Sentenza n. 34/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Codice penale
- art. 8legge 99/1974
- art. 8d.l. 99/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 81,
primo e secondo comma, del codice penale, nel testo risultante
dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7
giugno 1974, n. 220, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal pretore di Codigoro nel
procedimento penale a carico di Freguglia Bassano, iscritta al n. 323
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Ottaviano
nel procedimento penale a carico di Giuliano Giuseppe, iscritta al n.
521 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.28 del 29 gennaio 1975;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di Castelnuovo
di Garfagnana nel procedimento penale a carico di Rossi Carlo, iscritta
al n. 64 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
4) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Vittorio
Veneto nel procedimento penale a carico di Casagrande Mario ed altri,
iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 10 maggio 1974 nel corso di procedimento penale
a carico di un imputato di tre reati contravvenzionali, uno dei quali
puniti con l'arresto e due con l'ammenda, il pretore di Codigoro,
premesso che nella fattispecie risultava realizzata l'ipotesi prevista
dal primo comma dell'art. 81 del codice penale (concorso formale dei
reati), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
suddetto articolo 81 c.p. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del
decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno
1974, n. 220), in riferimento agli artt. 13 e 25, comma secondo, Cost.
(principio di legalità della pena) assumendo che il ricorso allo
speciale criterio di determinazione della pena contenuto in detta
norma, quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie
diversa, comporterebbe l'irrogazione di una pena complessiva
qualitativamente diversa (nei limiti dell'aumento) rispetto a quelle
prestabilite dalle singole norme incriminatrici. Se poi l'art. 81 fosse
interpretato nel senso che esso non sia applicabile quando i reati
concorrenti vengono puniti con pene eterogenee, sarebbe allora non
infondato il dubbio, sempre secondo il giudice a quo, di un suo
contrasto con l'art. 3 Cost. poiché creerebbe disparità di
trattamento, non razionalmente giustificate, tra singole ipotesi di
concorso formale di reati a seconda che i reati concorrenti siano
puniti con pene identiche o diverse.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. Ciò
osservando che l'applicabilità della nuova disciplina va esclusa
allorché i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee.
L'asserito contrasto con il principio di legalità delle pene non
sarebbe pertanto neppure configurabile ma dovrebbe negarsi, altresì,
che la mancata applicazione dell'art. 81 c.p. nell'ipotesi considerata
possa determinare disparità di trattamento non razionalmente
giustificate, in violazione dell'art. 3 Cost., poiché la situazione di
colui che ha commesso due o più reati puniti con pene eterogenee
sarebbe diversa da quella di colui che ha invece commesso reati tutti
puniti con pene identiche.
2. - Il pretore di Castelnuovo di Garfagnana, con ordinanza 27
novembre 1974 nel corso di procedimento penale a carico di imputato di
un delitto punito con la reclusione e di una contravvenzione punita
alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, ha sollevato
a sua volta questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.,
in riferimento all'art. 3 Cost., osservando che l'applicazione della
predetta norma nel caso di concorso formale tra un delitto ed una
contravvenzione puniti, rispettivamente, con la reclusione e l'ammenda,
comporterebbe l'irrogazione di una pena complessiva di specie più
grave di quella che potrebbe essere inflitta nell'ipotesi di concorso
materiale tra gli stessi reati, considerata dal legislatore di maggiore
gravità.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato che, ribadendo quanto già dedotto nella difesa relativa
all'ordinanza del pretore di Codigoro, osserva che quando i reati
concorrenti sono puniti con pene diverse la nuova disciplina del
concorso formale non è applicabile e che, quindi, non viene a
determinarsi alcuna disparità di trattamento tra tale ipotesi
criminosa e il concorso materiale dei reati.
3. - Con ordinanza 4 febbraio 1975 nel corso di procedimento penale
a carico di tre imputati di concorso in una contravvenzione punita
congiuntamente con le pene dell'arresto e dell'ammenda ed il primo,
inoltre, di delitto punito con la multa il pretore di Vittorio Veneto
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.
in riferimento all'art. 3 Cost., osservando che l'applicabilità di
detta norma nell'ultima ipotesi considerata, comportando l'assorbimento
della pena detentiva comminata per il reato contravvenzionale in quella
pecuniaria della multa stabilita per il delitto, finirebbe per
riservare all'imputato colpevole dei due reati un trattamento più
favorevole di quello cui è assoggettato chi ha commesso il solo reato
contravvenzionale.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle
stesse argomentazioni svolte nelle difese relative ai giudizi promossi
con le ordinanze dei pretori di Codigoro e di Castelnuovo di Garfagnana
che sopra si sono richiamate.
4. - Con ordinanza emessa il 13 novembre 1974 nel corso di
procedimento penale a carico di un imputato di un delitto punito con la
reclusione e di due contravvenzioni punite con l'arresto il pretore di
Ottaviano, premesso che i predetti reati erano stati tutti commessi in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ha sollevato - in
riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale
del già citato art. 81 c.p. osservando che la sua applicazione nelle
ipotesi in cui i reati sono puniti con pene di specie diversa
determinerebbe disparità di trattamento non razionalmente giustificate
tra persone colpevoli degli stessi reati a seconda che rispetto ad essi
sia o meno ipotizzabile la continuazione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per manifesta
irrilevanza, o comunque infondata posto che la norma denunciata non è
applicabile allorché i reati concorrenti sono puniti con pene di
specie diversa.
Alla pubblica udienza del 24 novembre 1976 la difesa dello Stato
insisteva per l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe hanno riferimento a questioni
analoghe o, comunque, connesse onde i relativi giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Secondo il nuovo testo dell'art. 81 del codice penale
attualmente vigente (introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 11
aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) "
punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più
grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione
viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione di legge".
"Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso commette anche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge".
Nel terzo comma si precisa - infine - che nei casi previsti dallo
stesso articolo "La pena non può essere superiore a quella che sarebbe
applicabile a norma degli articoli precedenti" (e cioè degli artt. 71
e seguenti).
La disposizione apporta, come è noto, innovazioni sostanziali alla
disciplina dell'originario testo del codice penale, per la quale in
caso di concorso formale di reati l'autore di essi era punito secondo
il sistema del cumulo materiale delle pene, anziché secondo quello
più favorevole del cumulo giuridico, mentre l'applicazione di
quest'ultimo sistema al reato continuato era subordinata alla
circostanza che le violazioni avessero riferimento alla stessa
disposizione di legge.
Ne consegue che la omogeneità normalmente ricorrente delle pene da
cumulare non comportava gravi problemi interpretativi ed applicativi, a
differenza di quanto accade con la nuova normativa per la difficoltà
di procedere alla determinazione della pena complessiva in base al
disposto dell'art. 81 allorché i reati concorrenti siano puniti con
pene fra loro diverse per genere o per specie. E, cioè, reclusione e
arresto, quali pene detentive temporanee, e multa e ammenda quali pene
pecuniarie.
3. - Le questioni sollevate in via principale da una delle
ordinanze e quelle sollevate nelle altre tre presuppongono tutte, in
riferimento alle singole fattispecie, l'applicabilità di una pena
complessiva ai sensi del suddetto testo.
Come si è accennato in narrativa, nell'ordinanza n. 323/1974 il
pretore di Codigoro prospetta in via principale il dubbio che il
ricorso allo speciale criterio di determinazione della pena previsto
dal vigente art. 81 c.p. implicherebbe, nella fattispecie sottoposta al
suo esame (caratterizzata dal concorso formale di reati
contravvenzionali, uno dei quali punito con l'arresto e due puniti con
l'ammenda), contrasto con il principio di legalità della pena, di cui
agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., traducendosi nell'irrogazione
di una pena detentiva nuova (nei limiti dell'aumento da apportarsi alla
pena dell'arresto) rispetto a quelle originariamente previste dalle
singole norme incriminatrici.
Secondo il pretore di Castelnuovo di Garfagnana (ord. n.64 del
1975) e quello di Vittorio Veneto (ord. n. 173 del 1975) il nuovo testo
dell'art. 81 c.p. violerebbe il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., in quanto:
a) nel caso di concorso tra delitto punito con la reclusione e
contravvenzione punita con l'ammenda, la norma, comportando la
sostituzione della pena pecuniaria con un aumento della più grave pena
detentiva, riserverebbe irrazionalmente al concorso formale un
trattamento sanzionatorio più sfavorevole di quello previsto per il
concorso materiale tra gli stessi reati (punito mediante ricorso al
criterio del cumulo materiale delle pene) e ciò quantunque il concorso
materiale dei reati sia considerato, dal legislatore, di maggior
gravità del concorso formale (pretore di Castelnuovo di Garfagnana);
b) nella diversa ipotesi in cui invece si trovino a concorrere
delitti puniti con la multa e contravvenzioni punite congiuntamente con
l'arresto e con l'ammenda, la norma, comportando la trasformazione
delle pene, detentive e pecuniarie, previste per i reati
contravvenzionali in un aumento di quella pecuniaria prevista per il
delitto (e considerata quale violazione di legge più grave),
assoggetterebbe, senza alcuna ragionevole giustificazione, la persona
colpevole di entrambi i reati ad un trattamento più favorevole di
quello riservato a chi dovesse rispondere soltanto delle
contravvenzioni e non anche del delitto (pretore di Vittorio Veneto).
Sostanzialmente analoga, per quanto prospettata con riferimento al
reato continuato, è la questione sollevata dal pretore di Ottaviano
con l'ordinanza n. 521 del 1974.
Secondo il giudice a quo, infatti, il ricorso allo speciale
criterio di determinazione della pena stabilito nel nuovo testo
dell'art. 81 c.p. comporterebbe, nella fattispecie sottoposta al suo
esame (caratterizzata dalla continuazione tra un delitto e più
contravvenzioni, reati puniti tutti con pene detentive), disparità di
trattamento non razionalmente giustificate poiché la pena edittale,
prevista per i reati contravvenzionali, verrebbe ad essere trasformata
(a seconda che la pena sia applicata nel minimo o nel massimo) in un
aumento troppo lieve o, all'opposto, troppo gravoso della pena della
reclusione per il delitto.
4. - Le ordinanze di rimessione muovono da una interpretazione
della norma impugnata (quella per cui potrebbe ad essa farsi sempre
ricorso anche quando per i reati concorrenti siano comminate pene
eterogenee) che, nei termini suddetti, non è certo quella comunemente
seguita e che, anzi, sia in dottrina che in giurisprudenza è
contrastata da interpretazioni ed applicazioni di natura e di portata
diversa.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, superando qualche
incertezza iniziale, si è ormai, anche per effetto di due recentissime
sentenze delle Sezioni Unite penali, fermamente ed univocamente
consolidata nel senso che lo speciale criterio di determinazione della
pena stabilito nel nuovo testo dell'art. 81 c.p. non sia applicabile
quando renderebbe necessaria l'unificazione di pene di specie diversa
in una sola di unica specie anche se dello stesso genere con aumento
della pena unica ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 81
del codice penale.
Questa soluzione, alla quale la Cassazione è pervenuta con
molteplicità di argomenti, è da condividersi. E peraltro va ricordato
quanto questa Corte ha già altre volte affermato, e cioè che le norme
vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione
fattane dal giudice (veggasi, per tutte, la sentenza n. 95 del 1976).
Non varrebbe osservare, in contrario, che in sede di conversione in
legge del decreto legge n. 99 del 1974 fu respinto un emendamento
mirante ad escludere l'applicabilità del cumulo giuridico nel caso di
concorso tra delitti e contravvenzioni. È agevole opporre, infatti,
che i lavori preparatori - anche quando il loro tenore è inequivoco -
pur non essendo privi di rilievo, non rivestono tuttavia importanza
decisiva ai fini della ricostruzione del significato da attribuire alle
norme giuridiche, poiché queste, una volta emanate, assumono un valore
autonomo e vanno quindi interpretate non già secondo le opinioni
personali dei partecipanti alla loro elaborazione ma secondo il
contenuto che risulta dalla loro formulazione e dal sistema nel quale
sono inserite.
Va pertanto esclusa l'applicazione dello speciale criterio di
determinazione della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81
c.p., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione si pongono
rispetto a reati puniti con pene eterogenee; casi sicuramente
ricorrenti nella fattispecie cui si riferiscono le ordinanze in oggetto
e che hanno rilevanza ai fini della soluzione dei problemi di
costituzionalità proposti all'esame di questa Corte.
5. - Ciò premesso appare chiara la infondatezza delle questioni
sopra indicate al n. 3.
Esclusa, invero, la applicabilità della norma denunziata quando i
reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee, cadono i presupposti
delle censure di cui alle ordinanze.
Non operandosi, infatti, nelle ipotesi considerate, alcun aumento
in via di conguaglio della pena comminata per la violazione più grave,
da un lato non viene ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova
rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi,
rimanendo esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost., e,
dall'altro, non viene a determinarsi alcuna irrazionale disparità di
trattamento tra le varie ipotesi di concorso, ricadendo tutte sotto la
disciplina del cumulo materiale delle pene; onde non è configurabile
la violazione dell'art. 3.
6. - Come si è già accennato in narrativa, il pretore di Codigoro
ha espresso, in via subordinata, il dubbio che la norma impugnata, se
interpretata nel senso indicato dalla Cassazione e accettato da questa
Corte, violi il principio di uguaglianza poiché determinerebbe una
disparità di trattamento, non razionalmente giustificata, tra
l'ipotesi in cui i reati concorrenti sono puniti con pene omogenee e
quella in cui lo sono con pene eterogenee.
Il dubbio, però, come rileva esattamente l'Avvocatura, è
chiaramente infondato in quanto tra le due situazioni sussistono
elementi di disparità sufficienti a giustificare il diverso
trattamento punitivo e, quindi, ad escludere l'asserita violazione del
principio di uguaglianza.
7. - La Corte, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni
proposte con le ordinanze in epigrafe, non si nasconde che
l'interpretazione dell'art. 81 c.p., che ha ritenuto di dover
accogliere, comporta, per l'applicabilità del cumulo giuridico alle
sole pene omogenee, notevoli limitazioni della portata della novella.
Ma d'altro canto deve rilevare che è rimesso unicamente al legislatore
un eventuale intervento mediante opportuna normativa la quale, nel
rispetto dei principi costituzionali, consenta di valutare
contestualmente agli effetti della pena reati per i quali siano
previste pene diverse per genere o per specie. E ciò secondo chiari ed
univoci criteri che valgano ad evitare il pericolo di diverse ed
eventualmente arbitrarie interpretazioni in sede applicativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del
codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge
11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte