Sentenza n. 34/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n.
296 "Costituzione del Ministero della sanità" iscritto al n. 52 del
registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei consigli
regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle
Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. L'ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei
consigli regionali delle regioni Trentino Alto Adige, Umbria,
Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana,
Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete
che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del
Ministero della Sanità)?".
2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale,
richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei
suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13
gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori
della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli
regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige e delle
Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità
del referendum.
4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in
qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che
ha insistito per l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda
se egli voglia "che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296,
recante 'Costituzione del Ministero della sanità'".
Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria
sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal
complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura
ministeriale considerata.
È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti
successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato
un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al
ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma,
art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo
comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma,
art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo,
quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833
del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo
comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968;
art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art.
50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che
implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.
Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958,
non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.
Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo
complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un
quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del
momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece
deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.
29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito
nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi
carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un
voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).
La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione
della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della
sanità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte