Sentenza n. 34/1980
Altra decisione · depositata il 25/03/1980 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 833/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833, promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1977 dal Pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra la Soc. p.a. Ceresio Prealpina Fondiaria e Montagnoli
Lino, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento per convalida di sfratto per morosità
vertente tra la S.p.A. Ceresio Prealpina Fondiaria, che si avvaleva
anche della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di
locazione, ed il conduttore Lino Montagnoli, il quale aveva proceduto a
pagare, dopo l'atto di citazione, i canoni arretrati e poi chiesto
termine di grazia ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge 26
novembre 1969, n. 833, l'adito pretore di Milano, con ordinanza dell'8
novembre 1977, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità della norma predetta "nella
parte in cui non garantisce al conduttore moroso di un immobile adibito
ad uso di abitazione, il quale abbia sanato integralmente la morosità
prima dell'emissione del provvedimento di rilascio di cui è menzione
nel citato articolo, un trattamento, ai fini della risoluzione del
rapporto ex articolo 1456 c.c., pari a quello riservato al conduttore
che, nel momento di emissione del suddetto provvedimento, versi ancora
in morosità".
La denunziata disparità di trattamento, ad avviso del pretore, non
potrebbe infatti in questo caso escludersi in base alla considerazione,
svolta dalla Corte nella precedente sentenza n. 150 del 1973 (relativa
allo stesso art. 4 legge 833/1969) secondo cui il comportamento del
conduttore moroso, che paghi il dovuto prima dell'emissione del
provvedimento di rilascio, rileverebbe comunque ai fini della
valutazione dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 codice
civile. Dacché, per contro, in presenza (come nella fattispecie) di
clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto ai
sensi del successivo art. 1456 codice civile ove la parte interessata
dichiari di avvalersi della clausola; senza possibilità, quindi, per
il giudice di valutare il comportamento successivo del debitore.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di rilevanza della
questione, sul presupposto che l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di
rinvio - di integrale pagamento di tutti i canoni scaduti prima del
momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento di rilascio - non
trovi concreto riscontro nel giudizio a quo, in cui il conduttore
avrebbe invece corrisposto soltanto i canoni indicati nell'atto di
citazione e chiesto termine per pagare quelli successivamente
maturatisi.
Nel merito, ha sostenuto comunque l'infondatezza della questione
sollevata, con argomentazioni sostanzialmente desunte dalla già citata
sentenza della Corte n. 150 del 1973. Considerato in diritto :
1. - Stabilisce l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre
1969, n. 833 che "nel provvedimento che dispone il rilascio per
morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere
concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore
a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute" e che "il
provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le
somme dovute entro il termine precedentemente fissato". La norma - come
in narrativa detto - viene denunziata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dubitandosi che "ai fini della risoluzione del rapporto
ex art. 1456 codice civile", essa dia luogo ad una ingiustificata ed
irrazionale disparità di trattamento in danno del conduttore che abbia
sanato integralmente la morosità in corso di causa. Poiché questi,
non ostante appaia per tale suo comportamento meritevole di maggior
favore, si troverebbe a non poter fruire del termine c.d. di grazia, di
cui può invece beneficiare il conduttore tuttora moroso al momento
della emissione del provvedimento di rilascio, anche se al contratto
sia stata apposta clausola risolutiva espressa.
2. - Eccepisce
preliminarmente l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità di detta
questione, per difetto di rilevanza, argomentando che l'ipotesi (di
integrale pagamento dei canoni scaduti prima del momento in cui
dovrebbe emettersi il provvedimento di rilascio), rispetto a cui il
giudice a quo formula il quesito di legittimità, non troverebbe
riscontro nella fattispecie concreta. In cui il conduttore avrebbe
invece pagato soltanto i canoni indicati nell'atto di citazione; per
modo che non vi sarebbe ostacolo alla concessione del termine di
grazia, con riguardo al pagamento dei canoni successivamente
maturatisi.
L'eccezione non ha fondamento, giacché, contrariamente all'assunto
dell'Avvocatura, risulta documentato nel fascicolo processuale - ed
anche il pretore ne dà atto nella premessa in fatto dell'ordinanza di
rinvio - che il convenuto aveva in effetti pagato tutte le somme dovute
per contratto sino alla udienza di precisazione delle conclusioni.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
Con la precedente sentenza n. 150 del 1973, che il giudice a quo
non ha mancato di ricordare, questa Corte, chiamata una prima volta a
pronunziarsi sulla legittimità dell'art. 4, comma sesto, della legge
833 citata, ha invero escluso il già allora dedotto contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, sostanzialmente in base al rilievo che il
comportamento del conduttore che spontaneamente paghi nel corso del
giudizio le pigioni scadute - pur non rilevando ai fini della
concessione del termine di grazia (effettivamente prevista con riguardo
alla sola ipotesi di morosità persistente) - resta comunque valutabile
nel sistema emergente dall'art. 1453 e seguenti del codice civile, al
fine della (eventuale) esclusione dell'importanza dell'inadempimento,
cui è subordinata la risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.).
Ma, rispetto alla situazione esaminata nella decisione citata, la
fattispecie odierna riveste una connotazione del tutto peculiare, che
dipende dalla presenza in contratto della clausola risolutiva espressa.
Il meccanismo di detta clausola (pacificamente applicabile alle
locazioni anche in regime di proroga), comporta, infatti, che ove la
parte interessata dichiari di avvalersene, il contratto per ciò solo
si risolve di diritto (art. 1456 cod. civ.). Con la conseguenza che
non può quindi il giudice, che la risoluzione è chiamato a
dichiarare, prendere in alcuna considerazione l'eventuale scarsa
importanza dell'inadempimento e, in tale contesto, il pagamento pur
integrale dei canoni scaduti effettuato in corso di causa dal
conduttore.
Per contro, nella stessa ipotesi di locazione con clausola
risolutiva espressa, in quanto per costante giurisprudenza
l'apposizione della detta clausola non è di ostacolo alla concessione
del termine di grazia ex art. 4 legge 833/1969, accade che l'inquilino
rimasto moroso può essere ammesso a purgare la mora, con conseguente
perdita di efficacia della sentenza.
Deve concludersi allora che effettivamente - così come dal pretore
rilevato - si verifica, nel caso particolare del contratto di locazione
con apposta clausola risolutiva espressa, una immotivata ed
irragionevole disparità di disciplina, per cui quelle stesse ragioni
(quali le precarie condizioni economiche del conduttore insorte dopo la
stipulazione del contratto), che possono in ipotesi, secondo
l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere
rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la
risoluzione della locazione ove egli già in corso di causa abbia
spontaneamente pagato i canoni scaduti.
Nei limiti e nei termini indicati va, quindi, dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara illegittimo l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre
1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in
quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non
consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio
dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di valutazione
esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento
integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del
giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte