Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1991

Altra decisione · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, n.

11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con n. 3

ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bassano del Grappa iscritte rispettivamente ai nn. 246, 247 e 286 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della

Repubblica nn. 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi proposti nei confronti di

soggetti sostituti d'imposta, la Commissione tributaria di primo

grado di Bassano del Grappa, con ordinanze di analogo contenuto

emesse il 12 novembre 1990 (reg. ord. n. 246 del 1991), il 25 ottobre

1990 (reg. ord. n. 247 del 1991) e il 22 dicembre 1990 (reg. ord. n.

286 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, primo comma, (in combinato disposto con gli artt. 9,

quarto e settimo comma, e 12, quarto comma) del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), nella parte in cui riserva pari trattamento

sanzionatorio sia a carico del sostituto di imposta che non abbia

presentato la dichiarazione o non abbia effettuato i versamenti

d'imposta dovuti, con innegabile danno per l'Erario, sia a carico del

sostituto che, effettuati regolarmente i pagamenti, ha presentato nei

termini la dichiarazione, ma ad ufficio incompetente, con la

conseguenza che, pervenendo la dichiarazione all'ufficio competente

con ritardo superiore al mese, la stessa si considera omessa;

che la questione è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3, 23 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega per la riforma

tributaria;

che non vi è stata costituzione di parti, mentre è intervenuto

in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,

richiamando i precedenti di questa Corte (sentenza n. 82 del 1989,

ordinanze nn. 206 e 103 del 1990, 212 del 1989 e 490 del 1987);

Considerato che i tre giudizi prospettano la medesima questione e

possono pertanto essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto

legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge

15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto la possibilità di

definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge

2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27

aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano anche quelle oggetto dei

giudizi a quibus;

che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla

Commissione tributaria rimettente perché valuti se sussista ancora

il requisito della rilevanza della questione alla stregua della

normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte