Sentenza n. 34/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 97/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
secondo comma, lettere a e b, 2, 3, 5, 6, secondo e terzo comma, 7, 8 e
9 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza), promossi con i seguenti
ricorsi:
1) ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Trento,
notificato il 18 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 24
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1972;
2) ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Provincia di Trento,
l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 18 febbraio 1972, la Provincia
autonoma di Trento (in persona del Presidente della Giunta Bruno
Kessler, debitamente autorizzato con delibera 11 febbraio 1972 del
Consiglio provinciale) ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 1, comma secondo,
lettere a e b; 2; 3; 5; 6, commi secondo e terzo; 7 e 9 del d.P.R. 26
gennaio 1959, n. 97 (Norme di attuazione per lo Statuto speciale per la
Regione Trentino - Alto Adige), in relazione agli artt. 2, n. 9; 3, nn.
2 e 3; 5, nn. 25 e 26; 6, nn. 2 e 10, e 39 della legge costituzionale
10 novembre 1971, n. 1 (Modificazione ed integrazione dello Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige), nonché all'art. 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino
- Alto Adige).
2. - Il ricorso investe la denunziata legge 1959 n. 97 nelle parti
in cui:
a) si mantiene "la competenza statale per quanto concerne la
disciplina degli istituti scolastici e di istruzione, di risparmio, di
previdenza, di cooperazione e di credito" di cui agli artt. 1 e 4 della
legge 1890 n. 6972 e "per quanto concerne i Comitati e le istituzioni
di cui all'art. 2 della legge 1890 n. 6972" (art. 1, comma secondo,
lettere a e b);
b) si ammette l'intervento del Commissario del Governo "in tutti i
giudizi in cui sia interessata la pubblica beneficenza" (art. 2);
c) si riconosce la competenza statale "per quanto concerne le
istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza... a
favore dei poveri di più Provincie, una delle quali sia compresa nel
territorio della Regione" (art. 3);
d) si consente il ricorso alla Giunta regionale "contro i
provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio del
controllo di legittimità" (art. 5);
e) si prevede la facoltà del Ministero dell'interno di sollecitare
l'ingerenza della Regione nella sfera di competenza di Provincia e la
competenza del Ministero della sanità ad "esercitare l'alta
sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
(art. 6, secondo e terzo comma);
f) si stabilisce che il Commissario del Governo può sospendere e
sciogliere le Amministrazioni delle istituzioni di assistenza e
beneficenza anche nei casi di persistenti violazioni di leggi se gli
organi regionali non provvedono entro tre mesi dalla richiesta del
Commissario del Governo (art. 7);
g) si attribuisce, infine, al Governo il riparto dei fondi per
l'integrazione dei bilanci E.C.A. (art. 9).
Tale "congerie di disposizioni" verrebbe, appunto, ora, a
confliggere, con il nuovo e più ampio spazio di autonomia riconosciuto
alle Provincie di Trento (e Bolzano) con la legge costituzionale 1971
n. 1.
In particolare di tale ultima legge risulterebbero violati gli
attr. 2 n. 9, 3, nn. 2 e 3, 5, nn. 25 e 26, e 6, nn. 2 e 10 (che
prevedono la competenza legislativa rispettivamente, della Regione in
materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative",
"ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e
"degli enti di credito fondiario, agrario ecc." e della Provincia in
materia di "assistenza e beneficenza pubblica", "scuola materna",
"istruzione elementare e secondaria", "igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera") nonché l'art. 39 (che consacra
l'autonomia finanziaria della Provincia).
La violazione si estenderebbe, infine, per relationem, anche
all'art. 13 dello Statuto T.-A.A. (legge costituzionale 1948 n. 5), che
attribuisce alla Provincia l'esercizio delle potestà amministrative
nelle materie in cui le spetti il potere di normazione.
3. - Anche la Provincia di Bolzano, con successivo ricorso
notificato il 19 febbraio 1972, ha denunciato la illegittimità delle
sopra indicate disposizioni del d.P.R. 1959 n. 97 (ad eccezione della
lettera b dell'art. 1, comma secondo), nonché dell'art. 8, il quale
attribuisce alla Giunta regionale la potestà normativa relativa alla
disciplina del libretto di assistenza di cui all'art. 15 del d.l.l. 22
marzo 1945, n. 173. Il ricorso è, nel suo contenuto, sostanzialmente
corrispondente a quello promosso dalla Provincia di Trento.
Anche le norme, di cui si assume la violazione, sono quelle stesse
già menzionate dalla legge costituzionale n. 1 del 1971, alla quale
si aggiunge, per quanto riguarda l'art. 5, il richiamo dei nn. 27 e 29,
relativi alla assistenza scolastica e alla materia dell'addestramento e
formazione professionale.
4. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in entrambi i giudizi,
ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per un duplice
alternativo ordine di ragioni: a) perché l'esplicito riconoscimento
contenuto negli artt. 57 e segg. della legge costituzionale n. 1 del
1971 della necessità di nuove norme di attuazione, importa che nel
frattempo, per la oggettiva incertezza di applicazione del nuovo
assetto statutario, debbano continuare ad applicarsi le precedenti
norme di attuazione; b) perché se si riconoscesse, invece, alle nuove
norme statutarie introdotte con legge costituzionale n. 1 del 1971 "una
carica di effettività, e quindi di applicabilità diretta ed
immediata, tale da colmare ogni possibile lacuna nella disciplina della
materia", ne discenderebbe l'automatica caducazione delle precedenti
norme di attuazione impugnate e dovrebbe escludersi l'esistenza di un
conflitto che possa formare oggetto di giudizio di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Con entrambi i ricorsi in epigrafe indicati, che per la
sostanziale identità di contenuto possono essere riuniti, si
prospettano questioni involgenti la legittimità costituzionale di
varie disposizioni del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 - contenente
"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino -
Alto Adige" (approvato con legge 1948, n. 5) - per asserito contrasto
con le norme della sopravvenuta legge costituzionale 10 novembre 1971,
n. 1, portante "modifiche ed integrazioni dello Statuto speciale"
anzidetto.
Per effetto di tali modifiche - si legge testualmente nel ricorso
della Provincia di Trento ed analogamente è detto nel ricorso della
Provincia di Bolzano - risulterebbe, infatti, ora riconosciuto, alle
ricorrenti Province, un "nuovo e più ampio spazio di autonomia": con
il quale verrebbero, appunto, a confliggere le indicate disposizioni
del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, attuative del precedente modificato
Statuto.
2. - I ricorsi sono inammissibili.
Non occorre qui esaminare se, come assume l'Avvocatura dello Stato,
gli articoli 57 e seguenti delle norme finali e transitorie della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le quali prevedono, regolandone
le modalità, l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto per il
Trentino - Alto Adige, quale risulta per effetto delle modificazioni e
integrazioni disposte dalla legge medesima, importino che
l'attribuzione alle Province di Trento e di Bolzano delle potestà
normative e amministrative in essa previste sia, per la sua
operatività, in ogni caso subordinata all'emanazione delle nuove norme
di attuazione, che per il settore in questione - quello dell'assistenza
e beneficenza pubblica - non è ancora avvenuta.
Pur se si ritenesse che anche rispetto alle predette modificazioni
statutarie per il Trentino - Alto Adige in questo giudizio assunte a
parametro, valga il principio espresso con le sentenze di questa Corte
n. 136 del 1969 e n. 108 del 1971, secondo cui la necessità di norme
di attuazione non è assoluta, in quanto la fonte statutaria, secondo
le circostanze, sempre che sia precisa e completa, può essere
sufficiente a conferire direttamente alla Regione o alla Provincia i
poteri legislativi e amministrativi nella materia considerata, non
perciò nella specie tra le anteriori norme di attuazione dello Statuto
del 1948, approvate con d.P.R. n. 97 del 1959, e le disposizioni della
legge costituzionale n. 1 del 1971, cui si riconoscesse efficacia
immediata e diretta, potrebbe ravvisarsi un conflitto in termini di
legittimità costituzionale.
È proprio infatti della natura e funzione strumentale delle norme
di attuazione che esse siano destinate a spiegare efficacia sino a che
rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano o
integrano. Con la caducazione o modificazione delle relative norme
statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono
pertanto a perdere efficacia, in dipendenza della loro intrinseca
natura.
In altri termini per la parte e nei limiti in cui alle nuove norme
statutarie si riconoscesse applicabilità diretta ed immediata, come le
Province ricorrenti assumono, queste sarebbero senz'altro legittimate
al concreto esercizio delle corrispondenti funzioni legislative e
amministrative. Nei limiti predetti, tale esercizio di funzioni non
potrebbe essere giudicato in termini di violazione delle norme di
attuazione del 1959, bensì potrebbe soltanto dar luogo a questioni di
legittimità costituzionale o a conflitti di attribuzione con diretto
riferimento alle nuove norme statutarie.
Lo stesso è a dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita
invasione da parte dello Stato o della Regione nella sfera di
competenza assegnata alla Provincia.
Da tali considerazioni discende la inammissibilità degli attuali
ricorsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi in epigrafe della Provincia di
Trento e di quella di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 gennaio
1959, n. 97, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale
per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte