Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1988

Altra decisione · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del

codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno

1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25

giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 193 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 255 dell'anno 1982;

Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno

1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15 marzo 1982, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3

e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come modificato

dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui,

consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra

in corso di rapporto allorquando questo sia dotato di stabilità,

determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori privati

e quelli pubblici nonché una riduzione del diritto di difesa di

questi ultimi;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Luce

S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile perché irrilevante e comunque

manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo, come del resto già aveva fatto

con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato

sotto alcun profilo, la rilevanza della questione sollevata

d'ufficio;

che, in particolare, non ha verificato se all'Istituto Luce

S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e la legge

n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa

essere denunciata da un lavoratore che non dipende da un ente

pubblico, né ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale

sollevata dall'Istituto convenuto, né, infine, ha verificato quale

sia il grado di stabilità del rapporto di lavoro intercorso tra la

Committeri e l'Istituto Luce S.p.A.;

che, quindi, come già questa Corte ha rilevato giudicando sulle

altre ordinanze emesse dallo stesso giudice

a quo (v. ordd. nn. 51 del 1979 e 78 del 1980), si impone la

restituzione degli atti al Pretore di Roma perché svolga il giudizio

di rilevanza e valuti la non manifesta infondatezza della questione

anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e delle ordinanze

nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte