Sentenza n. 340/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 191/1975
citata
- art. 22legge 191/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e
secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1993
dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione
staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Domenico Corbelli
contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 723 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Domenico Corbelli contro
il Ministero della difesa, il Distretto militare di Brescia ed il
Consiglio di leva di Brescia per ottenere l'annullamento del
provvedimento con cui il Consiglio di leva aveva rigettato la sua
istanza di dispensa dal servizio militare, il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di
Brescia - con ordinanza emessa il 21 settembre 1993 ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), denunciandone il contrasto con gli artt. 97, 3,
23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione; ovvero, in via
alternativa, dell'art. 23, secondo comma, della stessa legge, per
violazione dei medesimi parametri costituzionali, nella parte in cui
non menziona, tra le ipotesi in cui non è applicabile la
disposizione del primo comma, anche quella di cui al numero 6) del
primo comma dell'art. 22, nel testo risultante dalla sostituzione
operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269.
Il nuovo testo dell'art. 22, primo comma, numero 6), della legge
n. 191 del 1975 stabilisce che, in tempo di pace, hanno titolo per
conseguire la dispensa dal servizio militare coloro che appartengono
a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino
servizio militare. L'art. 23 della stessa legge dispone, al primo
comma, che l'ammissione alla dispensa dalla ferma di leva, ai sensi
dell'articolo precedente, è consentita solo quando nessun fratello
vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia
fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva; il secondo comma
dell'art. 23 prevede come uniche eccezioni a questa restrizione della
possibilità di dispensa i casi indicati ai numeri 7) e 8) del primo
comma dell'art. 22.
Il giudice rimettente osserva che nella fattispecie sottoposta al
suo esame l'istanza del ricorrente era stata respinta perché,
sebbene altri tre fratelli avessero prestato servizio militare, un
quarto, di età inferiore a quaranta anni, aveva fruito di dispensa
dalla ferma di leva. Ricorda inoltre che il nuovo testo dell'art. 22,
primo comma, numero 6), non considera più rilevanti le necessità
economiche della famiglia e prevede quale presupposto per ottenere la
dispensa esclusivamente la circostanza di appartenere a famiglia di
cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare.
Secondo il Tribunale amministrativo sarebbe quindi radicalmente
mutata l'ispirazione della legge, in quanto ora assumerebbe rilievo,
agli effetti del conseguimento del beneficio, solo l'insieme delle
prestazioni personali per servizio militare di leva dei membri di una
famiglia. Sarebbe così venuta meno ogni giustificazione della
permanenza nell'ordinamento della deroga alla concessione del
beneficio dell'esonero contenuta nel primo comma dell'art. 23 della
legge n. 191 del 1975, in correlazione con la nuova formulazione
dell'art. 22, primo comma, numero 6), della stessa legge. Non sarebbe
difatti rispondente al principio di ragionevolezza che una
prestazione di servizio militare, ritenuta dallo stesso legislatore
quantitativamente considerevole per una famiglia, possa essere
vanificata nei suoi effetti per il solo fatto che un altro fratello
vivente abbia già goduto dello stesso o di minore beneficio.
Ad avviso del giudice rimettente l'art. 23, primo comma, della
legge n. 191 del 1975 violerebbe diverse disposizioni della
Costituzione: l'art. 97, sotto il profilo della imparzialità e del
buon andamento della pubblica amministrazione, perché pone una
disciplina arbitraria in rapporto al fine che intende perseguire;
l'art. 3, per la ingiustificata disparità di trattamento tra
soggetti che, altrimenti, avrebbero titolo a richiedere la dispensa;
l'art. 23, perché il riferimento all'età del fratello già
dispensato condurrebbe a discriminazioni non rispondenti al principio
di ragionevolezza; l'art. 52, per la presenza di immotivate ed
illogiche differenziazioni tra soggetti chiamati alla prestazione del
servizio militare; infine, l'art. 31, primo comma, che impone la
concessione di provvidenze a favore delle famiglie numerose.
Per gli stessi motivi e con riferimento ai medesimi parametri
sarebbe incostituzionale, in via alternativa, l'art. 23, secondo
comma, della legge n. 191 del 1975, nella parte in cui non comprende,
tra i casi in cui non trova applicazione il primo comma della stessa
disposizione, anche quello previsto dal numero 6) dell'art. 22, primo
comma, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita
della legittimità costituzionale delle norme concernenti il servizio
di leva dettate dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, che - essendo
consentito in tempo di pace conseguire la dispensa dalla ferma ai
giovani arruolati i quali appartengono a famiglia di cui altri due
figli abbiano prestato o prestino servizio militare (art. 22, primo
comma, n. 6) - escludono il beneficio quando un fratello vivente
dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di
riduzione o dispensa della ferma di leva, mentre il beneficio stesso
permane senza questa limitazione in altri casi.
La questione viene prospettata per l'art. 23, primo comma, che
stabilisce appunto come requisito per ottenere la dispensa anche il
mancato godimento di analogo beneficio da parte di un fratello, e per
l'art. 23, secondo comma, che, nell'escludere in alcuni casi
l'applicazione della disposizione enunciata nel primo comma, non
comprende tra essi anche quello considerato dal giudice rimettente.
Questa disciplina, ad avviso del Tribunale amministrativo,
presenta profili di irrazionalità. L'esclusione dal beneficio quando
un fratello dell'iscritto alle liste di leva abbia fruito di
riduzione o dispensa della ferma si inseriva, nell'originaria
formulazione dell'art. 22 della legge n. 191 del 1975, in un contesto
che richiedeva, quale ulteriore requisito per godere della dispensa,
che con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venisse a
perdere i mezzi di sussistenza. Essendo stato abrogato questo
collegamento della dispensa con le necessità economiche della
famiglia dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269, non si
giustificherebbe più l'esclusione della dispensa quando un fratello
abbia già goduto del beneficio.
Il giudice rimettente ritiene che la disciplina ora vigente sia in
contrasto con la Costituzione e segnatamente: con l'art. 97, per la
immotivata discriminazione tra soggetti astrattamente ammessi alla
fruizione di un beneficio; con l'art. 3, oltre che per la già
dedotta irrazionalità, per la disparità di trattamento tra coloro
che avrebbero titolo per richiedere la dispensa; con gli artt. 23 e
52, per la immotivata ed illogica differenziazione tra soggetti
chiamati ad una prestazione personale nell'interesse collettivo; con
l'art. 31, primo comma, per la mancata considerazione delle esigenze
delle famiglie numerose.
2. - Il quesito di legittimità costituzionale, enunciato
formulando due questioni apparentemente prospettate come alternative,
le quali coinvolgono il primo o il secondo comma dell'art. 23 della
legge n. 191 del 1975, è in realtà sostanzialmente unico. La
disciplina normativa della dispensa dalla ferma di leva richiede due
requisiti: uno positivo, consistente nell'appartenere a famiglia di
cui altri due figli abbiano adempiuto all'obbligo della leva; l'altro
negativo, consistente nel non avere un fratello vivente, di età
inferiore a quaranta anni, già goduto del beneficio. Il giudice
rimettente pone in discussione quest'ultimo requisito e, mettendone
in dubbio la legittimità costituzionale, chiede anzitutto una
decisione più ampia, di caducazione della disposizione che lo
prevede, nella sua portata generale, comprensiva di ogni caso di
dispensa (art. 23, primo comma). Lo stesso giudice prospetta inoltre
una soluzione più circoscritta e ristretta, che riguarda
l'illegittimità del requisito negativo nel solo caso in cui il
titolo per godere della dispensa sia l'avere due fratelli adempiuto
all'obbligo di leva; propone quindi di limitare la portata dell'art.
23, primo comma, mediante l'inserimento anche di questo caso nella
previsione dell'art. 23, secondo comma, che già esclude in altri
casi l'applicazione della disposizione enunciata nel primo comma.
3. - La questione è fondata.
La legge n. 191 del 1975, nel suo testo originario, collegava il
godimento del beneficio della dispensa alle immediate necessità
economiche della famiglia che, con la partenza alle armi
dell'arruolato, avrebbe perduto i mezzi di sussistenza. Era del tutto
coerente con questo disegno prevedere che la dispensa fosse esclusa
quando un fratello dell'iscritto alle liste di leva, vivente e di
età inferiore a quaranta anni, avesse goduto del beneficio in modo
da potere e dovere provvedere ai bisogni familiari.
Successivamente è stato abrogato, nel caso considerato, il
riferimento alla necessità di assicurare i mezzi di sussistenza alla
famiglia. La legge n. 269 del 1991, che amplia i casi di dispensa
anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva, ha limitato, con l'art. 3, le condizioni per
ottenere la dispensa al solo requisito positivo dell'avere due
fratelli già prestato servizio militare. La norma valuta quindi,
oramai, esclusivamente il contributo che la comunità familiare,
unitariamente considerata quale autonoma realtà sociale e giuridica,
ha dato alla leva militare con le prestazioni personali dei suoi
componenti. Ne risulta valorizzata la funzione che la dispensa
assolve quale provvidenza che, in coerenza con un valore, un precetto
ed un programma costituzionali, agevola le famiglie numerose (art. 31
della Costituzione).
In questa prospettiva - nuova e diversa, anche per i parametri di
scrutinio, rispetto a quella esaminata in precedenza dalla Corte in
altra questione, con riferimento allo stesso art. 23 della legge
(ordinanza n. 423 del 1992) - è palesemente irrazionale che la
dispensa, nel mutato contesto normativo, sia esclusa proprio quando
più numerosa è la famiglia. Difatti il titolo per conseguire la
dispensa, avendo altri due fratelli prestato servizio militare,
verrebbe meno se un altro fratello ha goduto del beneficio, quindi
per il quarto figlio e per i successivi.
Tale esito, del tutto incoerente con il valore costituzionale
tutelato, in ragione del sostegno da assicurare alle famiglie
numerose, viene superato con il più ristretto degli interventi
prospettati dal giudice rimettente, che comprende ed esaurisce la
questione di legittimità costituzionale legata alla fattispecie
sottoposta al suo esame.
L'esclusione, nel caso considerato, dell'applicabilità dell'art.
23, primo comma, viene ottenuta inserendo anche il richiamo del
numero 6) dell'art. 22, primo comma, nel secondo comma dell'art. 23,
che indica i casi in cui non si applica la prima disposizione.
Ogni altro profilo rimane così assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo
comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), nella parte in cui non prevede il numero 6)
dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile
il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte