllo, che rientra tra
quelle cautele che lo stesso legislatore ha voluto assicurare per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vini, e
di cui ha rimesso la predisposizione alla legge delegata.
L'obbligo di annotare negli appositi registri l'ingresso e l'uscita
del vini dagli stabilimenti e dalle cantine è pertanto un mezzo di
attuazione delle finalità che intendeva conseguire la legge contenente
la delega, disposto dalla legge delegata nei limiti e in conformità
del criteri fissati dalla prima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, secondo comma, del D.P. R 12 febbraio 1965, n. 162,
contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio di mosti, vini e aceti, proposta con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte