Sentenza n. 34/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1126/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
terzo comma, legge 20 luglio 1952 n. 1126 (Disposizioni integrative in
materia valutaria e di commercio con l'estero), promosso con ordinanza
emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Burgassi Silvano ed il Ministero del Commercio con
l'estero nonché il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 74 dell'anno 1978.
Visto l'atto di costituzione di Burgassi Olinto nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
dott. Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del 17 maggio 1974 il Ministero per il Commercio
con l'estero assumeva che l'impresa di Burgassi Silvano aveva importato
con ritardo, rispetto ai termini prestabiliti dal Ministero stesso, un
quantitativo di merci dall'estero e per l'effetto disponeva la
riscossione della cauzione prestata dal Burgassi mediante fideiussione
bancaria.
Analogo decreto veniva emesso dal Ministero il 21 maggio
successivo, sempre per ritardo nell'importazione.
Con citazione del 10 settembre 1975 il predetto conveniva davanti
al Tribunale di Firenze il nominato Ministero e quello del Tesoro per
sentirli condannare alla restituzione delle somme percepite, previa
disapplicazione dei due citati decreti, in quanto emessi sulla base di
disposizioni di legge (artt. 1, 3, 4 e 5 l. 20 luglio 1952 n. 1126) da
ritenere costituzionalmente illegittime.
Il Tribunale adito con ordinanza del 17 marzo 1977 (reg. ord. n. 2
del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 1, commi primo e terzo, l. n.
1126 del 1952. Questo articolo disponeva: "i pagamenti anticipati delle
merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a
favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore"
(primo comma), e poi: "La misura della cauzione è stabilita con
decreto del Ministro per il Commercio con l'estero" (terzo comma). Il
quarto comma stabiliva che la cauzione poteva essere sostituita da
fideiussione bancaria.
Il collegio rimettente precisava trattarsi non già delle norme che
stabilivano i termini entro i quali l'importazione doveva avvenire,
sotto comminatoria di perdita della cauzione: su queste norme, infatti,
non sorgeva alcun dubbio di costituzionalità. Si trattava soltanto del
potere di imporre la cauzione stessa, attribuito al Ministro
dall'impugnato art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952.
Infatti il versamento di una somma di denaro ovvero l'ottenimento di
una fideiussione bancaria, in ogni caso onerosi per l'importatore anche
nell'eventualità di successiva restituzione, dovevano ritenersi come
"prestazioni patrimoniali" imposte, ai sensi dell'art. 23 Cost. Ed era
evidente, secondo il Tribunale, come non fosse rispettata la riserva di
legge prevista da quest'ultimo articolo, poiché l'autorità
amministrativa disponeva di una discrezionalità illimitata nello
stabilire la misura della somma da prestare.
2. - Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale
escludeva che la cauzione in questione avesse natura di prestazione
patrimoniale imposta, stante la sua temporaneità e la finalità
cautelativa, che la rendeva assimilabile agli analoghi istituti del
diritto civile dei contratti.
3. - Burgassi Olinto, costituitosi quale successore del suddetto
Silvano, affermava preliminarmente che le disposizioni statuenti i
termini d'importazione, previste dall'art. 41. n. 1126 del 1952, non
erano state mai emanate.
Nel merito, egli aderiva alle argomentazioni del Tribunale
rimettente. Considerato in diritto :
1. - La legge 20 luglio 1952 n. 1126 detta disposizioni integrative
in materia valutaria e di commercio con l'estero e, in particolare,
disciplina i pagamenti anticipati delle merci importate, vale a dire
quelli effettuati prima dell'arrivo delle merci stesse nel territorio
della Repubblica e del loro "sdoganamento". In particolare, il
legislatore ha inteso garantire l'obbligo, gravante sull'importatore,
che abbia anticipatamente ottenuto dall'Ufficio italiano dei cambi una
concessione di valuta, di destinare realmente la medesima
all'importazione, per la quale la detta concessione è stata chiesta ed
accordata. A tal fine, ha disposto che la concessione sia subordinata
al versamento di una cauzione, ovvero all'assunzione di una
fideiussione bancaria, a favore del suddetto Ufficio (art. 1, primo e
quarto comma). Per il caso di inadempimento, ha sancito l'incameramento
totale o parziale della cauzione, a seconda che l'importazione non sia
stata effettuata in tutto ovvero in parte (art. 4, primo e secondo
comma), esclusi peraltro espressamente i casi in cui l'inosservanza
dell'obbligo sia stata determinata da causa non imputabile
all'importatore (art. 5, primo comma).
2. - Relativamente alla misura della cauzione, l'art. 1, terzo
comma, l. cit. dispone che essa viene stabilita con decreto del
Ministro per il Commercio con l'estero.
Contro questa norma si dirige appunto il dubbio di illegittimità
costituzionale sollevato nell'ordinanza di rimessione in riferimento
all'art. 23 Cost., il quale dispone che "nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge". In
proposito opina il giudice a quo che la norma impugnata, consentendo
all'Esecutivo di determinare l'entità della cauzione (o fideiussione),
gli conferisca in realtà il potere di incidere senza limiti,
legislativamente determinati, sul patrimonio dell'importatore: il che
contrasterebbe con la riserva di legge stabilita dal precetto
costituzionale ora citato.
Prima di affrontare tale questione, è opportuno ricordare che nel
corso del giudizio di costituzionalità è sopravvenuta la sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 giugno 1982 (causa
n. 95/1981), la quale ha dichiarato che la Repubblica italiana con la
norrativa della cit. l. n. 1126 del 1952 ha violato gli artt. 30 e 36
del Trattato CEE, in quanto la già detta cauzione potrebbe ostacolare
la libera circolazione dei beni nell'ambito comunitario; la suddetta
decisione non rileva però nella fattispecie, perché il rapporto
dedotto nel giudizio di merito, come dalle parti non si contesta, è
estraneo all'ordinamento comunitario (in caso diverso, sarebbe stato
applicabile il principio enunciato da questa Corte con la sent. n. 113
del 1985).
3. - Ciò precisato, si rileva che, seppure la cauzione de qua (ed
anche la fideiussione bancaria, la quale si risolve pur sempre in un
onere economico) possa essere considerata quale prestazione imposta ai
fini del cit. art. 23 Cost., la questione sollevata dal giudice
rimettente non appare fondata.
La disposizione costituzionale ora ricordata (che trova
significativamente la sua collocazione nel Titolo I della Parte I della
Carta fondamentale, relativo ai rapporti civili, mentre i rapporti
economici sono regolati dal Titolo III) è diretta a garantire la
libertà individuale sia personale che patrimoniale. A tal fine il
legislatore ha fatto ricorso al meccanismo della riserva di legge; la
quale, però, com'è ius receptum, ha carattere relativo, poiché
consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere
integrato da atti amministrativi che lo rendano meglio aderente alla
multiforme realtà socioeconomica.
Naturalmente, l'ambito in cui può ritenersi consentito
l'intervento dell'Amministrazione è molto più limitato per le
prestazioni personali che per quelle patrimoniali: e ciò sia perché
sostanzialmente eterogeneo ne è il rispettivo oggetto, sia perché,
mentre riguardo alle prime di norma valgono criteri già consolidati
nella coscienza collettiva come espressione della nostra civiltà
giuridica, sulle seconde incidono notevolmente la varietà e la
intrinseca mutevolezza delle situazioni prese in considerazione, le
quali sono collegate al continuo fluire delle vicende economiche e
quindi generalmente irriducibili a trattamenti omogenei.
4. - Peraltro, anche relativamente a queste ultime, le sole qui in
questione, è pur sempre necessario che il legislatore indichi
compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre
l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica
amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione
quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione
medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere
e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica
amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa -
considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al
soggetto nell'interesse generale.
In tali sensi è costante l'orientamento della Corte (v. sentt. n.
4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960, in motivazione; 48 del 1961; 72 e
129 del 1969; 144 del 1972, in motivazione; 257 del 1982; ordd. n. 31 e
139 del 1985); né si ravvisano, ovvero vengono prospettati dalle
parti, motivi per discostarsi da esso.
5. - Seguendo la ricordata giurisprudenza, si deve escludere che la
norma impugnata sia costituzionalmente illegittima: essa, infatti, se
intesa al di là del mero elemento letterale e considerata nella sua
effettiva portata, non determina il pericolo di un'arbitraria invasione
da parte della pubblica amministrazione nella sfera patrimoniale
dell'importatore. Se per l'osservanza dell'art. 23 Cost. non è certo
sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di
competenza agli organi esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della
potestà amministrativa non deve necessariamente risultare dalla
formula della norma stessa, ma ben si può ricavare da tutto il
contesto della disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte.
Nella fattispecie, dalla legislazione valutaria, considerata sia
complessivamente sia con particolare riguardo al settore del commercio
con l'estero, si rileva agevolmente che la pubblica amministrazione non
ha un illimitato potere discrezionale, ma subisce effettive limitazioni
in conseguenza di tutti i fattori rilevanti sul contenuto del
provvedimento. Fattori i quali vanno dal controllo sul corso dei cambi
alla situazione della bilancia dei pagamenti, dall'entità
dell'inflazione alla quantità delle riserve monetarie e, in breve, a
tutti gli altri elementi che influiscono sull'andamento dell'economia e
quindi sullo sviluppo economico della Nazione.
Ne discende che la natura tecnica dei suddetti criteri, come questa
Corte ha ripetutamente affermato (vedansi ancora, le sentt. n. 122 del
1957; n. 48 del 1961; n. 72 del 1969; n. 257 del 1982; ord. n. 31 del
1985), esclude la sussistenza di un potere della pubblica
amministrazione Così ampio, da potere sconfinare nell'arbitrario;
esso, per contro, risulta circoscritto nell'ambito della cosiddetta
discrezionalità tecnica, che impone all'Amministrazione di adottare,
previ i necessari accertamenti di fatto, soluzioni imposte dagli
anzidetti criteri.
6. - Da un diverso angolo visuale, può aggiungersi che
l'esclusione dell'eventualità di un arbitrio dell'Amministrazione
riceve conferma dal modulo procedimentale previsto per l'emanazione del
provvedimento in esame.
Infatti, il Ministero del Commercio con l'estero è tenuto, secondo
il suo ordinamento generale e in relazione agli interessi da tutelare,
ad agire in consonanza con il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia,
e l'Ufficio italiano dei cambi: e la collaborazione di più organi,
come questa Corte ha già ritenuto (sent. n. 4 del 1957; n. 72 del
1969; n. 257 del 1982; ord. n. 31 del 1985), costituisce efficace
elemento di cautela contro eventuali arbitri della pubblica
amministrazione, per effetto della reciproca influenza che la
determinazione di ciascuno di essi spiega sugli altri e, in definitiva,
sulla decisione dell'autorità competente all'emanazione del
provvedimento finale.
Né si può trascurare la circostanza che la misura della cauzione
va fissata dal Ministero del Commercio con l'estero mediante atto
generale, il quale, come tale, si rivolge ad una pluralità
indeterminata di destinatari, con la necessaria conseguenza che esso
deve ispirarsi alle complessive esigenze economiche del settore. in
modo che resti esclusa la possibilità di ingiustificato
discriminazioni soggettive.
7. - L'esistenza dei limiti ora indicati, che adeguatamente
circoscrivono il potere dell'autorità amministrativa, trova puntuale
riscontro nell'attuazione data alla norma impugnata dal Ministero del
Commercio con l'estero. Il quale, infatti, ha determinato la cauzione
in una misura che nelle varie epoche ha oscillato tra il 5 % e il 10 %
del controvalore delle merci da importare (D.M. 29 luglio 1955, 28
dicembre 1956 e 21 marzo 1974, rispettivamente pubblicati nella G. U.
del 30 luglio 1955 n. 174, 2 gennaio 1957 n. 1 e 22 marzo 1974 n. 77) e
quindi in una entità non eccessiva e tanto meno vessatoria, diretta
alle finalità implicitamente indicate dalla legge, ossia agli
obiettivi vincolati dall'andamento complessivo dell'economia nazionale.
È intuitivo che una misura sproporzionata della cauzione sarebbe
in contrasto con l'indicazione della normativa primaria, la quale non
potrebbe logicamente consentire che l'oggetto di prestazioni
strumentali (quali la cauzione o la fideiussione) assuma dimensioni
eccessive rispetto al contenuto dell'obbligo principale. Tanto più che
la legge prevede nell'art. 6 un ulteriore (e forse più efficace) mezzo
di coazione, statuendo che "indipendentemente dall'incameramento della
cauzione, rimangono ferme le sanzioni previste per le infrazioni alle
disposizioni valutarie del r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 convertito
nella legge 2 giugno 1939 n. 739 e successive modificazioni".
8. - Il giudice a quo riconosce che la materia valutaria, anche per
quanto riguarda il commercio con l'estero, richiede di norma
provvedimenti urgenti e di vario contenuto, resi indispensabili dalle
pressanti e mutevoli esigenze dell'economia nazionale, a sua volta
profondamente influenzata da quella internazionale. Ma, dopo tale
esatta premessa (le suindicate esigenze informano anche il recente
disegno di legge n. 316/A, concernente la revisione della legislazione
valutaria e presentato al Senato nel corso dell'attuale legislatura),
lo stesso giudice, senza neppure tentare di cogliere l'effettiva
volontà della norma impugnata, aprioristicamente afferma che, onde
evitare la violazione dell'art. 23 Cost., sarebbe indispensabile
ricorrere a due rimedi, prospettati in alternativa.
Questi però, osserva la Corte, anche in sé considerati,
indipendentemente dalla già criticata prospettiva di fondo, non sono
per nulla convincenti.
Non può invero condividersi l'affermazione secondo cui ogni
intervento in materia dovrebbe avvenire con decreto legge, in quanto
ciò urta chiaramente contro la stessa volontà del Costituente,
comportando la conseguente e necessaria trasformazione della riserva
relativa di legge in riserva assoluta.
Né può accettarsi l'altra affermazione, con la quale si deduce
che la norma primaria dovrebbe indicare almeno la misura massima della
prestazione imposta. Invero, come questa Corte ha ripetutamente
ritenuto (sentt. nn. 4 e 30 del 1957; n. 257 del 1982), la circostanza
che la legge non fissi il massimo della prestazione non basta a
vulnerare il precetto dell'art. 23 Cost., essendo invece necessario e
sufficiente che essa (considerata, come già si è detto, nel suo
complesso e al di là della formulazione letterale della singola
disposizione) sia congegnata in modo che l'atto dell'Amministrazione
non possa trasmodare in arbitrio.
In base a quanto fin qui osservato, è innegabile che tale
pericolo, sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello
procedimentale, non ricorre nella fattispecie: sicché deve ritenersi
che la norma impugnata - la quale fa parte integrante di una composita
disciplina, diretta alla tutela di un interesse di indubbio rilievo
costituzionale, quale l'economia nazionale - non è in contrasto con
l'indicato parametro costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo e terzo comma, della l. 20 luglio 1952 n. 1126 - che
subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla
prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria -
sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 23 della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte