Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 17 novembre 1980 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 110 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Pinerolo, adito con ricorso per

ingiunzione da un avvocato per il pagamento di una parcella corredata

dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha

sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1980, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice

di procedura civile, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, stabilendo

carattere vincolante per il giudice del parere espresso

dall'associazione professionale circa la congruità della parcella

presentata dal professionista: a) creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra la fattispecie da essa regolata e tutti

gli altri casi di ricorso per ingiunzione in cui il giudice è libero

di valutare il fondamento della domanda; b) violerebbe il diritto di

difesa del destinatario dell'ingiunzione costringendolo ad affrontare

il giudizio di opposizione; c) riserverebbe al parere

dell'associazione professionale un trattamento privilegiato rispetto

agli altri atti amministrativi quanto al relativo potere di

disapplicazione del giudice ordinario;

che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri

l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che con sentenza del 2 maggio 1984, n. 137, questa

Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 648, secondo comma,

633, primo comma, n. 3, e 636 del codice di procedura civile, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non

inducono a discostarsi da tale pronuncia la quale, benché si

riferisse principalmente alla categoria professionale dei medici,

tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle altre categorie

di professionisti ed, in particolare, agli avvocati;

che, d'altra parte, la norma impugnata appare perfettamente

coerente con l'art. 113 della Costituzione in quanto

dall'interpretazione ad essa data da questa Corte nella citata

sentenza si desume che al giudice ordinario è, comunque, garantita

la possibilità di rilevare l'eventuale illegittimità del parere

della associazione professionale;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non

fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata dal Pretore di Pinerolo, in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte