Sentenza n. 34/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7-bislegge 416/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il
22 marzo 1994 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico
di Nevssi Chokri Ben Mohammed, iscritta al n. 340 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino
extracomunitario il pretore di Trento ha sollevato, con ordinanza del
22 marzo 1994, questione di legittimità costituzionale dell'art.
7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, in riferimento agli
articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
2. - La norma - introdotta dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno
1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1993, n. 296 - è impugnata nella parte in cui prevede quale condotta
penalmente sanzionabile quella dello straniero, colpito da
provvedimento di espulsione e privo di documento di viaggio, che " ..
non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o
consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente".
3. - Osserva il rimettente che la rilevanza della questione è
data dal fatto che nel processo a quo è stato contestato
all'imputato, tra l'altro, proprio il fatto di non essersi adoperato
ai sensi e per i fini anzidetti.
4. - Il dubbio di conformità a Costituzione è incentrato dal
giudice a quo sul principio di determinatezza della fattispecie
penale, sotteso all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
La fattispecie, introdotta dal legislatore nel 1993 (unitamente a
quella di distruzione del passaporto, estranea alla questione), è
configurata quale reato omissivo proprio: è identificata una
determinata situazione tipica - che nella specie consiste nella
condizione di straniero, colpito da un provvedimento di espulsione e
privo di documento di viaggio necessario per l'espatrio - la cui
verificazione fa sorgere il dovere del destinatario di tenere una
determinata condotta attiva, la cui omissione integra perciò il
reato.
Ma se la situazione tipica accennata è agevolmente ricavabile
nella norma impugnata, e se altrettanto può dirsi per il fine cui
dovrebbe mirare la condotta dell'agente (ottenere dalla competente
autorità il documento di viaggio), ciò che non è agevolmente
desumibile dalla norma è il contenuto precettivo del dovere la cui
inosservanza comporta l'illecito, ovverosia la condotta, definita con
la sintetica locuzione dell'"adoperarsi".
È vero - aggiunge il giudice a quo - che nei reati omissivi
propri può esservi un diverso grado di precisione e puntualità
nella definizione normativa dell'azione doverosa, che può essere
specifica (come ad esempio nell'art. 361 cod. pen.) o generica (come
nell'art. 593, secondo comma, cod. pen.), ma non può comunque essere
superata una soglia oltre la quale il dato linguistico utilizzato dal
legislatore si rivela privo di un "referente naturalistico concreto"
e determina l'impossibilità per l'interprete di assegnare un
contenuto sufficientemente univoco al testo normativo.
Questa soglia sarebbe superata nel caso in argomento, in cui
l'utilizzo del verbo "adoperarsi" renderebbe oscura e incerta la
condotta che deve essere posta in essere dal soggetto al fine di
ottenere il documento di viaggio. Sarebbe infatti rimessa al
sostanziale arbitrio dell'interprete la valutazione della idoneità o
meno del comportamento umano rispetto al fine accennato: non
sussistendo criteri selettivi e parametri oggettivi di apprezzamento,
risulterebbe imprecisabile e vaga la valutazione del quando possa
dirsi concretizzato l'impegno fattivo richiesto al destinatario della
norma, esposto in tal modo a mutevoli giudizi ("secondo la casuale
disposizione mentale del giudice"). Come esempio limite il giudice
rimettente osserva che potrebbe essere ritenuta sufficiente l'inerzia
anche di un solo minuto per integrare il mancato "adoperarsi", e ciò
persino dopo una condanna riportata per il delitto in discorso, il
quale assumerebbe, così inteso, una sorta di carattere di
"superpermanenza" e cioè si tradurrebbe in una perpetua condizione
di reità dell'interessato.
Il legislatore non ha ricollegato la condotta doverosa a specifici
adempimenti, e in tal modo ha posto il giudice nell'impossibilità di
individuare nell'espressione utilizzata un nucleo stabile di
sufficiente chiarezza e invariabilità; una lacuna, questa, cui
d'altra parte non si potrebbe porre rimedio con l'utilizzo in sede
applicativa di criteri estranei al dettato della norma - come la
"diligenza", la "buona fede" o "l'esigibilità" - essendo questa
un'operazione creativa preclusa dall'ordinamento in materia penale.
Dai rilievi esposti, pertanto, il rimettente desume la violazione
del principio di determinatezza della fattispecie penale, incluso nel
generale principio di legalità ex art. 25 Cost., anche secondo le
indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo.
5. - Alla lesione dell'accennato principio costituzionale si
accompagnerebbe, quale corollario, quella del diritto di difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
La vaghezza della norma implicherebbe, in definitiva, una
presunzione di colpevolezza dell'imputato, in virtù del solo fatto
del mancato possesso del documento di viaggio e del decorso del
tempo: sarà l'imputato a dover provare di essersi "adoperato",
rinunciando in tal modo al diritto di difendersi col silenzio e in
ogni caso non avendo chiaro il tema esatto dei possibili argomenti a
discarico, stante la simmetrica oscurità dei contenuti positivi del
precetto di azione.
6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nel ricordare che la determinatezza del precetto penale risponde
alla duplice esigenza di consentire al soggetto destinatario di
distinguere tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, e di
consentire all'interprete la formulazione di un giudizio di
corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta che sia
sorretto da un fondamento controllabile, l'Avvocatura ritiene che
entrambi i requisiti siano soddisfatti nella norma in esame, che
determina con sufficiente specificità l'illecito, richiedendo allo
straniero espulso di attivarsi, in qualche modo, per ottenere il
documento di viaggio.
Le fattispecie concretamente rapportabili alla previsione astratta
sono molteplici, ma questo è un tratto comune a gran parte dei reati
omissivi propri nonché ai reati "a forma libera", la cui conformità
a Costituzione è stata ripetutamente affermata dalla Corte.
L'attività doverosa non è individuata nella fattispecie, ma ciò è
comune a svariate ipotesi di reato; la tassatività del precetto non
coincide infatti - ricorda l'Avvocatura - con la "descrittività"
della fattispecie, come puntualizzato nella sentenza n. 188 del 1975
della Corte costituzionale.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione,
l'interveniente ritiene errata la premessa da cui muove il giudice a
quo nel dedurre questo profilo, premessa consistente in un carattere
di onnicomprensività e dilatazione della fattispecie oltre i limiti
ad essa propri.
L'Avvocatura dello Stato conclude quindi per una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 7-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39
del 1990 (introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n. 187 del 1993,
convertito in legge n. 296 del 1993), il quale stabilisce che lo
straniero che distrugge il passaporto o il documento equipollente per
sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si
adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o
consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ad avviso del giudice a quo tale disposizione, nella parte in cui
sanziona penalmente lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione che "non si adopera per ottenere dalla competente
autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di
viaggio occorrente", è in contrasto sia con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, data l'indeterminatezza della fattispecie
espressa nella norma incriminatrice, sia con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, per lesione del diritto di difesa, in
quanto "la vaga fattispecie penale in esame comporta .. una vera
presunzione di colpevolezza dell'imputato tale da rovesciare l'onere
della prova".
2. - La questione è fondata.
Come osserva il giudice a quo, l'espressione, impiegata dal
legislatore, di "non adoperarsi per ottenere il rilascio del
documento di viaggio", in mancanza di precisi parametri oggettivi di
riferimento diversi da mere sinonimie lessicali, impedisce di
stabilire con precisione quando l'inerzia del soggetto che si sia
intesa sanzionare raggiunga la soglia penalmente apprezzabile.
Tale indeterminatezza da un lato pone il soggetto destinatario del
precetto nell'impossibilità di rendersi conto del comportamento
doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alle conseguenze
della sua inosservanza (sent. n. 282 del 1990 e n. 364 del 1988),
tanto più che il precetto è rivolto esclusivamente a stranieri, e,
d'altro canto, non consente all'interprete di esprimere un giudizio
di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile nella
operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta
alla previsione normativa (sent. n. 96 del 1981).
Per tali ragioni la norma impugnata non è rispettosa del
"principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva
assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della
Costituzione" (sent. n. 96 del 1981 cit.), rimanendo la sua
applicazione affidata all'arbitrio dell'interprete.
Non risulta difatti in alcun modo possibile stabilire - data la
generica indicazione della fattispecie incriminatrice nel
comportamento dello straniero espulso che "non si adopera per
ottenere" - né il grado dell'inerzia punibile, né il tempo entro il
quale la condotta doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere
compiuta; elementi, questi, indispensabili per la realizzazione del
reato di omissione, che neppure possono essere desunti da
prescrizioni eventualmente (ma non obbligatoriamente) contenute nel
provvedimento di espulsione, il quale, nella previsione così
configurata, costituisce - come affermato anche in giurisprudenza -
solo un presupposto esterno alla struttura del fatto tipico.
Né per superare l'indeterminatezza della previsione può
soccorrere il riferimento all'uso del verbo "adoperarsi" fatto nella
legislazione penale vigente, dato che esso, nelle sue più note
esplicazioni, non risulta impiegato, come nella specie, in negativo
("non si adopera") per individuare fattispecie di reati di mera
omissione.
Il verbo "adoperarsi" è invece impiegato in positivo per indicare
comportamenti commissivi - relativamente ai quali può risultare
apprezzabile di per sé anche una condotta minima - assoggettati a
sanzioni penali (art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82) o amministrative
(art. 189, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o
per indicare, sempre in positivo, comportamenti considerati cause di
diminuzione di pena (art. 62, n. 6, cod. pen.; artt. 289- bis e 630
cod. pen.; artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309) o, con locuzioni analoghe, cause di non punibilità
(art. 398, secondo comma, n. 2, cod.pen.).
3. - Come questa Corte ha affermato, la verifica del rispetto del
principio di determinatezza del precetto penale impone che ad essa si
proceda non già isolando un singolo elemento descrittivo
dell'illecito, bensì considerando questo nel raccordo con gli altri
dati costitutivi della fattispecie ed altresì nell'ambito della
disciplina in cui si inserisce (sent. n. 247 del 1989). Non può
infatti essere imposto al legislatore il medesimo coefficiente di
specificazione di ogni singolo elemento del reato, né può essere
certamente escluso a priori il ricorso ad espressioni indicative di
comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio comunemente usato
(sentt. n. 31 del 1995, n. 122 del 1993, n. 475 del 1988, n. 79 del
1982), se la descrizione complessiva del fatto-reato consente al
giudice una operazione ermeneutica non esorbitante dall'ordinario
compito interpretativo a lui affidato (ex plurimis, sentt. n. 203 del
1991, n. 475 del 1988 cit., n. 49 del 1980, n. 188 del 1975, n. 20
del 1974, n. 133 del 1973); il che consente, in via di principio, il
ricorso a figure di reati cosiddetti a forma libera, o l'inserimento
di elementi normativi o di clausole generali nelle fattispecie
penali.
Ma nella previsione in esame neppure la valorizzazione
dell'elemento finalistico (" .. per ottenere il rilascio del
documento") risulta idonea a delimitare e specificare in qualche modo
la condotta dell'"adoperarsi", giacché la natura omissiva del reato
non consente di prestabilire una relazione causale tra condotta e
finalità: al di fuori e prima dell'ottenimento del documento è
indeterminata e potenzialmente illimitata la serie dei comportamenti
che possano dirsi non orientati a quel fine.
4. - Dalla indeterminatezza della previsione normativa discende
anche la denunciata violazione del diritto di difesa perché, da un
lato, trattandosi di una condotta omissiva, il soggetto è esposto
alla possibilità della contestazione (e dell'arresto, a norma del
comma 2 dell'articolo 7- bis impugnato) per il solo fatto di essere
destinatario di un provvedimento di espulsione e, d'altra parte,
viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la
prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio,
senza neppure essere in grado, a causa della censurata
indeterminatezza della fattispecie, di stabilire quale sia la prova
sufficiente a far ritenere soddisfatto il precetto.
5. - Dal contesto in cui la norma denunciata si colloca risulta
evidente che il precetto del legislatore, la cui inosservanza è
penalmente sanzionata, ha lo scopo di rendere effettivo il
provvedimento di espulsione, perché dalla conoscenza della autorità
diplomatica o consolare cui lo straniero si sia rivolto per ottenere
il documento di viaggio, l'autorità italiana di polizia è posta in
grado di stabilire il paese verso il quale istradarlo. Ma lo scopo
che il legislatore intende perseguire non esime dalla necessità di
una precisa descrizione della condotta omissiva punibile per far
ritenere soddisfatti i parametri costituzionali suddetti, nei cui
confronti la norma denunciata è invece in palese contrasto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in
cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero
destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera
per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il
rilascio del documento di viaggio occorrente".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte