Sentenza n. 34/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/03/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 297
del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1968 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Politi Evangelista e Gallo Stefano,
iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Dalpiaz Lorenzo e Sapienza Francesco,
iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Politi Evangelista e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da Evangelista Politi davanti al tribunale di Palermo nei
confronti di Stefano Gallo, il giudice istruttore informava il
procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale che erano
apparsi dei fatti che concernevano il Gallo ed una terza persona,
Pietro Bosco, e nei quali potevano ravvisarsi gli estremi del reato.
Rimessa successivamente la causa al collegio, questo, rilevato che in
dipendenza di quel rapporto era stata iniziata l'azione penale a carico
del Gallo per corruzione e tentata frode nelle pubbliche forniture e
ritenuto che la cognizione del reato influiva sulla decisione della
controversia civile, sospendeva il processo fino all'esito del giudizio
penale, a sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale e dell'art.
295 del codice di procedura civile.
Il giudizio penale veniva definito con sentenza della corte di
appello di Palermo del 4 aprile 1966, che, a seguito, della
dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto
dal Gallo, diveniva irrevocabile il 19 luglio successivo.
Il Politi, con ricorso del 20 febbraio 1967, chiedeva al presidente
del tribunale la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del
processo, rilevando che della conclusione del giudizio penale era
venuto a conoscenza soltanto all'atto della presentazione del ricorso
stesso e che in quel giudizio non era stato parte né aveva avuto alcun
interesse diretto o indiretto da far valere.
All'udienza collegiale del 2 febbraio 1968, dopo che la causa aveva
subito vari rinvii, il Politi eccepiva l'illegittimità costituzionale
degli artt. 297, 305 e 307 del codice di procedura civile, nonché
degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale, in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Il tribunale, con ordinanza dell'8 febbraio 1968, mentre dichiarava
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale, deferiva a questa Corte
"la questione della legittimità costituzionale dell'art. 297 del
codice di procedura civile nella parte in cui, coordinandosi con il
precedente art. 295 e con l'art. 3 del codice di procedura penale, fa
decorrere il termine per la riassunzione del processo sottoposto a
sospensione necessaria dalla data della cessazione della causa di
sospensione, indipendentemente dalla conoscenza che l'interessato alla
riassunzione ne abbia".
2. - Il tribunale osservava che la sollevata questione era
evidentemente rilevante e non manifestamente infondata e che il caso
presentava note di sostanziale somiglianza con quello esaminato e
deciso con la sentenza n. 139 del 1967 di questa Corte, con cui era
stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art.
305 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Il termine semestrale entro il quale il giudizio può essere
proseguito o riassunto secondo il tribunale , verrebbe fatto decorrere
"direttamente dal verificarsi di avvenimenti che possono essere
ignorati dalla parte interessata, in quanto esorbitanti dalle sue
ordinarie occupazioni ed esperienze e non fatti oggetto di obblighi od
oneri di notifiche o comunicazioni alla parte stessa, a carico di
chicchessia".
Questo sistema acquisterebbe speciale rilievo nelle ipotesi in cui
la parte colpita è attrice e l'ignoranza del dies a quo del termine
per la riassunzione può determinare il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata o (come nella specie) l'esecutività
dell'ingiunzione opposta.
La difesa, in sostanza, non sarebbe garantita in relazione alla
vicenda della sospensione, giacché questa sarebbe ordinata in maniera
produttiva di svantaggio ad alcuno dei contendenti.
Infatti la parte estranea al processo dalla cui esistenza la
sospensione dipende, verrebbe a trovarsi in obiettiva difficoltà,
superabile soltanto con l'impiego di una diligenza più che normale e
in una posizione di svantaggio rispetto alle parti che in quel
processo, invece, siano direttamente impegnate, in ordine alla
necessità di avere tempestiva notizia dell'evento giuridico da cui il
corso del termine per la riassunzione prende automaticamente avvio.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata d'ufficio dal pretore di Milano, con ordinanza del 7 marzo
1969, nel procedimento civile vertente tra Lorenzo Dalpiaz e Francesco
Sapienza.
Il Dalpiaz aveva chiesto la condanna del Sapienza al risarcimento
dei danni conseguenti ad incidente automobilistico ed il processo era
stato sospeso in attesa della definizione del giudizio penale a carico
del convenuto per le lesioni che questi avrebbe causato al Dalpiaz in
quell'incidente.
Dopo che, con sentenza passata in giudicato il 20 ottobre 1966, il
reato ascritto al Sapienza era stato dichiarato coperto dall'amnistia
del 1966, il Dalpiaz aveva chiesto la riassunzione del giudizio civile
ma vi aveva proceduto con ricorso notificato il 22 dicembre 1967 al di
là del termine di sei mesi previsto dall'art. 297 del codice di
procedura civile. Il pretore, stante ciò, avrebbe dovuto dichiarare
l'estinzione del processo civile, ma come si è sopra detto, riteneva
rilevante per la specie e non manifestamente infondata l'anzidetta
questione di legittimità costituzionale.
Ricordato che codesta questione trovavasi già all'esame della
Corte costituzionale, a seguito dell'ordinanza dell'8 febbraio 1968 del
tribunale di Palermo, concordava con quel giudice nel ritenere
sostanzialmente violati i diritti della difesa "in quanto il termine a
quo è fatto decorrere da eventi che, non oggetto di oneri di notifiche
o comunicazioni, possono essere ignorati dalla parte interessata cui
verrebbe ad imporsi, tramite la normativa surrichiamata, un onere di
diligenza ben superiore a quello medio".
4. - Le due ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate
e pubblicate.
Davanti a questa Corte, nella causa promossa dal pretore di Milano,
non si è costituita nessuna delle parti e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella prima causa, invece, si costituiva una delle parti private,
il Politi, a mezzo degli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Carlo
Fornario, con deduzioni depositate il 20 maggio 1968, e spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 23 luglio
1968.
5. - L'Avvocatura, dopo avere richiamato i principi enunciati nella
citata sentenza n. 139 del 1967 di questa Corte, osservava che la
fattispecie allora considerata era radicalmente diversa da quella
prevista e disciplinata dall'art. 297 del codice di procedura civile, e
in particolare che due sarebbero gli elementi di caratterizzazione e
quindi di differenziazione: "La conoscenza che le parti hanno del fatto
interruttivo" e "la continuità dell'assistenza tecnica".
Mentre, infatti, l'evento interruttivo (costituito dalla morte o
dall'impedimento del procuratore) può restare ignorato alle parti, con
la conseguenza che, ad insaputa di queste, può aversi il passaggio in
giudicato o la esecutività, rispettivamente, della sentenza impugnata
o dell'ingiunzione opposta, e ciò, specificamente, in contrasto con
l'esigenza che sia protetta la parte rimasta priva dell'assistenza del
procuratore, nel caso della sospensione, questa è disposta con
provvedimento del giudice, il quale rende le parti consapevoli della
sospensione del processo e delle ragioni che l'hanno determinata. Da
ciò deriva che il verificarsi dell'evento dal quale la legge fa
decorrere il termine per la riassunzione del processo, rientra tra le
cose prevedibili e previste (quanto meno rispetto all'an) dalle parti
e, perché queste ne vengano a conoscenza, è sufficiente che usino la
normale ed abituale diligenza.
D'altro canto codesta impostazione troverebbe convalida, sul piano
della valutazione complessiva del fenomeno, nella circostanza che, pur
in presenza della sospensione, le parti non restano prive dello ius
postulandi e continuano, anzi, ad essere assistite dai loro procuratori
costituiti ai quali spetta, in non difficile adempimento del mandato
ricevuto, di seguire l'andamento del processo che ha causato la
sospensione e di provvedere per la prosecuzione del processo sospeso.
La norma impugnata, perciò, secondo l'Avvocatura, non risulterebbe
sotto nessun verso in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
E per le stesse ragioni sarebbe del pari escluso il contrasto con
l'art. 3. L'art. 297 del codice di procedura civile infatti non
tratterebbe diversamente i soggetti del processo civile sospeso, "in
quanto l'accento della disposizione non va posto sulla eventualità che
uno dei soggetti non sia parte del procedimento che ha causato la
sospensione e non sia perciò ufficialmente informata del suo esito" e
perché "simile eventualità costituisce mera accidentalità rispetto
alla circostanza che a tutte le parti nella causa civile è stato reso
noto il provvedimento di sospensione e tutte continuano ad esercitare
lo ius postulandi nel momento in cui viene a cessare la causa della
sospensione e dal quale comincia a decorrere il termine perentorio per
la prosecuzione del processo".
6.- La difesa del Politi, con le deduzioni e con la memoria
depositata il 14 gennaio 1970, si dichiarava di contrario avviso e
sosteneva la fondatezza della sollevata questione.
Deduceva che il nostro sistema processuale sarebbe caratterizzato
"dalla imposizione alle parti di una serie di oneri e di termini alla
cui mancata osservanza vengono ricollegate decadenze e preclusioni" e
che in un sistema del genere, "se si vuole garantire alle parti la
possibilità di ottenere la pronuncia di merito che costituisce il fine
del processo, si deve ammettere come inderogabile presupposto per la
decorrenza di un termine cui siano riconnesse decadenze o preclusioni,
che l'evento cui la decorrenza è collegata sia portato a conoscenza
delle parti".
Se si ritenesse diversamente, "si verrebbe a subordinare la
possibilità della parte di ottenere giustizia a circostanze non
dipendenti dalla volontà della parte stessa, ovvero allo svolgimento
di una attività (la continua indagine circa il verificarsi di fatti
cui si ricolleghino termini perentori) così gravosa da costituire un
irragionevole ed insopportabile onere per le parti litiganti".
Coerentemente ai detti principi, il codice di procedura civile
prevede generalmente che degli eventi processuali cui è collegata la
decorrenza di termini per una parte con oneri e conseguenti decadenze e
preclusioni, sia data comunicazione o notizia a cura dell'ufficio o ad
opera dell'altra parte. L'art. 297 del codice di procedura civile,
invece, fa decorrere il termine per la riassunzione dei processi
sospesi ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 3 del codice di procedura
penale, dalla cessazione della causa di sospensione, indipendentemente
dalla conoscenza che di tale cessazione abbia avuto la parte
interessata alla riassunzione.
La norma, oggetto di denuncia, sarebbe, quindi, illegittima
costituzionalmente, perché l'art. 24 della Costituzione garantisce a
tutti la possibilità di adire il giudice e di ottenere una pronuncia
di merito sulla propria pretesa, e di non vedersi preclusa tale
possibilità se non in conseguenza di fatti od omissioni addebitabili a
chi si avvalga di quel diritto; e l'art. 297, come si è detto,
ricollega l'estinzione del processo al verificarsi di un fatto
obiettivo, non dipendente dalla volontà della parte ed ignoto alla
parte medesima.
In secondo luogo, perché non è assicurata l'integrale
utilizzabilità del termine concesso per la riassunzione. Ed infine
perché, con la notata disciplina (e sotto questo profilo sarebbe
violato l'art. 3 della Costituzione) si dà luogo ad una ingiustificata
disparità tra i cittadini dato che si "rende più gravoso per alcuni
di loro quelli i cui giudizi vengono sospesi ai sensi dell'art. 295 del
codice di procedura civile che per la maggioranza l'esercizio del
diritto di ottenere giustizia" e dato che tra le stesse parti del
processo civile sospeso, si pone in una evidente posizione di
svantaggio quella che non abbia la stessa veste nel processo
pregiudiziale.
Osservava ancora la difesa del Politi che in pratica il disposto
dell'art. 297 è tale da lasciare le parti sotto la minaccia di una
decadenza non sempre evitabile con l'ordinaria diligenza. Sopra la
parte del processo civile che non sia tale in quello penale (o nel
procedimento civile o amministrativo) pregiudiziale, infatti, grava
l'onere di consultare periodicamente i pubblici registri, e trattasi di
onere "non poco gravoso" specie nei casi in cui la parte deve adibire
allo scopo un apposito legale e sopportare le relative spese, senza
poterle ripetere. E può aversi che il passaggio in giudicato della
sentenza, dal cui verificarsi comincia a decorrere il termine, derivi
da un fatto che non viene annotato nei pubblici registri: con la
conseguenza che in un caso del genere solo chi è parte nel processo
pregiudiziale è in grado di averne conoscenza.
Nella specie, il Politi non avrebbe avuto e non ha avuto modo di
conoscere la sorte dell'impugnazione proposta dal Gallo, giacché delle
ordinanze di inammissibilità di cui all'art. 207 del codice di
procedura penale non è prevista l'annotazione in pubblici registri e
non è consentito alle parti estranee al giudizio l'ispezione del
fascicolo nel quale dette ordinanze vengono depositate. Al Politi,
quindi, era ed è stato impossibile conoscere il dies a quo per poter
riassumere tempestivamente il processo civile. Ed il Gallo invece,
quale parte del processo penale, era ed è stato sempre a conoscenza
delle vicende e della definizione di quel processo. Di conseguenza, tra
le due parti, ai fini della conoscenza dell'evento dalla cui data
decorreva il termine per la riassunzione, esisteva una evidente
disparità di trattamento. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, instaurate con le ordinanze dell'8 febbraio 1968
e del 7 marzo 1969 rispettivamente del tribunale di Palermo e del
pretore di Milano ed aventi ad oggetto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo,
della Costituzione, vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - Nelle tre ipotesi previste dal citato art. 297, comma primo (e
così considerate dalle ordinanze), la cessazione della causa di
sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale ed il
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia
civile o amministrativa di cui all'art. 295 del codice di procedura
civile, potrebbero essere ignorati dalla parte interessata alla
prosecuzione del processo "in quanto esorbitanti dal campo delle sue
ordinarie occupazioni ed esperienze e non fatti oggetto di obblighi od
oneri di notifiche o comunicazioni alla parte stessa, a carico di
chicchessia". Ed in particolare, in ordine alla necessità di avere
tempestiva notizia di quegli eventi, la parte estranea al processo,
dalla cui pendenza è derivata la sospensione, verrebbe ad incontrare
una "obiettiva difficoltà, superabile soltanto con l'impiego di una
diligenza più che normale" ed a trovarsi in una posizione di
svantaggio rispetto alle altre parti che in quel processo fossero
invece direttamente impegnate.
Per tanto la disciplina della sospensione necessaria, ed in special
modo nei giudizi di impugnazione e di opposizione, non garantirebbe la
difesa e sarebbe inoltre in contrasto con il principio di eguaglianza.
3. - Circa la necessaria conoscenza del modo e del tempo in cui ha
luogo la cessazione della causa di sospensione, sono individuabili
varie ipotesi ed eventualità.
Qualora le parti del processo civile sospeso e di quello (penale,
civile o amministrativo) pregiudiziale siano le stesse, di quell'evento
esse di regola sono o sono messe al corrente.
Cio pero non avviene sempre: e ad esempio, l'ordinanza con cui il
giudice a quo dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, è
notificata a chi ha proposto l'impugnazione (art. 207 del codice di
procedura penale) e non alle altre parti.
Qualora, poi, le parti del processo pregiudiziale siano diverse la
conoscenza del ripetuto evento è acquisita' dalle parti del processo
civile sospeso, attraverso il compimento di atti. A ciò queste
attendono direttamente o a mezzo di legali (sopportandone in definitiva
l'onere delle spese). Ma in ogni caso, la loro attività non è facile
a compiersi è non è sempre conducente.
Ed infatti, nell'ipotesi di sospensione a sensi del citato art. 3
del codice di procedura penale, alle parti del processo civile non è
consentito di compulsare i registri generali degli affari penali; e
nonostante l'esistenza di un interesse ad avere notizia dello stato del
processo penale, del tutto eventuale (in quanto subordinato ad
autorizzazione) è il rilascio di certificati o di copie di atti. E
nell'ipotesi in cui sia pregiudiziale la risoluzione di una
controversia civile, le stesse parti si vengono a trovare in
difficoltà o nell'impossibilità pratica di accertare tra l'altro come
e quando la sentenza di primo o di secondo grado passa in giudicato per
difetto di impugnazione: ad esse, in quanto terzi, infatti, non è dato
di conoscere se il relativo termine in concreto decorre dal giorno
della pubblicazione della sentenza o da quello della notifica della
stessa al procuratore costituito, e quando viene a cessare.
E non potendosi, d'altra parte, far carico ai soggetti interessati
di dover svolgere continue indagini al sopradetto fine, il
conseguimento del risultato sperato può non essere immediato o
tempestivo.
4. - Solo che si tengano presenti le ipotesi ora prospettate e le
eventualità esemplificatamente ricordate e sicuramente rientranti
nell'ambito della disciplina legislativa della sospensione necessaria
del processo civile, risulta esistente il denunciato contrasto
dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile con gli
artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non
all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo
dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi
legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine
semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né
rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo
sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano
ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di
una diligenza più che normale.
In base all'art. 297, comma primo, l'inscientia, originaria e
perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno.
La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente
svantaggio; ma lo è anche se la cessazione della causa della
sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a
mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono
non facili e onerose.
E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento
del contraddittorio.
Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle
interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di
difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di
eguaglianza.
Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma
in esame, in parte qua, perché non fa decorrere il termine per la
prosecuzione del processo civile sospeso dal giorno in cui le parti
abbiano conoscenza della cessazione della causa di sospensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma
primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la
decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova
udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla
conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte