Sentenza n. 34/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1969 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
citata
- art. 7d.P.R. 740/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui
rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, del contratto
collettivo di lavoro 22 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle
imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano,
promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1967 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra la Cassa edile di
mutualità e assistenza di Milano ed il fallimento di Re Cecconi
Giovanni, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio civile di opposizione allo stato passivo del
fallimento di Re Cecconi Giovanni promosso dalla Cassa edile di
mutualità e assistenza di Milano per ottenere il riconoscimento di un
credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai dipendenti per
ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha sollevato, con
ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace
erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22 settembre
1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Milano, il quale
stabilisce che l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute
per gratifica natalizia, ferie e festività deve essere effettuato
presso la suddetta Cassa edile.
Nell'ordinanza si fa presente che l'opponente non ha fornito prove
dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una delle associazioni che
stipularono il contratto collettivo e che la norma invocata risulta
pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes
della sua efficacia disposta con il decreto suindicato.
Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico
del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032,
nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto
collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse
edili ed anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di
cui alla fine del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non
si estende automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo
provinciale, è necessario che la consequenziale illegittimità di
queste sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte.
In considerazione di ciò, il tribunale ha disposto la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna delle parti si è
costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :
La questione proposta con l'ordinanza del tribunale di Milano si
presenta corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del
1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964,
n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando
una norma che ha una portata distinta da quella espressamente
dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se per il suo
contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che le disposizioni degli accordi e contratti collettivi
relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie
edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti
valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle
associazioni che li hanno stipulati.
Donde l'illegittimità della norma qui impugnata che - senza
neppure consentire alternative, come faceva invece l'art. 34 del
contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa edile
delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7
dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della
provincia di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte