Sentenza n. 340/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1983 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 27
dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei
settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della
forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee,
dei terreni collinari e montani, promossi con ricorsi dei Presidenti
della Regione Friuli-Venezia Giulia, e delle Province di Trento e
Bolzano, notificati il 4 e 7 febbraio 1978, depositati in cancelleria
l'11 e il 15 successivi ed iscritti ai nn. 3, 4 e 5 del registro
ricorsi 1978.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
l'avv. Giuseppe Guarino per le Province di Trento e Bolzano e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ricorsi la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano impugnano la legge statale 27 dicembre
1977, n. 984, che concerne il "Coordinamento degli interventi pubblici
nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola,
della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e
valorizzazione dei terreni collinari e montani". Le ricorrenti
lamentano ciascuna l'invasione delle proprie sfere di competenza
deducendo la violazione rispettivamente dell'art. 4 n. 2 dello Statuto
speciale del Friuli-Venezia Giulia e degli artt. 8 n. 21, 9 n. 9, 14,
16 e 78 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
2. - La prima ricorrente - richiamato, con particolare riferimento ai
primi sette articoli, il disposto della legge impugnata - afferma che
questa, pur adottando soluzioni di notevole rilievo in tema di
coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a Statuto
ordinario, lede però la sfera di competenza primaria, ad essa
riservata dalle invocate previsioni statutarie.
Sostiene la Regione Friuli-Venezia Giulia che il legislatore statale
ha nel caso in esame voluto in sostanza esplicare, a livello
legislativo, la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa in materia di agricoltura e foreste; senonché, rileva
la Regione, l'esercizio di tale funzione si traduce in un limite per la
potestà legislativa regionale e deve pertanto necessariamente
riguardare materie di competenza ripartita. In tale senso andrebbe
infatti interpretato l'art. 43 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.
Dato che il Friuli-Venezia Giulia, al pari delle altre Regioni a
Statuto speciale, ha competenza primaria nelle materie in questione, la
legge statale è impugnata nella parte in cui non riconosce alla
ricorrente il ruolo ad essa spettante nella determinazione degli
indirizzi, obiettivi ed interventi dalla legge stessa contemplati, e
inoltre per la parte in cui la funzione di indirizzo e coordinamento
viene implicitamente estesa alle attività amministrative in materia di
agricoltura e foreste, per la quale, appunto, la Regione ha competenza
primaria.
Formano poi oggetto di particolare censura:
a) l'art. 2, nella parte in cui ha stabilito che la predetta funzione
sia attribuita ad un organo diverso da quello indicato nell'art. 43 del
d.P.R. 902 del 1975;
b) l'art. 3, nella parte in cui non fa riferimento alla necessità di
un'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, in sede di indicazione
degli indirizzi ed obiettivi destinati ad incidere sulla sfera delle
attività regionali, e per non aver previsto un'intesa necessaria e
differenziata con la Regione in sede di elaborazione definitiva del
piano nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri;
c) l'art. 6, perché non prevede alcuna intesa con la Regione in sede
di valutazione dello stato di attuazione del programma regionale e di
elaborazione delle proposte di variazione e aggiornamento ad esso
relative;
d) l'art. 7, per il fatto di predeterminare tassativamente (anche con
riferimento al Friuli-Venezia Giulia) i beneficiari delle provvidenze;
e) gli artt. da 8 a 15, in quanto prescindono da ogni intesa
nell'estendere anche al Friuli-Venezia Giulia l'operatività degli
indirizzi ed obiettivi di intervento in dette norme considerati;
f) infine l'art. 17, per aver implicitamente esteso la
settorializzazione del sistema dei finanziamenti anche alla Regione
Friuli-Venezia Giulia e per non aver, nemmeno qui, contemplato intese
differenziate con riferimento alla determinazione delle variazioni
annuali di detti finanziamenti.
3. - Con ricorsi di identico contenuto le Province di Trento e
Bolzano, richiamato il disposto della prima parte della legge
impugnata, lamentano che questa abbia equiparato le Province autonome
alle altre Regioni, trascurando la loro particolare posizione di
autonomia, il cui ambito è stato notevolmente esteso, grazie alle
modifiche apportate allo Statuto speciale dalla legge costituzionale n.
1 del 1971.
In base all'art. 78 dello Statuto, le Province autonome ricevono una
quota parte delle somme stanziate per interventi generali dello Stato
disposti nel restante territorio nazionale per gli stessi settori di
competenza delle Province, "allo scopo di adeguare le finanze delle
Province autonome al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio
delle funzioni stabilite dalla legge".
Analoga garanzia è prevista nel campo dei finanziamenti relativi
all'incremento delle attività industriali. Il collegamento esistente
fra competenza e finanziamenti comporta, per le Province di Trento e
Bolzano, una più accentuata autonomia rispetto a quella garantita alle
Regioni ordinarie.
Quanto, poi, al coordinamento, lo Statuto lo prevede solo in
relazione a determinate materie e sempre disponendo che esso sia
attuato mediante intese fra Stato e Province. La via dell'intesa è, si
soggiunge, sotto vario riguardo prevista anche dalle norme di
attuazione successive alla modifica dello Statuto. L'art. 3 del d.P.R.
279 del 22 marzo 1974, in particolare, prevede in materia di
agricoltura e foreste la competenza primaria delle Province, per ciò
che attiene al rispettivo territorio, in relazione al Parco Nazionale
dello Stelvio; il coordinamento è fatto salvo a condizione che esso si
realizzi mediante consorzio. Disposizioni dello stesso genere sono
contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Le ricorrenti assumono dunque che, là dove forme di coordinamento
nei riguardi delle Province autonome non siano espressamente previste
da fonti sopraordinate (Statuto o norme di attuazione), esse non
possono essere introdotte con legge ordinaria. Diversamente, verrebbe
ad essere violata l'autonomia loro costituzionalmente garantita. A
maggior ragione, dove si versa in materie per le quali la competenza
delle ricorrenti è primaria, lo Stato non può fissare alcun obiettivo
(anche di ordine quantitativo) che la Provincia abbia apertamente
contrastato. Di qui, nella specie, l'asserita violazione dell'art. 8 n.
21 dello Statuto Trentino-Alto Adige che determina le attribuzioni
provinciali in agricoltura e materie affini.
Le relative norme di attuazione avrebbero poi stabilito in maniera
analitica le residue competenze statali ma senza alcuna menzione del
potere di indirizzo e coordinamento. Se così è, indirizzi ed
obiettivi non possono essere perseguiti, si dice, dallo Stato ad alcun
titolo: nemmeno attraverso intese con le Province.
Questo sistema di ripartizione delle competenze sarebbe d'altronde
coerente: attribuite alle Province le rispettive funzioni, i problemi
relativi al coordinamento sono risolti a livello delle norme di
attuazione dello Statuto. Alla legge ordinaria dello Stato non
residuerebbe, in proposito, alcun margine di discrezionalità.
Viene ancora rilevato che gli artt. 11 e 12 della legge n. 984 del 27
dicembre 1977 confliggono con gli artt. 9 n. 9 e 14 dello Statuto, come
attuato in concreto dagli articoli da 7 a 10 del d.P.R. n. 381 del
1974.
Si assume infine che l'art. 17 della legge impugnata contrasti con
l'art. 78 dello Statuto, per il fatto di non prevedere che
l'attribuzione dei fondi alle Province autonome avvenga in conformità
del parametro stabilito dalle suddette norme statutarie.
4. - Il Presidente del Consiglio, costituitosi con atti di identico
contenuto per il tramite dell'Avvocatura dello Stato in tutti e tre i
giudizi relativi ai ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, deduce l'infondatezza delle
proposte questioni.
Ad avviso dell'Avvocatura, va in primo luogo disattesa la tesi delle
ricorrenti, secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento non
può essere legittimamente esercitata nei confronti delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province autonome.
Come la Corte ha affermato nella sentenza n. 39 del 1971, il potere
statale di indirizzo e coordinamento rappresenta il risvolto positivo
del limite generale del rispetto dell'interesse nazionale e di quello
delle altre Regioni previsto, anche nei confronti della sfera di
autonomia delle ricorrenti, rispettivamente dall'art. 4 dello Statuto
Friuli-Venezia Giulia e dagli artt. 4 e 8 dello Statuto Trentino-Alto
Adige.
La legge impugnata deve essere considerata come legge di programma,
diretta a coordinare tutti gli interventi pubblici che in essa si
contemplano; le norme ivi contenute configurano, dunque, un legittimo
limite all'autonomia regionale, ben potendo la legge statale
determinare il modo di inserimento delle Regioni nel quadro della
programmazione. D'altra parte, l'esigenza di armonizzare il programma
statale con i poteri delle Regioni appare pienamente rispettata dalla
legge impugnata, che fa partecipi le Regioni del piano, sia nel momento
della predisposizione, sia in quello della realizzazione. Infondate
sarebbero anche le censure mosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a
particolari norme della legge.
L'attribuzione dei poteri di indirizzo e coordinamento al C.I.P.A.A.
invece che al Consiglio dei ministri, competente ai sensi del d.P.R. 25
novembre 1975, n. 902, viene censurata senza tener conto che il
C.I.P.A.A. ha funzione solo istruttoria, in quanto esclusivamente
investito della predisposizione o del perfezionamento del piano
nazionale, il cui testo definitivo va pur sempre sottoposto
all'approvazione del Consiglio dei ministri.
Quanto, poi, alla doglianza secondo cui gli artt. 3 e 4 avrebbero
mancato di adottare il criterio dell'intesa fra Stato e Regione, viene
osservato che l'art. 3, primo comma, fa riferimento ad una semplice
fase propedeutica, e che le intese sono poi previste nelle fasi
successive; il progetto di piano è infatti presentato alle Regioni, le
quali, entro 45 giorni, inviano osservazioni e pareri, insieme ad un
proprio schema di programma. Peraltro, la Regione può sempre far
valere le proprie istanze in sede di Commissione interministeriale,
prevista dal primo comma dell'art. 4.
Infine, se manca l'intesa sul testo definitivo, il Consiglio dei
ministri, prima di adottare le proprie determinazioni, è pur sempre
tenuto ad informarne preventivamente la Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Non avrebbe poi miglior fondamento la censura che si muove all'art.
6, sempre per la mancata previsione di un'intesa con la Regione. La
sfera della ricorrente, deduce l'Avvocatura, è protetta dalla
disposizione che contempla un'intesa fra il C.I.P.A.A. e la Commissione
di cui al primo comma dell'art. 4: in quest'ultima siede anche un
rappresentante della Regione; così è consentito al Friuli-Venezia
Giulia di verificare lo stato di attuazione del piano, le cui eventuali
variazioni e revisioni vanno effettuate con la procedura appunto
stabilita nell'art. 4.
Infondata sarebbe anche la censura rivolta all'art. 7 e relativa alla
predeterminazione dei beneficiari, dal momento che la legge fa salve le
priorità stabilite dagli Statuti e dalle altre leggi regionali (art.
17, secondo comma). Comunque, prosegue l'Avvocatura, la fissazione dei
destinatari di previdenze è dovuta alla disponibilità dello Stato e
non può costituire un limite dell'autonomia regionale. Del resto,
secondo l'art. 7, la Regione potrebbe, nell'ambito dei propri poteri
normativi, prevedere la concessione di agevolazioni in favore di
categorie non elencate nello stesso art. 7, purché stabilisca simili
disposizioni in base al proprio bilancio e le suddette agevolazioni non
contrastino con i principi generali dell'ordinamento e con gli obblighi
internazionali dello Stato.
5. - In prossimità dell'udienza le Province di Trento e Bolzano
hanno con memorie di identico contenuto sviluppato le tesi avanzate nei
ricorsi. La funzione di indirizzo e coordinamento non sarebbe, come
deduce l'Avvocatura, solo il risvolto positivo del limite del rispetto
degli interessi nazionali richiamato negli artt. 4 e 8 dello Statuto
T.A.A.; la legge impugnata non rivestirebbe poi il carattere di una
legge di programma. La sentenza invocata dall'Avvocatura (n. 39 del
1971) - asseriscono comunque, al riguardo, le ricorrenti - non
autorizza lo Stato ad esercitare la funzione di indirizzo e
coordinamento nelle forme e con l'ampiezza ritenuta più opportuna
dagli organi centrali.
In relazione alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
autonome, occorre, invece, che la suddetta funzione sia prevista dalle
norme statutarie o almeno da quelle di attuazione. La relativa
disciplina non potrebbe quindi esser posta con la legge ordinaria dello
Stato. Ciò sarebbe confermato da quanto è previsto per la Sardegna e
per lo stesso Friuli-Venezia Giulia. Qui, appunto, la funzione
suddetta è regolata nella normativa di attuazione dello Statuto,
mentre per il Trentino-Alto Adige non esiste analoga previsione: il
d.P.R. n. 279 del 1974, recante le norme di attuazione dello Statuto in
materia di agricoltura, non accenna ad alcun potere statale di
indirizzo e coordinamento.
D'altro lato, l'art. 8 prevede, per il soddisfacimento delle esigenze
connesse al coordinamento, la procedura delle intese, frequentemente
previste, come è stato ricordato nell'atto di costituzione, dalle
norme di attuazione dello Statuto.
In subordine, quand'anche si ammetta che allo Stato è riservato il
potere di coordinamento, esso sarebbe, nel caso di specie, tuttavia
previsto in violazione degli invocati precetti costituzionali, per il
modo come in concreto è disciplinato. Questa conclusione si
imporrebbe, più di preciso, sia in relazione ai poteri attribuiti
dagli artt. 2, 3, 6 e 17 al C.I.P.A.A. in quanto, nei confronti delle
Regioni a Statuto speciale, devono operare garanzie almeno non
inferiori a quelle previste dall'art. 3 della legge n. 382 del 1975,
laddove la legge impugnata affida stabilmente la funzione suddetta al
C.I.P.A.A., che è organo meno rappresentativo del Consiglio dei
ministri e dello stesso C.I.P.E.; sia perché i poteri ivi configurati
vanno ben al di là di quelli comunemente connessi con la funzione in
questione, al punto di vuotare di ogni contenuto l'autonomia delle
Province.
Quanto poi al carattere di legge di programma attribuito alla legge
in questione dall'Avvocatura dello Stato, si richiama la sentenza n. 20
del 1970 di questa Corte, secondo la quale la competenza programmatoria
dello Stato non può mai giungere a compromettere l'autonomia
regionale.
Il disposto dell'art. 17 non resisterebbe alle censure delle
ricorrenti.
Altrettanto si dice degli artt. 11 e 12. La loro incostituzionalità
deriverebbe anche dal fatto che, in conformità degli artt. 9 n. 9 e 14
dello Statuto, l'utilizzazione delle acque pubbliche è stata
disciplinata dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 381 del
1974). In particolare, l'art. 14 dello Statuto e gli artt. 7 e 8 del
d.P.R. n. 381, prevedono la necessità di intese in tale materia. In
ogni caso, sebbene la legge impugnata preveda diverse forme di
partecipazione, essa non attribuisce alle Province autonome quel ruolo
di codecisione nella determinazione del piano, richiesto per contro
dall'art. 14 dello Statuto. Anzitutto le Province non sono ricomprese
nell'art. 3, secondo comma, relativo alle osservazioni che alle
Regioni spetta formulare, né il riferimento può, sulla base di una
recente pronuncia della Corte, intendersi implicito: del resto, anche
questo Collegio avrebbe chiarito la differenza fra le procedure che
pongono le Province autonome su di un piano paritario rispetto al
Governo e quelle che invece prevedono solo l'acquisizione di un loro
parere. Analoghe osservazioni sono prospettate in riferimento alla
previsione del successivo art. 4.
Le disposizioni censurate contrasterebbero in modo ancora più
evidente con il quinto comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 381 del 1974,
contenente la normativa di attuazione dello Statuto.
Infatti quest'ultima norma statuisce che il piano è deliberato
definitivamente in conformità di un'intesa fra i rappresentanti
statali e provinciali; esso è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta conforme all'intesa raggiunta
del Ministro per i lavori pubblici e del Presidente della Giunta
provinciale interessata. Considerato in diritto :
1. - Oggetto del presente giudizio è la legge 27 dicembre 1977, n.
984 ("Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della
zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione,
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della
vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani"). Qui importa ricordare, prima di tutto, che detta
legge individua gli organi competenti a fissare gli indirizzi generali
e gli obiettivi concernenti lo sviluppo dell'economia agricola
nazionale, nonché a coordinare gli interventi pubblici nei diversi
settori da essa contemplati (art. 1). A questo riguardo, essa
istituisce, nell'ambito del C.I.P.E., il Comitato interministeriale per
la politica agricola ed alimentare (C.I.P.A.A.), e ne regola la
composizione e le attribuzioni (artt. 2 e 3). È infatti previsto che
al C.I.P.A.A. competa:
a) predisporre lo schema di un piano nazionale, che in relazione ai
settori anzidetti deve occuparsi delle materie elencate all'art. 3, ed
è assoggettato alla procedura di approvazione, appositamente dettata
negli artt. 3 e 4, nella quale sono a vario titolo coinvolte, in una
prima fase le singole Regioni (art. 3, secondo comma), e
successivamente una commissione composta da un rappresentante di
ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 4,
primo comma); dopo l'approvazione del piano nazionale le Regioni
vengono dal canto loro chiamate ad approvare propri programmi di
settore e a coordinarli con gli altri eventuali programmi generali
regionali e di assetto territoriale (art. 5);
b) coordinare gli interventi di competenza nazionale;
c) valutare annualmente lo stato di attuazione del piano nazionale e
dei programmi regionali e proporne eventuali variazioni ed
aggiornamenti, che richiedono la stessa procedura prescritta, nell'art.
4, per l'approvazione del piano nazionale;
d) presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali
(art. 6). Altre disposizioni riguardano le provvidenze finanziarie ed
indicano i soggetti che ne possono beneficiare, secondo le priorità
stabilite dagli Statuti e dalle leggi regionali (art. 7); altre ancora
specificano, con riguardo a ciascun settore, l'oggetto degli indirizzi
generali e degli interventi da attuare in conformità del piano
nazionale. Infine, la legge detta il regime dei finanziamenti, degli
stanziamenti e delle autorizzazioni delle relative spese, distintamente
previste per l'esercizio 1978 e per ciascuno degli esercizi inclusi in
due successivi stadi temporali (1979-1982; 1983-1987); spese suddivise,
a norma dell'art. 17, in importi di diverse entità, secondo il settore
dell'intervento pubblico.
2.1. - La disciplina testé richiamata è impugnata dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, nonché dalle Province autonome di Trento e
Bolzano. La Regione Friuli-Venezia Giulia censura l'intera legge in
esame come lesiva della sfera di competenza primaria ad essa
costituzionalmente garantita dall'art. 4 n. 2 dello Statuto speciale
(l.c. 31 gennaio 1963 n. 1) e dalle relative norme di attuazione
(d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).
L'impugnativa è proposta sull'assunto che lo Stato abbia nella
specie inteso esplicare - in materia di agricoltura e foreste e a
livello legislativo, secondo la previsione dell'art. 3 della legge n.
382 del 1975 - la funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative regionali. Tale funzione si concreterebbe,
tuttavia, in un limite per la potestà amministrativa della Regione,
correlativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a quello che,
per la potestà legislativa regionale, discende dai principi stabiliti
dalle leggi dello Stato; esso non potrebbe dunque riferirsi che alle
attività amministrative regionali nelle materie di competenza
ripartita e sarebbe stato configurato precisamente in questo senso
nell'art. 43 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902. Posto ciò, la
ricorrente asserisce di essere secondo Statuto investita di competenza
primaria per la materia che lo Stato ha nel presente caso regolato e
deduce in conseguenza la incostituzionalità di tutte le disposizioni
della legge in esame sotto un duplice riflesso: per la parte in cui in
esse non si attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia il ruolo che
costituzionalmente le spetta nella determinazione degli indirizzi,
degli obiettivi e degli interventi contemplati dalla legge stessa; per
la parte in cui la funzione statale d'indirizzo e coordinamento viene
con esse implicitamente estesa anche alle attività amministrative
della Regione in materia di agricoltura e foreste.
Altre censure sono poi mosse, sempre in relazione agli invocati
parametri, nei confronti di puntuali statuizioni, le quali
offenderebbero in particolare l'autonomia della ricorrente. Tali, si
assume, sono le norme che, nell'estendere alla sfera delle ricorrenti
la funzione statale di indirizzo e coordinamento, attribuiscono per di
più questa funzione ad un organo diverso da quello indicato nell'art.
43 del citato d.P.R. 902/1975 (art. 2); non prescrivono l'intesa della
Regione Friuli-Venezia Giulia né in sede di predisposizione dello
schema di piano nazionale, per quanto concerne la ricorrente, né in
sede di previsione degli interventi di competenza nazionale da attuarsi
nel suo territorio (art. 3). L'impugnativa investe ad egual ragione le
disposizioni che mancano di subordinare all'intesa "necessaria e
differenziata" della Regione: l'adozione del testo definitivo del piano
nazionale, da sottoporre al Consiglio dei ministri (art. 4), la
valutazione dello stato di attuazione del programma regionale e
l'elaborazione delle relative proposte di variazione e di aggiornamento
(art. 6), l'operatività nell'ambito territoriale del Friuli-Venezia
Giulia dei previsti indirizzi obiettivi ed interventi (artt. da 8 a
15), la determinazione, per quanto d'interesse della Regione, delle
variazioni annuali dei finanziamenti (art. 17). Sono altresì censurati
l'art. 7, nella parte in cui predetermina, in via tassativa, i
beneficiari delle provvidenze anche per il Friuli-Venezia Giulia e
l'art. 17, già impugnato sotto altro riguardo, per l'ulteriore motivo
che esso estende alla ricorrente la settorializzazione del sistema dei
finanziamenti.
2.2. - Le Province autonome di Trento e Bolzano impugnano esse pure,
prima ancora che singole statuizioni, la legge n. 984/77 nella sua
interezza, per preteso contrasto con l'art. 8 n. 21 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige, e con i relativi decreti di attuazione (d.P.R. nn.
279/74 e 381/74). L'invocata norma statutaria stabilisce la competenza
provinciale in tema di "agricoltura, foreste e corpo forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari e stazioni agrarie sperimentali, bonifica".
La sfera assegnata alle Province sarebbe stata ampliata e meglio
garantita, grazie alla legge costituzionale n. 1/71 e alle norme di
attuazione successivamente emanate proprio nella materia di cui si
occupa la legge impugnata. A parte la specifica previsione, in Statuto,
della competenza, peraltro primaria, che si assume violata, ve ne
sarebbero altre, dalle quali risulta che le Province di Trento e
Bolzano godono di un grado di autonomia diverso e più intenso rispetto
a quello delle altre Regioni: così, l'art. 78 dello Statuto speciale
riserva alle Province una quota parte delle somme stanziate "per
interventi generali dello Stato" disposti negli stessi settori di
competenza delle province "allo scopo di adeguare le finanze delle
Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio
delle funzioni stabilite dalla legge". Questo criterio del collegamento
fra competenza e finanziamento, si soggiunge, sta a significare che
esclusivamente le Province sono responsabili della gestione delle
materie di loro competenza e costituisce un'ulteriore e specifica
conseguenza del vincolo che, posto nei confronti della legge statale a
tutela delle ricorrenti, non potrebbe, poi, non operare anche per
quanto concerne le esigenze del coordinamento. La fonte statutaria e la
normativa di attuazione avrebbero infatti soddisfatto queste esigenze,
in coerenza con la dedotta guarentigia dell'autonomia provinciale, solo
limitatamente a determinate materie e rimettendone in ogni caso la
disciplina a dirette intese fra Stato e Regione. Deporrebbero in questo
senso l'art. 14, secondo comma, dello Statuto (opere idrauliche), 15
(industria ed edilizia scolastica) e fra le norme di attuazione
adottate dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del
1971, gli artt. 3, 4, 5 e 8 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (agricolture e
foreste), 7-10 (acque pubbliche), 20 e 21 (urbanistica e opere
pubbliche di interesse e competenze dello Stato) del d.P.R. 22 marzo
1974, n. 381.
Nessun cenno della funzione di indirizzo e coordinamento, si afferma,
figura del resto nello Statuto della Provincia o nella normativa di
attuazione, nemmeno nelle specifiche disposizioni attuative che, in
materia di agricoltura e foreste, definiscono le residue competenze
dello Stato.
Diversa soluzione, si osserva poi, è accolta negli ordinamenti di
altre Regioni a Statuto speciale, nei quali la funzione in discorso è
espressamente assegnata allo Stato (art. 2, secondo comma, d.P.R. 19
giugno 1979, n. 348, norme di attuazione dello Statuto per la Sardegna;
43 d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, norme di attuazione dello Statuto
Friuli-Venezia Giulia); e si soggiunge che a tal fine si è dovuto
comunque ricorrere a decreti presidenziali di attuazione dei rispettivi
Statuti, adottati con il previo intervento delle apposite commissioni
paritetiche. Tutto questo confermerebbe che i poteri di indirizzo e
coordinamento non potevano, nei riguardi della ricorrente, essere
istituiti ed esercitati mediante legge ordinaria, com'è invece
accaduto nella specie. La legge impugnata vulnererebbe dunque la sfera
dell'autonomia provinciale per aver prodotto la disciplina riservata
alla fonte sopraordinata (Statuto o normativa di attuazione).
In via subordinata, le ricorrenti deducono che, se pure la funzione
di indirizzo e coordinamento dovesse essere riconosciuta agli organi
statali, essa risulterebbe, ai fini del presente giudizio, comunque
illegittimamente configurata: sia perché ne è attributario un
comitato interministeriale, il C.I.P.A.A., in luogo degli organi,
Parlamento e Consiglio dei ministri, istituzionalmente preposti a
questa funzione nelle massime sedi rappresentative, e perché questa
deroga al normale regime delle competenze avrebbe indebitamente
attenuato una garanzia procedimentale già assicurata dalla testé
citata previsione della legge n. 382 del 1975 alle Regioni comuni,
della quale dovevano a maggior ragione godere le ricorrenti e le
Regioni a Statuto speciale; sia per il rilievo che l'indirizzo ed il
coordinamento, da attuarsi, com'è previsto nella legge, soprattutto
con il piano nazionale, avrebbe carattere talmente analitico, puntuale
e vincolante da non lasciare a Regioni o Province margini di effettiva
autonomia.
Con altri motivi del ricorso sono inoltre dedotti specifici profili
di incostituzionalità, che investono solo in parte la disciplina
contenuta nella legge in questione. Sempre sull'assunto che, riguardo
alle Province autonome, difetti il supporto costituzionale della
funzione qui esplicata dallo Stato, si censurano, ancora in riferimento
alla norma statutaria sopra indicata, le disposizioni concernenti gli
obiettivi specifici da perseguire, anche quantitativi, quali sono
quelli indicati agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, che alle
ricorrenti sarebbero imposti, in forza del secondo comma dell'art. 4,
pur se da esse apertamente contrastati. Gli artt. 11 e 12, relativi al
settore delle irrigazioni, sono altresì impugnati in riferimento agli
artt. 9 n. 9 e 14 dello Statuto, quali concretamente attuati dagli
artt. da 7 a 10 del d.P.R. n. 381 del 1974. Con ciò si lamenta la
violazione delle norme che prevedono la competenza delle Province in
ordine all'utilizzazione delle acque pubbliche, il loro parere
obbligatorio per le opere idrauliche della prima e seconda categoria,
un piano annuale di coordinamento predisposto d'intesa fra Stato e
Provincia per le opere idrauliche di rispettiva competenza, ed altro
piano generale stabilito d'intesa fra i rappresentanti dello Stato e
della Provincia in seno ad un apposito comitato. Le norme impugnate
avrebbero pertanto intaccato materie che, oggetto di minuziosa
disciplina a livello costituzionale, restano sottratte alla legge
ordinaria. Infine, è impugnato, in relazione all'art. 78 dello
Statuto, l'art. 17 della legge, perché non prevede che l'attribuzione
dei fondi alle Province di Trento e Bolzano avvenga in ragione di
particolari parametri (popolazione e territorio) indicati dalla norma
di raffronto.
3. - I ricorsi in esame sollevano questioni strettamente connesse. I
relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.
4. - Delle impugnative proposte vanno anzitutto considerate quelle
che investono la legge n. 984 del 1977 nella sua interezza. Le
ricorrenti avanzano a questo riguardo due ordini di rilievi: le
Province di Trento e Bolzano deducono che la funzione in discorso non
è nei loro confronti contemplata, né dallo Statuto, né dalle
connesse disposizioni attuative, e lamentano quindi che essa sia stata
introdotta nella specie unilateralmente dallo Stato, mediante legge
ordinaria, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta, invece, che la
funzione di indirizzo e coordinamento, pur prevista dal d.P.R. n.
381/74 in attuazione del suo Statuto, possa essere legittimamente
estesa, come qui accade, alla materia dell'agricoltura e foreste. Si
tratta di due autonomi profili della specie. La Corte ritiene di
doverli esaminare distintamente.
5. - Il motivo di ricorso dedotto dalle Province di Trento e Bolzano
non merita accoglimento. La funzione statale di indirizzo e
coordinamento va, come la Corte ha precisato in più pronunzie,
ordinata ed esplicata in armonia con il sistema del decentramento. Se
così è, essa costituisce attuazione e sviluppo di un nucleo di
fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, che valgono
indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi. Appunto per
questo, l'indirizzo e il coordinamento possono essere previsti, anche
nei confronti delle Regioni a statuto differenziato e delle Province di
Trento e Bolzano, dalla legge ordinaria dello Stato, oltre che dagli
Statuti speciali e dalle connesse disposizioni attuative.
6. - L'assunto della Regione Friuli-Venezia Giulia è, per quel che
ora importa precisare, il seguente: l'indirizzo ed il coordinamento
esercitato dagli organi centrali grava l'attività amministrativa
regionale di un limite che, secondo la giurisprudenza della Corte, deve
corrispondere a quello stabilito, per la sfera dell'autonomia
legislativa, dalla legislazione statale di principio. Questo limite, si
soggiunge, vale però solo nei confronti della competenza ripartita,
laddove la legge impugnata concerne materia di competenza primaria
della Regione. L'Avvocatura dello Stato replica che la previsione
dell'indirizzo e del coordinamento trova piena e puntuale
giustificazione nell'interesse nazionale, sottostante alla normativa
censurata e al suo carattere di legge-programma; ciò, precisamente, in
quanto il limite dell'interesse nazionale è consacrato in Statuto fra
quelli che circondano la stessa competenza primaria delle ricorrenti
(cfr. art. 4 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e art. 4
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
Il titolo della contestata ingerenza dello Stato - di fronte alla
sfera garantita alle ricorrenti - risiede, allora, nella funzione di
indirizzo e coordinamento. In effetti, tutto il corpo della normativa,
che la legge impugnata contiene, è preordinato all'esercizio di detta
funzione: la definizione analitica degli indirizzi che individuano gli
obiettivi di ciascun settore, la previsione dei criteri di massima per
le esigenze da soddisfare, il conseguente sistema dei finanziamenti
sono strumentalmente connessi con il coordinamento degli interventi
pubblici, effettuato in sede di programmazione con le procedure e dagli
organi appositamente previsti. Non è poi controverso che la varia
materia di cui si occupa la legge ricada nell'ambito della competenza
primaria delle ricorrenti, così come risulta configurata, in relazione
all'agricoltura e foreste, sia nelle previsioni statutarie, sia nelle
norme di attuazione invocate in giudizio.
6.1. - Poste queste premesse, va subito aggiunta un'avvertenza: la
funzione di indirizzo e coordinamento, qual è contemplata nelle norme
di attuazione dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (art. 43 d.P.R.
25 novembre 1975, n. 902), non può essere intesa, come detta Regione
ha sostenuto nel presente giudizio, nel senso che essa si riferisce
necessariamente solo alle materie di competenza ripartita.
Alla stregua delle precedenti pronunzie di questo Collegio, si deve
escludere che la funzione in discorso serva ad introdurre nuovi limiti
rispetto a quelli già stabiliti, nel vigente sistema costituzionale,
in ordine alla sfera dell'autonomia regionale. Resta fermo, però, che
l'indirizzo e coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano
tutto l'ambito dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e
alle Province di Trento e Bolzano. Il corretto esercizio di questa
funzione implica, infatti, che le attività regionali restino
assoggettate al vincolo scaturente dalla legge o dal provvedimento
degli organi centrali. Tale vincolo (cfr. sentenza n. 150/1982) è,
poi, pienamente giustificato dalla necessità di soddisfare le istanze
unitarie: esso deve quindi poter operare, come esige la giurisprudenza
della Corte, senza che rilevi la distinzione fra Statuto speciale e
Statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli enti
autonomi.
6.2. - Quanto si è sopra detto non toglie, bensì presuppone, che
nella specie vadano soddisfatte le condizioni perché il vincolo
costituito dall'indirizzo e coordinamento dispieghi effetti pur nei
confronti della competenza primaria delle ricorrenti, e anche se questa
competenza discende da uno Statuto di autonomia differenziata. È qui,
anzi, il punto sul quale va fermata l'attenzione.
Il richiamo dell'interesse nazionale che ha ispirato il legislatore
statale nel regolare il coordinamento e la stessa programmazione degli
interventi pubblici nel settore in considerazione non vale, come
vorrebbe l'Avvocatura, a fugare il dubbio di un'indebita compressione
della speciale autonomia garantita alle ricorrenti. Il perseguimento
delle esigenze unitarie, e così degli interessi che trascendono
l'ambito dell'ente autonomo, resta certo il necessario presupposto
giustificativo della funzione di indirizzo e coordinamento. Ma si
tratta pur sempre di una funzione istituzionalmente destinata a
comporre le esigenze unitarie e le istanze dell'autonomia in
conformità dei fondamentali criteri che presiedono alla distribuzione
delle competenze fra Stato e Regioni. Dove opera la guarentigia dello
Statuto speciale, le esigenze unitarie legittimano, sì, l'esercizio
dell'indirizzo e del coordinamento, ma in presenza di un interesse, che
deve nettamente configurarsi come insuscettibile di frazionamento o
localizzazione territoriale. Gli organi centrali possono in proposito
intervenire fin dove l'interesse da soddisfare sfugge necessariamente,
per natura o dimensione, all'apprezzamento dei legislatori e delle
amministrazioni locali. Altrimenti, va fatta salva la competenza
dell'ente autonomo: il quale gode in questo caso, proprio in
considerazione delle forme e condizioni particolari del suo status, di
maggiori possibilità di valutazione e di scelta, rispetto alla Regione
di diritto comune.
Nella presente controversia, ci troviamo di fronte a un diffuso e
dettagliato complesso di prescrizioni, che investono la materia
dell'agricoltura e foreste sotto i molteplici aspetti sopra richiamati
(v. n. 1). Si è così delineata una capillare e penetrante
interferenza della normazione statale nella sfera che si assume lesa.
Ora, la legge in esame ha come suo titolo giustificativo esclusivamente
quello di organizzare l'indirizzo ed il coordinamento delle attività
regionali nei settori ivi previsti. Essa eccede, tuttavia, dai confini
entro cui l'accentramento e l'uniformità della disciplina consentiti
dall'interesse nazionale sarebbero risultati compatibili con il
rispetto dell'invocato Statuto speciale. L'assetto normativo sottoposto
al sindacato della Corte potrebbe, quindi, uscire indenne da censura
solo se le esigenze unitarie, che qui si connettono con l'indirizzo ed
il coordinamento, fossero perseguite anche in forza, e con il supporto,
di un qualche altro limite dei poteri di autonomia: limite, s'intende,
sempre sancito in una fonte di rango costituzionale. Così non è,
però, nel caso attuale; e d'altra parte non è nemmeno dedotto
dall'Avvocatura che la legge dello Stato abbia per via delle sue
previsioni programmatorie posto principi dell'ordinamento giuridico, o
prodotto norme fondamentali delle riforme economico-sociali, o comunque
configurato altre idonee limitazioni delle competenze delle Regioni o
delle Province, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali. Difettano
insomma i requisiti sopra enucleati, indispensabili perché la
previsione dell'indirizzo e del coordinamento, com'è congegnata nella
specie, possa operare nei confronti delle ricorrenti: e dunque sussiste
la dedotta violazione della competenza loro costituzionalmente
garantita in materia di agricoltura e foreste. Questa conclusione vale
evidentemente allo stesso titolo per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
per le Province di Trento e Bolzano.
7. - Un'ultima precisazione va fatta a proposito del risultato cui la
Corte giunge con l'attuale decisione. L'illegittimità costituzionale
della legge n. 984 del 1977 viene dichiarata per la parte in cui le
disposizioni in essa contenute si riferiscono alle Regioni e alle
Province ricorrenti: invero, per le ragioni già spiegate, manca il
titolo che avrebbe giustificato l'estensione nei loro confronti
dell'intera legge censurata. Con ciò, resta però escluso
l'accoglimento dell'altra istanza della Regione Friuli-Venezia Giulia,
la quale, com'è sopra riferito, chiede alla Corte una distinta
declaratoria di incostituzionalità per la parte in cui la legge,
oggetto del presente giudizio, non riconosce "il ruolo" che ad essa
ricorrente costituzionalmente spetterebbe nella "determinazione degli
indirizzi obiettivi ed interventi ivi previsti". L'autonomia
differenziata della Regione è vulnerata dall'intero corpo delle
disposizioni che il legislatore statale ha dettato per il regolamento
della specie. Dopo la presente pronunzia, non residua, quindi, alcuna
previsione della normativa caducata, la quale possa concernere il ruolo
che si assume competere alla Regione Friuli-Venezia Giulia; ma è
appena il caso di aggiungere che il legislatore statale può sempre
ridisciplinare la materia, nei limiti e secondo i criteri sopra
indicati. I rilievi svolti assorbono, va infine detto, ogni ulteriore
profilo della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge n. 984 del 27
dicembre 1977 ("Coordinamento degli interventi pubblici nei settori
della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della
forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee,
della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani") per la parte in cui la disciplina in essa
prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte