Sentenza n. 340/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1996 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 29 a)
del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28
dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26
marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi
provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale
sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge
provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), promosso
con ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Othmar Staffler e Anton
Staffler, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Othmar Staffler e di Anton
Staffler nonché l'atto di intervento della provincia autonoma di
Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia
autonoma di Bolzano e l'avv. Michele Costa per Anton Staffler.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 29 settembre
1995, pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1996, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, degli artt. 29 e 29 a) del testo unificato delle
leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei
masi chiusi, emanato con decreto del presidente della giunta
provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato
dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo
unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi,
della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di
masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni
di uso civico), nella parte in cui "non prevedono che l'obbligo di
versamento alla massa ereditaria da parte dell'assuntore del maso,
per la divisione suppletoria - previsto in ipotesi di alienazione o
di esecuzione forzata - si estenda anche all'espropriazione per
pubblica utilità".
Secondo lo speciale ordinamento dei masi chiusi, disciplinato da
legge provinciale di Bolzano in base alla competenza attribuita alla
provincia dall'art. 11, n. 8, dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le
aziende agricole costituite in maso chiuso sono considerate, in sede
di divisione ereditaria, unità indivisibili e non possono essere
assegnate che ad un unico erede o legatario, designato, in caso di
successione legittima, secondo un ordine di precedenza fissato dalla
legge, e che diviene l'"assuntore" del maso. Il valore o prezzo di
assunzione, di cui l'assuntore diviene debitore nei confronti della
massa ereditaria, se non è determinato dal de cuius e se gli
interessati non addivengono ad un accordo, è determinato "in base al
valore di reddito" dell'azienda. Tuttavia, in caso di alienazione
totale o parziale del maso entro il decennio dalla apertura della
successione, ovvero di vendita o assegnazione a creditori dello
stesso in esecuzione forzata, entro lo stesso termine, l'assuntore è
tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione
"suppletoria", l'eccedenza sul prezzo di assunzione del ricavo della
alienazione, della vendita o del valore di assegnazione; ma se entro
due anni dal sorgere dell'obbligazione l'assuntore acquista un nuovo
maso ovvero acquista terreni da incorporare nel maso, o investe il
ricavato in miglioramenti, egli ha facoltà di dedurre dal versamento
alla massa ereditaria l'importo di detti investimenti.
La questione di legittimità costituzionale è sorta, su iniziativa
di parte, in un giudizio civile in cui un coerede dell'assuntore di
un maso chiuso chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a versare
alla massa ereditaria, per la divisione "suppletoria", l'eccedenza,
rispetto al prezzo di assunzione del maso, del ricavo derivante dal
versamento di indennizzo per espropriazione del fondo per pubblica
utilità, così come previsto espressamente dalla legge per il caso
di alienazione totale o parziale e per il caso di vendita o
assegnazione del maso a creditori in sede di esecuzione forzata. Il
giudice remittente disattende anzitutto le eccezioni e contestazioni
del convenuto volte a negare la rilevanza della questione di
costituzionalità: in particolare afferma che si è in presenza di un
caso di assunzione del maso anche se questo fu ceduto a suo tempo a
titolo oneroso dal padre al figlio, attuale titolare dello stesso;
che l'esistenza di beni al tempo dell'apertura della successione e
l'avvenuta divisione fra coeredi non appaiono necessarie perché si
possa fare luogo alla divisione suppletoria; che la somma ricavata
dall'espropriazione non era stata se non in parte investita
dall'assuntore nel maso; che il diritto dei coeredi alla divisione
suppletoria non può ritenersi prescritto; che non vi è ragione di
applicare le norme del codice civile sul legato in sostituzione di
legittima e sulla divisione ereditaria, non rivestendo l'attore la
qualità di legatario.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
a quo rileva che la divisione suppletoria era stata bensì
originariamente prevista dalla legge solo in rapporto all'alienazione
volontaria del bene, e l'estensione al caso della esecuzione forzata
era stata argomentata da questa Corte, nella sentenza n.505 del 1988,
anche con l'esigenza di scoraggiare operazioni speculative
dell'assuntore o una conduzione negligente o fraudolenta del maso
tale da provocare l'esecuzione forzata medesima (senza che peraltro
detta sentenza abbia limitato l'estensione dell'istituto al solo caso
di accertata condotta fraudolenta dell'assuntore): ma che l'istituto
della divisione suppletoria risponde anche ad esigenze di equità
distributiva, in funzione del riequilibrio delle sfere patrimoniali
dei coeredi. Né tale esigenza sarebbe smentita dalla norma che
stabilisce il termine decennale dall'apertura della successione per
l'applicabilità dell'istituto, in quanto tale termine sarebbe volto
allo scopo di non ostacolare eccessivamente la circolazione dei beni
immobiliari.
Ad avviso del remittente sarebbero compromessi innegabili principi
di giustizia sostanziale se il meccanismo di riequilibrio in
questione si applicasse solo nel caso di alienazione volontaria e di
esecuzione forzata, e non in caso di espropriazione, posto che gli
effetti economici di arricchimento dell'assuntore, per la differenza
fra valore di realizzo e prezzo di assunzione, sarebbero del tutto
identici.
2. - Si sono costituiti il signor Othmar Staffler, attore nel
giudizio a quo, ma con atto depositato fuori termine, e il sig. Anton
Staffler, convenuto nel giudizio a quo, quest'ultimo chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Secondo la parte convenuta, se appare giustificata la divisione
suppletoria nel caso di alienazione o di esecuzione forzata, allo
scopo di evitare che l'assuntore possa effettuare operazioni
speculative a danno della massa ereditaria, ciò non varrebbe nel
caso di espropriazione per pubblica utilità. Mancherebbe in questo
caso un arricchimento dell'assuntore, perché l'indennizzo è per sua
natura inferiore al valore venale del bene, e anzi, verificandosi un
ristoro solo parziale del pregiudizio subito dall'espropriato, vi
sarebbe caso mai un diritto di quest'ultimo di pretendere dagli altri
coeredi la restituzione proporzionale di quanto ad essi versato
"sulla base della valutazione di un bene che per essere stato,
totalmente o parzialmente, espropriato, ha perso parte del proprio
valore originario".
3. - È intervenuto il presidente della giunta della provincia
autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
L'interveniente, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa
Corte, ritiene che il fondamento dell'obbligo di divisione
suppletoria vada individuato nella volontarietà dell'alienazione del
maso o almeno, nel caso di vendita forzata, nel comportamento
colpevole dell'assuntore che si sarebbe sottratto al proprio obbligo
di coltivazione del fondo: e dunque tale obbligo di divisione si
configurerebbe come una sanzione. Nel caso dell'espropriazione,
invece, secondo l'interveniente, si sarebbe di fronte ad una
oggettiva impossibilità di coltivare il maso; ed inoltre non sarebbe
nemmeno giustificato sotto l'aspetto della ragionevolezza sottoporre
l'assuntore espropriato ad una ulteriore "misura sanzionatoria" quale
la divisione suppletoria dell'indennizzo. Peraltro vi sarebbe una
differenza sostanziale fra alienazione o vendita forzata ed
espropriazione: in quest'ultimo caso si consegue non il prezzo di
mercato del bene, ma solo un indennizzo ad esso inferiore.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie l'attore
nel giudizio a quo (costituito però fuori termine), il convenuto
nello stesso giudizio e il Presidente della provincia interveniente.
La parte convenuta ripropone anzitutto l'eccezione già svolta
davanti al giudice remittente, secondo cui nella specie non si
sarebbe trattato di assunzione in quanto il convenuto aveva
acquistato il maso in forza di un contratto di compravendita, non
impugnato per simulazione dall'attore né da altri.
La parte insiste poi per l'infondatezza della questione,
richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte e rilevando
che nel caso dell'espropriazione, a differenza che nel caso di
esecuzione forzata - nel quale vi è pur sempre un comportamento
volontario dell'assuntore che con la propria condotta omissiva o
negligente ha determinato il disfacimento del patrimonio immobiliare
rappresentato dal maso -, l'assuntore sarebbe vittima e non autore
della vicenda che dà luogo al trasferimento del bene. L'assuntore,
se obbligato alla divisione suppletoria, subirebbe un ulteriore
pregiudizio dopo quello derivante dall'esproprio con un indennizzo
inferiore al valore del bene. Non dovrebbe trarre in inganno la
circostanza che l'indennizzo, in termini monetari, possa essere più
elevato del prezzo di assunzione, perché inciderebbero su ciò vari
elementi, fra i quali l'inflazione, che non sarebbero "comparabili
concettualmente". Inoltre, l'indennizzo ricompenserebbe l'espropriato
per la sottrazione di parte del bene, ma non per la perdita del
"valore aggiuntivo che la parte espropriata apportava al maso ai fini
della funzionalità dello stesso".
5. - A sua volta l'interveniente sostiene che elemento costitutivo
essenziale della ratio della disciplina in questione sarebbe la
"logica sanzionatoria", che non potrebbe operare nel caso di
espropriazione, costituente factum principis estraneo al
comportamento dell'assuntore.
D'altronde, secondo l'interveniente, se si applicasse la disciplina
in questione al caso dell'espropriazione, ne conseguirebbe
l'applicabilità a tutte le ipotesi di trasferimento di proprietà
del maso, il che equivarrebbe a trasformare radicalmente la ratio
della disciplina medesima. Quest'ultima dovrebbe rinvenirsi
unicamente in una esigenza redistributiva ed equiparativa. Questa
però non sarebbe sufficiente a costituire da sola, cioè senza
essere coniugata con una ratio sanzionatoria, il fondamento
dell'istituto della divisione suppletoria, sia perché non
spiegherebbe il termine decennale (che, secondo l'interveniente, non
potrebbe fondarsi su esigenze di circolazione dei beni), sia
soprattutto perché non sarebbe conciliabile con la norma (art. 29,
primo comma, t.u.) secondo cui non si considera alienazione e quindi
non dà luogo a divisione suppletoria la cessione del maso a parenti
in linea retta.
Una radicale trasformazione della ratio dell'istituto non potrebbe,
secondo l'interveniente, costituire l'esito del giudizio di
costituzionalità, soprattutto in considerazione delle
caratteristiche del tutto peculiari del maso chiuso, secondo la
tradizione normativa alla quale la disciplina provinciale non
potrebbe non essere aderente.
Infine l'interveniente argomenta che secondo i principi generali in
materia di divisione ereditaria ogni valutazione andrebbe fatta rebus
sic stantibus con riferimento al momento della divisione, e dunque
gli eventi successivi non potrebbero trovare alcuna considerazione,
così come accade per l'aumento di valore di un bene, diverso dal
maso chiuso, assegnato definitivamente nella divisione; e che
l'indennizzo di esproprio è inferiore al valore di mercato del bene,
specie dopo che a seguito della sentenza n. 80 del 1996 di questa
Corte risulta applicabile anche in provincia di Bolzano il criterio
di indennizzo stabilito dalla legge statale (art. 5-bis del d.-l. n.
333 del 1992), onde la differenza eventuale fra indennizzo e prezzo
di assunzione del maso risulterebbe ormai livellata, se non
addirittura invertita a vantaggio di quest'ultimo: il che toglierebbe
fondamento sostanziale alle esigenze di equità redistributiva
invocate dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, investe gli articoli 29 e 29 a) del testo unificato
delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento
dei masi chiusi, in quanto non prevedono l'applicazione dell'istituto
della divisione suppletoria anche nel caso di espropriazione per
pubblica utilità del maso entro il decennio dall'assunzione. Ma in
sostanza la censura, che denuncia una omissione, e quindi postula una
pronuncia additiva, va riferita all'articolo 29, che disciplina
l'ipotesi principale e originaria dell'alienazione del maso o di
parti del medesimo, mentre il successivo art. 29 a) si limita a
contemplare l'ipotesi particolare della esecuzione forzata.
2. - L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza proposta dalla
parte privata regolarmente costituita non può essere accolta.
La valutazione della rilevanza della questione, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, spetta in via principale al giudice a
quo, e può essere disattesa solo se palesemente incongrua o
contraddetta dagli atti.
Ora, nel giudizio a quo il remittente ha respinto l'eccezione della
parte, fondata sulla asserita non configurabilità nella specie di
una assunzione del maso, acquistato a titolo oneroso dal convenuto, e
ha ritenuto la questione rilevante, con motivazione che non appare
prima facie implausibile.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
L'istituto della divisione "suppletoria", inteso a ricondurre alla
massa ereditaria l'eccedenza del prezzo di cessione del maso rispetto
al valore di assunzione, commisurato al reddito e dunque
istituzionalmente assai inferiore al primo, era in origine previsto
dal legislatore provinciale solo con riferimento all'ipotesi
dell'alienazione volontaria del bene nel decennio dall'assunzione
ovvero, se l'assuntore era minorenne, dal raggiungimento da parte di
questi della maggiore età (art. 29, primo comma, del testo
unificato, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con
legge provinciale n. 10 del 1982).
Anche se in tale configurazione originaria l'istituto si prestava
ad essere inteso in una logica di tipo sanzionatorio, come strumento
cioè diretto a colpire l'assuntore che prima del termine decennale
previsto si liberasse del maso realizzandone il valore di mercato,
una siffatta logica non appare più esclusiva né dominante, ma anzi
è largamente soppiantata da criteri di carattere oggettivo (legati
alla funzione del maso chiuso e ad esigenze di ripristino
dell'equità distributiva fra i coeredi allorché tale funzione venga
meno) a seguito dell'intervento del legislatore provinciale del 1982.
Con la riforma recata dalla legge provinciale n. 10 del 1982, da un
lato si introdusse nel testo unificato l'art. 29 a), col quale
esplicitamente si estendeva l'obbligo di divisione suppletoria al
caso di vendita o di assegnazione in esecuzione forzata del maso,
sempre entro il termine del decennio, stabilendo che l'assuntore è
tenuto a versare alla massa ereditaria l'eccedenza del ricavo della
vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione
(limitando però alla somma residua spettante al debitore esecutato
la facoltà dei coeredi di esercitare il proprio diritto sul ricavato
dell'esecuzione forzata: art. 29 a), secondo comma). Dall'altro lato,
venne riformulato l'art. 29 del testo unificato, sopprimendo
l'accenno alla volontarietà dell'alienazione come presupposto per
l'insorgere dell'obbligo di divisione suppletoria (primo comma, primo
periodo), e per altro verso stabilendo sia che la cessione del maso a
parenti in linea diretta non si considera a questi fini come
alienazione (primo comma, secondo periodo), sia che all'obbligo di
divisione suppletoria possono essere sottratte le somme reinvestite
dall'assuntore, entro due anni, per l'acquisto di un nuovo maso o per
l'ampliamento o il miglioramento del maso (quinto comma: tale regola
è estesa esplicitamente al caso della vendita o assegnazione forzata
dall'art. 29 a), secondo comma).
La nuova disciplina appare più chiaramente ispirata alle esigenze
di garantire la funzione oggettiva del maso nell'ambito della
famiglia (attraverso la norma di favore per la cessione a parenti in
linea diretta), e di collegare alla permanenza di tale funzione
(anche attraverso la sostituzione di altri fondi a quelli trasferiti)
il mantenimento del vantaggio patrimoniale discendente all'assuntore
dal criterio di calcolo del valore di assunzione commisurato al
reddito - evidentemente inteso a salvaguardare l'unità del maso
stesso - e la conseguente disuguaglianza che si produce a carico dei
coeredi diversi dall'assuntore.
Ora, quando quella funzione oggettiva venga meno, per effetto del
trasferimento della proprietà dei fondi fuori dall'ambito dei
parenti in linea diretta dell'assuntore, vuoi a seguito di vendita,
volontaria o forzata, vuoi a seguito di espropriazione per pubblica
utilità (e a tal proposito si può anche ricordare la norma che
prevede l'esproprio integrale del maso, a richiesta del proprietario,
qualora, a seguito della espropriazione parziale progettata, vengano
a mancare le caratteristiche oggettive che consentono di attribuire
all'azienda la qualifica di maso chiuso: art. 15 t.u.), viene meno la
fondamentale ragione giustificatrice della disparità fra coeredi, e
non può dunque non riespandersi l'esigenza di un loro eguale
trattamento.
4. - Non è mancato invero chi, a seguito dell'accennata riforma
legislativa, e in particolare della soppressione dell'avverbio
"volontariamente" nel primo comma dell'art.29, ha ritenuto che
l'obbligo di divisione suppletoria sorga ormai ogni volta che, entro
il decennio dall'assunzione, il maso venga trasferito in tutto o in
parte ricavandosene un corrispettivo, e dunque anche nel caso di
espropriazione (a parte il caso della vendita o assegnazione nel
procedimento di esecuzione forzata, espressamente regolato dall'art.
29 a). E tuttavia questa possibilità interpretativa, ignorata dal
giudice a quo, si scontra con la difficoltà di estendere ad una
ipotesi non prevista espressamente una disciplina che costituisce pur
sempre una eccezione alla più ampia eccezione, rispetto alle regole
generali, rappresentata dalla disciplina sulla divisione ereditaria
del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. Conviene dunque
attenersi all'interpretazione fatta propria dal giudice remittente,
del resto non messa in discussione in alcun modo, nel presente
giudizio, dalle parti costituite o intervenute.
Così interpretata, la norma denunciata appare però in contrasto
con il principio costituzionale di eguaglianza. Una disciplina che
escluda l'obbligo di divisione suppletoria nel caso di espropriazione
per pubblica utilità, la quale faccia conseguire all'assuntore,
attraverso l'indennità, somme eccedenti il valore di assunzione del
maso (non reinvestite nel medesimo o in un'azienda che ne perpetui la
funzione), non appare infatti sorretta da ragioni giustificatrici
della disparità di trattamento fra erede assuntore del maso e altri
coeredi.
Non si tratta, come è ovvio, di disconoscere le caratteristiche
tutte particolari dell'istituto tradizionale del maso chiuso, come
sopravvive da noi nella legislazione della provincia autonoma di
Bolzano, caratteristiche che già questa Corte individuò in "quelle
della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la
compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso
chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare -
anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione
del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di
perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle
finalità economiche e sociali proprie dell'istituto" (sentenza n. 4
del 1956); né si deve ignorare che l'istituto "non può qualificarsi
né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti
dalla tradizione e dal diritto vigente" prima del suo disconoscimento
legale, nell'ordinamento italiano, avvenuto con la estensione
all'Alto Adige della legislazione nazionale (ibidem). Ma si tratta
solo di seguire il criterio per cui deroghe all'eguaglianza davanti
alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente
garantite, pur introdotte nell'esplicazione di una autonomia
legislativa connotata da particolare specialità, come è quella
della provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano
costituzionale, in quanto trovino fondamento nella ratio della
speciale regolamentazione in questione: mentre al di fuori di questi
limiti torna a dominare l'esigenza di parità.
5. - In questo senso del resto è la ratio decidendi della sentenza
n. 505 del 1988, la quale, riferendosi alla disciplina anteriore alla
riforma del 1982, riconobbe che la "logica sanzionatoria" con cui si
spiegava l'esclusione della pretesa dei coeredi nell'ipotesi di
trasferimento coattivo del maso, "almeno nel caso di vendita o
assegnazione forzata per debiti (...) non è più integrata in una
giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di
trattamento dei coeredi", onde "si propaga anche al caso di vendita o
assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore
l'obbligazione restitutoria verso i coeredi": così pervenendo a
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma allora
impugnata nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della
divisione suppletoria "in caso di trasferimento coattivo del maso
chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il
termine ivi contemplato", senza peraltro alcun riferimento alle cause
del debito e dell'esecuzione forzata.
L'espropriazione per pubblica utilità costituisce certo una
ipotesi di trasferimento della proprietà in sé diversa da quella
della vendita o dell'assegnazione a seguito di esecuzione forzata: ma
non vi è differenza apprezzabile fra le due ipotesi (e fra queste e
l'ipotesi della vendita volontaria) sotto il profilo, che qui viene
in considerazione, dell'oggettivo venir meno della funzione del maso
e della sua permanenza nell'ambito della famiglia. Anche in questo
caso, dunque, devono riespandersi le esigenze di ripristino
dell'eguale trattamento, che stanno alla base dell'istituto della
divisione suppletoria.
6. - Né vale richiamarsi al principio, proprio del diritto delle
divisioni ereditarie, per cui non rileva, ai fini di rimettere in
discussione la divisione, l'eventualità che alcuno dei beni oggetto
della medesima abbia acquistato maggior valore per fatti successivi.
Nella specie, infatti, la differenza fra il valore di realizzo del
bene (attraverso il conseguimento del suo prezzo o dell'indennizzo di
espropriazione) e quello di assunzione non fa capo, in linea di
principio, ad eventi sopravvenuti alla assunzione del maso, ma alla
istituzionale divaricazione fra il valore di mercato del bene e il
criterio legale di computo del valore di assunzione, collegato al
reddito: ed è dunque una differenza non eventuale, ma presupposta e
voluta dalla legge, al fine di rendere possibile il mantenimento
dell'unità del maso, e dunque di assicurarne la funzione. Venuta
meno quest'ultima, o comunque realizzato il maggior valore di mercato
del bene, viene meno anche la ragione per la quale il legislatore ha
imposto tale divaricazione.
Né, infine, può aver rilievo il fatto che l'indennizzo di
esproprio sia inferiore al valore venale del bene. Infatti l'obbligo
di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria,
riguarda soltanto l'eccedenza, quale che sia, della somma conseguita
rispetto al valore di assunzione, e che non venga reinvestita entro
il biennio per l'ampliamento o il miglioramento del maso o per
l'acquisto di un nuovo maso.
È poi problema interpretativo, che non deve essere risolto in
questa sede, quello di stabilire i criteri di determinazione
dell'eccedenza nel caso di espropriazione parziale del maso, che
incida sul valore della parte residua dello stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del "testo
unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"
approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di
Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge
provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle
leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge
provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e
della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico),
nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa
ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza,
rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito
dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica
utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della
successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti
per il caso di alienazione del maso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte