Sentenza n. 34/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 25legge 195/1958
- art. 27legge 195/1958
- art. 5legge 695/1975
- art. 18legge 695/1975
- art. 19legge 1/1981
- art. 20legge 1/1981
- art. 2legge 1/1981
- art. 7legge 655/1985
- art. 10legge 74/1990
- art. 13legge 74/1990
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 25legge 74/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n.
195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura" (così come modificata
dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19
e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22
novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile
1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il
voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole
"nell'ambito della lista votata";
art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla
determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo
la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei
seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero
dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale
dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non
assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle
liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano
all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste
che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei
suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e
lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti
attribuiti ad ogni lista";
art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della
stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti
e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al
comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa
avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia
riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in
caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione;
se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei
requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."; comma
4, limitatamente alle parole: "e 2"; giudizio iscritto al n. 116 del
registro referendum.
Viste l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di
correzione di errore materiale dello stesso Ufficio centrale del 21
dicembre 1999;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata da
quattordici elettori per l'abrogazione di una parte della legge 24
marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), verificata la regolarità
della richiesta, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del
7-13 dicembre 1999.
La richiesta di referendum, quale risulta anche dalla successiva
ordinanza del 21 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale ha
apportato correzioni materiali al quesito, ha per oggetto la seguente
domanda: "Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.
195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata
dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19
e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22
novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile
1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 14, lettera b) limitatamente alle parole: "il voto
di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole
"nell'ambito della lista votata";
art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla
determinazione del quoziente (base) per l'assegnazione dei seggi
dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il
numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina
il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi
non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente
alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano
all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste
che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei
suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;", e
lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti
attribuiti ad ogni lista";
art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della
stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti
e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al
comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa
avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia
riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in
caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione;
se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei
requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."; comma
4, limitatamente alle parole "e 2" ?".
Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio
centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo
comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della
legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Elezione
del Consiglio superiore della magistratura: Abrogazione dell'attuale
sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale
per liste contrapposte".
2. - Ricevuta comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 13
gennaio 2000, disponendo (ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della
legge n. 352 del 1970) che ne fosse data comunicazione ai promotori
della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. - Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma,
della legge n. 352 del 1970, i promotori e presentatori del
referendum, rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Caravita di
Toritto, hanno depositato, il 7 gennaio 2000, una memoria per
illustrare le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.
L'obiettivo perseguito dal quesito referendario sarebbe quello di
superare l'attuale sistema elettorale, basato su un metodo
rigidamente proporzionale per liste contrapposte, a favore di un
sistema più rispondente a criteri maggioritari e in cui valga la
scelta della persona da eleggere piuttosto che la indicazione della
lista.
La richiesta di abrogazione investirebbe solo parte delle norme
relative all'elezione dei magistrati componenti del Consiglio
superiore della magistratura, in modo da evitare l'abrogazione
dell'intero sistema elettorale (secondo quanto richiesto dalla
sentenza n. 28 del 1997), e da non lasciare l'organo privo di
normativa elettorale (secondo quanto prescrive la sentenza n. 29 del
1987).
La richiesta di abrogazione riguarderebbe soltanto la possibilità
di esprimere il voto di lista nei quattro collegi territoriali
(previsto dall'art. 25 della legge), e di conseguenza il riparto
proporzionale per liste contrapposte dei diciotto seggi da attribuire
ai magistrati che svolgono funzioni di merito (art. 27) e le
modalità di sostituzione in caso di cessazione dalla carica prima
della scadenza del Consiglio (art. 39). La normativa residua sarebbe
immediatamente applicabile e sarebbe coerente con la finalità
perseguita dal referendum di eliminare gli aspetti di
proporzionalità insiti nell'attuale sistema elettorale.
L'elezione dei due magistrati della Corte di cassazione con
effettivo esercizio delle funzioni di legittimità rimarrebbe
effettuata, secondo una disciplina non toccata dal quesito
referendario, in un collegio nazionale con il voto ad uno solo dei
candidati (art. 25, comma 1, lettera a e comma 14, lettera a).
I promotori del referendum sostengono che l'abrogazione proposta
risponde a tutti i requisiti considerati dalla giurisprudenza
costituzionale per l'ammissibilità dei referendum. In particolare al
nuovo quesito non potrebbe essere rimproverata la disomogeneità, che
aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità di una
precedente richiesta di referendum sulla elezione del Consiglio
superiore della magistratura (sentenza n. 28 del 1997); né
quest'organo verrebbe lasciato privo della propria normativa
elettorale, ritenuta sempre necessaria (sentenza n. 29 del 1987),
giacché la disciplina che residuerebbe a seguito dell'abrogazione
consentirebbe in qualsiasi momento di procedere alle elezioni per
rinnovare il Consiglio.
Ad avviso dei promotori sono rispettati anche i criteri elaborati
dalla Corte nel ritenere inammissibili quesiti referendari che,
attraverso una operazione di ritaglio di parole, si risolvano nella
proposta di introdurre una nuova statuizione del tutto estranea al
contesto normativo (sentenza n. 36 del 1997). Il referendum da essi
proposto, difatti, sarebbe abrogativo parziale: il quesito si
limiterebbe a sottrarre dalla legge elettorale un contenuto normativo
in essa esistente, abrogando il voto di lista ed il conseguente
riparto proporzionale tra liste, per permettere l'espansione del
criterio residuale e secondario, già esistente nella stessa legge,
dell'individuazione degli eletti sulla base delle preferenze
raccolte.
4. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,
l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto, il quale ha ribadito ed
illustrato gli argomenti a sostegno dell'ammissibilità del
referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum riguarda la disciplina delle
elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della
magistratura ed investe alcune parti di articoli della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), quale risulta a seguito di
successive modificazioni (art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n.
695; artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; art. 2 della
legge 22 novembre 1985, n. 655; artt. 7, 10 e 13 della legge 12
aprile 1990, n. 74).
L'abrogazione proposta colpisce il voto di lista nei quattro
collegi territoriali previsti per la elezione dei magistrati che
esercitano funzioni di merito (art. 25, comma 14, lettera b). In
connessione a ciò si chiede la soppressione del criterio di
assegnazione dei seggi alle liste, in base ai voti riportati da
ciascuna di esse, sia per la iniziale proclamazione degli eletti
(art. 27, comma 3, lettere a e b e parte della lettera c), sia per la
sostituzione di quanti cessano dalla carica prima della scadenza del
Consiglio (art. 39, comma 2 e parte dei commi 1 e 4). A seguito
dell'abrogazione, i seggi verrebbero attribuiti ai candidati
esclusivamente in base ai voti riportati da ciascuno di essi, secondo
il maggior numero di preferenze.
2. - Nel quesito referendario sottoposto all'esame della Corte non
ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum
espressamente previsti dall'art. 75 della Costituzione.
Altre richieste di referendum che investivano parte della legge n.
195 del 1958 erano state in precedenza dichiarate inammissibili,
considerando i limiti impliciti al referendum regolato nell'art. 75
della Costituzione (sentenze n. 29 del 1987 e n. 28 del 1997).
L'attuale quesito referendario non comprende l'intero capo III
della legge n. 195 del 1958, che contiene una pluralità di
disposizioni eterogenee, alcune del tutto estranee al sistema
elettorale, altre che rispecchiano enunciazioni normative già
espresse dalla Costituzione (sentenza n. 28 del 1997).
Il quesito riguarda ora solo le norme che prevedono il voto di
lista e la conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e
cifre elettorali riferiti alle liste. Sono chiari, dunque, il
contenuto del quesito e gli effetti della proposta abrogazione.
Venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello
attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al
maggior numero di voti ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo,
oltretutto, il Consiglio superiore della magistratura non rimarrebbe
privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il rinnovo.
3. - Il quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la
disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una
disciplina estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una
abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della
costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti
lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito
propositivo (sentenza n. 36 del 1997), il quale non rientra nello
schema dell'art. 75 della Costituzione perché, anziché far
deliberare la abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe
invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale
una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto
normativo (sentenza n. 13 del 1999). Nel caso in esame, invece,
caducato, per effetto dell'abrogazione referendaria, il voto di
lista, rimarrebbe il criterio dell'attribuzione dei seggi in base ai
voti ottenuti da ciascun candidato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25,
comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle
successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22
dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio
1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli
artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta
dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte