Sentenza n. 34/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
15 giugno 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento penale a
carico di Marazzani Ignazio e Innerkofler Luigia, iscritta al n. 272
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 14 novembre 1969 del giudice istruttore presso il
tribunale di Bolzano Marazzani Ignazio e Innerkofler Luigia venivano
rinviati a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito
dall'art. 3, nn. 1-4 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per avere
organizzato, esercitato e diretto una casa di prostituzione in un
albergo di Bolzano.
Nell'udienza dibattimentale del 15 giugno 1971 il tribunale, dopo
aver rilevato che uno dei principali indizi a carico degli imputati era
stato acquisito nel corso delle indagini preliminari mediante
l'intercettazione - regolarmente autorizzata dalla procura della
Repubblica - dell'apparecchio telefonico dell'albergo ove si sospettava
che avvenissero gli incontri organizzati dai prevenuti, pronunciava
ordinanza con la quale, in accoglimento della richiesta dei difensori,
sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 226,
ultimo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt.
15 e 24 della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo
l'intercettazione telefonica di comunicazioni è un mezzo di indagine
lesivo della facoltà, ora riconosciuta anche a chi sia soltanto
indiziato o sospettato di reato, di non rispondere agli interrogatori
degli inquirenti (art. 78 del codice di rito nel testo sostituito con
l'art. 1 della legge 5 dicembre 1969, n. 932). Mediante
l'intercettazione vengono ricavate dalla viva voce dell'indiziato
ammissioni o argomenti di prova che possono essere poi utilizzati
contro lo stesso. E questo è proprio ciò che la novella del 1969 e le
più recenti disposizioni di procedura hanno voluto evitare addossando,
invece, all'accusa l'onere di raccogliere le prove sufficienti a carico
dei sospettati o indiziati di reato.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. Ha spiegato intervento, invece, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 3 agosto
1971, l'Avvocatura afferma che la questione proposta non è fondata.
Osserva in proposito che la polizia giudiziaria ha il dovere, anche di
propria iniziativa, di prendere notizia e di scoprire la commissione di
reati nei casi in cui ne abbia sospetto (art. 219 c.p.p.). Ora è
appunto a questo dovere che va collegata la facoltà riconosciuta
all'ufficiale di polizia giudiziaria, nella fase degli atti preliminari
all'istruzione, di intercettare comunicazioni telefoniche dopo avere
ottenuto l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 226, u.c.,
c.p.p.).
La polizia procede ad intercettazione telefonica quando ha il
sospetto che un reato sia stato commesso, ma, molto frequentemente, non
conosce chi ne sia l'autore. In ipotesi del genere - e questo è il
caso portato a giudizio del tribunale di Bolzano nel quale si aveva
sospetto che in un albergo si esercitasse il meretricio, ma si ignorava
quali fossero le persone che ne favorivano l'esercizio - non si vede
come potrebbe pretendersi che vi sia avviso di procedimento. Il vero è
che in tali casi si cercano le prove della sussistenza di un reato e si
acquisiscono dichiarazioni compromettenti di soggetti, che, a quel
momento, potevano anche non essere indiziati di reità (almeno con una
certa sicurezza). Se ciò non fosse corretto, si dovrebbe dire che ogni
dichiarazione proveniente da soggetto che, al momento in cui l'ha
fatta, non era ancora indiziato di reato e, quindi, non aveva ancora
ricevuto avviso di procedimento a suo carico, dovrebbe essere sottratta
alle prove del processo penale. Il che condurrebbe a conclusione
veramente aberrante nei casi in cui il telefono costituisce strumento
di commissione del reato come ad esempio nei casi di offese, molestie e
disturbo arrecate col mezzo del telefono.
Conclude pertanto l'Avvocatura osservando che se si facesse divieto
alla polizia giudiziaria di procedere, su autorizzazione motivata
dell'autorità giudiziaria, ad intercettazioni telefoniche molti reati
non potrebbero essere scoperti e molti reati in via di commissione non
potrebbero, per di più, essere impediti.
L'Avvocatura ha depositato anche una memoria nella quale insiste
nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Bolzano ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice di
procedura penale il quale riconosce agli ufficiali di polizia
giudiziaria, nella fase degli atti preliminari dell'istruttoria, la
facoltà di intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o
prenderne cognizione previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria
che la concede con decreto motivato.
Questa disposizione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con
gli artt. 15 e 24 della Costituzione: l'intercettazione telefonica di
conversazione di indiziati o sospettati di reato rappresenterebbe un
mezzo di indagine lesivo della facoltà, ora riconosciuta anche a chi
sia soltanto indiziato o sospettato, di non rispondere agli
interrogatori degli inquirenti (art. 78 c.p.p nel testo modificato con
la legge 5 dicembre 1969, numero 932).
2. - L'eccezione di incostituzionalità in riferimento all'articolo
15 della Costituzione non è fondata. Questa norma non si limita a
proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma
enuncia anche espressamente che "la loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge" (comma secondo). Nel precetto costituzionale
trovano perciò protezione due distinti interessi; quello inerente alla
libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come
connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili
dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e
reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di
protezione costituzionale.
Nel testo dell'art. 15 figurano puntualmente indicate le condizioni
necessarie a legittimare dette limitazioni e la disposizione contenuta
nell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale è stata
modificata dal legislatore (legge 18 giugno 1955, n. 517) proprio per
armonizzarla al disposto costituzionale. A termini di detto articolo
gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso degli atti
investigativi preliminari all'istruttoria, possono procedere ad
intercettazioni telefoniche non di propria iniziativa ma solo a seguito
di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria che la rilascia
con decreto motivato.
Il riconoscimento di detta facoltà si ricollega evidentemente a
quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che è
compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria (articolo 219
c.p.p.).
Nel nostro sistema quindi la compressione del diritto alla
riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione
innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma
si attua sotto il diretto controllo del giudice. È al magistrato che
la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla
legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta
di provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con
cautela scrupolosa giacché da provvedimenti del genere deriva una
grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel
compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento
dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto
alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere
sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una
efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è
indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie
dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile
forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che
mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le
indagini in corso.
Del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare
concreta dimostrazione con una adeguata e specifica motivazione del
provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si è detto - vale a
dire dal principio che il diritto garantito dall'art. 15 Cost. possa
essere compresso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete,
gravi esigenze di giustizia - la conseguenza che il provvedimento di
autorizzazione stabilisca anche la durata delle intercettazioni e che,
quando una proroga si renda necessaria, se ne offra concreta, motivata
giustificazione.
Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova
soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto
dell'autorità giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: a) garanzie
che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici
necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità
giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad
assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a
queste e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine
giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di
autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto
attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo.
Sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un
ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, ma
sente il dovere di formulare l'auspicio che si realizzino opportuni
interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le
condizioni necessarie all'effettivo controllo di cui innanzi si è
detto.
Sul secondo punto la Corte osserva che non è necessario che le
garanzie siano puntualmente poste nel testo normativo che disciplina le
intercettazioni, potendo esse essere rinvenute anche in altre norme ed
anche nei principi generali che disciplinano le attività processuali.
Sulla base di questa premessa la Corte ritiene:
1) vero è che il decreto di autorizzazione non è di per sé
impugnabile; tuttavia il decreto è sindacabile e la sua eventuale
illegittimità può essere rilevata nel corso del giudizio;
2) le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto, al
quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso
dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307
c.p.p.);
3) nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante
per l'imputazione di cui si discute. Sebbene sia auspicabile che la
legge predisponga un compiuto sistema - anche a garanzia di tutte le
parti in causa - per l'eliminazione del materiale non pertinente, la
legge processuale è già ispirata e dominata dal principio
(connaturale alla finalità stessa del processo) secondo il quale non
può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio
rilevante per il giudizio (principio del quale sono espressione varie
norme specificative contenute negli artt. 463 e segg. c.p.p.);
4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la
segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che
non siano rilevanti ai fini del relativo processo, ma garantisce
altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel
processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso
l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione
ovvero in collegamento con questo.
La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia
essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 della
Costituzione: violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un
sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione
dei quali è consentita la limitazione della libertà e della
segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in
pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non
pertinenti al processo.
In definitiva la disciplina vigente sulle intercettazioni
telefoniche qui in esame non si pone in contrasto con l'art. 15 della
Costituzione. Dal disposto di questo articolo, che espressamente
enuncia la possibilità di limitazioni del diritto alla riservatezza
delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, è
dato inferire che il principio enunciato dal primo comma della norma
costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico
dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove,
intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa,
motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Se ciò avvenisse,
un diritto "riconosciuto e garantito" come inviolabile dalla
Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione.
A questo proposito la Corte sente il dovere di mettere nella dovuta
evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio
dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di
per se a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico
di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito.
Tuttavia la Corte ritiene che siffatta grave lesione dei diritti
costituzionali non possa verificarsi, atteso che - in riferimento
all'esigenza di legalità che presiede al processo (particolarmente
quando si tratti di osservanza della Costituzione) - si deve
riconoscere che l'ordinamento processuale non contiene, e
specificamente in ordine alle intercettazioni illegittime, alcuna norma
che ostacoli e menomi l'effettiva vigenza di quel principio. Ché,
anzi, può e deve ritenersi che tale vigenza è confermata e trova
espressione in disposizioni di recente formulazione, quale è quella
ora contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.:
una volta ammesso che la facoltà di nomina del difensore prima
dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa
riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore - in
puntuale specificazione di un principio già immanente nell'ordinamento
- ha escluso la "utilizzabilità" della dichiarazione resa
dall'interessato prima di quella nomina.
3. - Del pari infondato è il motivo di incostituzionalità in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione sul quale
prevalentemente si sofferma l'ordinanza di rimessione. Il richiamo
della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facoltà
oggi riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi
all'autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria
interrogante (art. 78 nel testo modificato dalla legge n. 932 del 1969)
non è affatto pertinente alla ipotesi di indagine preliminare
all'istruttoria effettuata col mezzo delle intercettazioni telefoniche
che viene in considerazione.
La garanzia del diritto a non rispondere all'autorità inquirente
è una recente specificazione del diritto di difesa enunciato dalla
Costituzione che il legislatore del 1969 ha introdotto nel nostro
ordinamento unicamente con riferimento alla situazione
dell'interrogatorio dell'imputato; ad una ipotesi cioè in cui
l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente.
Scopo dell'istituto è evidentemente quello di rafforzare la libertà
morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione
psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e
per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere
esercitate.
Situazione del tutto diversa dall'interrogatorio è quella delle
dichiarazioni o ammissioni di responsabilità spontaneamente fatte da
un sospettato o indiziato nel corso di una conversazione telefonica
intercettata su autorizzazione dell'autorità giudiziaria in sede di
indagini preliminari all'istruttoria. In questo caso il soggetto non è
posto a confronto diretto con l'autorità, non è da questa sollecitato
a rispondere, non può subire pressioni di sorta; trovasi quindi in
posizione nella quale la garanzia del diritto al silenzio, nei termini
in cui è stata realizzata nel nostro codice di rito, non ha alcuna
ragione e possibilità di operare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice
di procedura penale proposta dal tribunale di Bolzano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 15 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRTSAFUEEI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte