Sentenza n. 341/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 151/1963
- art. 41legge 151/1963
- art. 66legge 151/1963
- art. 67legge 151/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
15 febbraio 1963, n. 151 (Modificazioni degli artt. 41, 66 e 67 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n.
1265), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1976 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Suppa
Francesco contro il Comune di Mira, iscritta al n. 742 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44 del 16 febbraio 1977.
Visti gli atti di costituzione di Suppa Francesco e del Comune di
Mira, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avvocati Fernando Grassi per Suppa Francesco, Zeno Forlati
per il Comune di Mira e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Adito su ricorso proposto da un medico condotto, per ottenere
dal Comune di Mira l'adeguamento della sua retribuzione a quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (per cui gli
stipendi minimi dei medici condotti "non possono essere inferiori...
allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al
coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19"), il TAR per il
Veneto, con ordinanza emessa il 5 luglio 1976, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della norma predetta, per asserito
contrasto con gli artt. 5 ed 81, quarto comma, della Costituzione.
Da un lato, infatti, il principio sancito nell'art. 81, quarto comma,
"verrebbe ad essere vanificato se allo Stato fosse consentito di
aumentare le spese pubbliche aggravando quelle degli enti pubblici
minori istituendo ulteriori oneri per i loro bilanci senza attribuire
loro i corrispondenti mezzi per farvi fronte". D'altro lato, sarebbe
violata l'autonomia comunale garantita dall'art. 5 Cost., dal momento
che la norma impugnata inciderebbe "sul potere dei Comuni di
determinare... il trattamento economico di alcuni dei loro
dipendenti".
2. - A queste tesi aderisce il costituito Comune di Mira, dopo aver
premesso che la norma impugnata conterrebbe "un rinvio dinamico (e non
statico) alle retribuzioni del personale statale".
Mediante una memoria depositata il 4 febbraio di quest'anno, la
difesa del Comune argomenta - in particolar modo - che non s'imporrebbe
nella specie il precedente rappresentato dalla sentenza n. 118 del
1977, con cui la Corte si è pronunciata sull'art. 3 della legge n. 151
del 1963, ma in riferimento ai soli artt. 5 e 128 Cost., e non già in
vista dell'art. 81, quarto comma. Per contro, la Corte stessa, con la
sentenza n. 92 del 1981, avrebbe dettato una massima riferibile al caso
in esame; e l'incostituzionalità della norma impugnata sarebbe
aggravata dal fatto che gli oneri ad essa conseguenti verrebbero ad
aumentare tutte le volte che il legislatore statale provvedesse ad
adeguare il trattamento economico del corrispondente personale dello
Stato.
3. - Si è costituito del pari il ricorrente, che invece conclude nel
senso della non fondatezza.
Nell'atto di costituzione si nega che l'art. 81, quarto comma, sia
riferibile ai bilanci comunali e comunque si contesta che l'autonomia
locale sia limitata o ridotta "in modo sostanziale ed essenziale" per
effetto della norma impugnata. In una memoria depositata in vista della
pubblica udienza, la difesa del ricorrente insiste in quest'ultimo
ordine di considerazioni, sostenendo che la disciplina in esame
divergerebbe profondamente da quella che la Corte ha considerato nella
citata sentenza n. 92 del 1981: non trattandosi già - nella specie di
- "benefici aggiuntivi connessi al dovere di difesa della patria, che
sono estranei alle più dirette e specifiche finalità dell'ente
locale", bensì di attività obbligatoria per il Comune, se non altro
nella fase precedente la riforma sanitaria.
4. - È infine intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, sostenendo la non fondatezza dell'impugnativa,
specialmente perché la norma in questione non obbligherebbe i Comuni
ad alcuna maggiore spesa, lasciandoli invece liberi di assumere o meno
i sanitari condotti (nonché di consorziarsi per l'espletamento dei
relativi servizi). Considerato in diritto :
1. - Successivamente all'emissione dell'ordinanza in esame, la Corte
si è già pronunciata circa la legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge n. 151 del 1963 (nella parte concernente gli stipendi
minimi dei medici condotti), in riferimento agli artt.5 e 128 della
Costituzione. La sentenza n. 118 del 1977 ha ritenuto che la censura
non fosse fondata, precisando - in particolar modo - che la norma
impugnata rispondeva "all'esigenza, di indubbio e preminente interesse
pubblico, di assicurare che localmente l'assistenza sanitaria sia la
migliore possibile, attraverso la oculata scelta del personale,
ovviamente condizionata, fra l'altro, da un congruo trattamento
economico". E quella conclusione va ora mantenuta ferma, aggiungendo ai
motivi già esposti dalla Corte la considerazione che la legge n. 151
ha giustamente inteso recuperare - come è stato notato in dottrina -
un'elementare omogeneità di trattamento fra i medici condotti; sicché
in questo campo l'autonomia comunale non può essere enfatizzata, ma va
coordinata con gli altri valori costituzionali rilevanti nella specie,
a partire dal diritto di ciascun lavoratore ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro.
2. - Formalmente e sostanzialmente nuova è invece l'altra censura
proposta dal TAR per il Veneto, in riferimento al quarto comma
dell'art. 81 Cost. Ma, anche in tal senso, la questione è infondata.
Impropriamente la difesa del Comune di Mira ha richiamato in
proposito la sentenza n. 92 del 1981, in tema di ex combattenti, là
dove la Corte ha affermato che non è consentito al legislatore di
addossare "ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica
allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi
fronte"; ed ha cercato così di avvalorare la tesi del giudice a quo,
che l'art. 3 della legge n. 151 non potesse legittimamente ancorare,
senza che ai Comuni interessati venissero attribuite specifiche risorse
adeguate allo scopo, gli stipendi minimi dei medici condotti "allo
stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente
271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19" (e successive modificazioni). Al di
là d'ogni altro aspetto del problema, un complesso di ragioni dimostra
che in realtà non sussiste la pretesa corrispondenza fra il presente
caso e la questione dei benefici concessi al personale ex-combattente:
come infatti sarà subito chiarito, la maggiore spesa derivante dalla
norma impugnata (prima dell'istituzione del servizio sanitario
nazionale) incideva assai diversamente sulle varie Amministrazioni
comunali, non era quantificabile da parte del legislatore e comunque
risultava meramente eventuale.
Va tenuto presente, anzitutto, che l'obbligo di provvedersi di
"almeno un medico chirurgo condotto" gravava in prima linea - stando
all'art. 55, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - sui Comuni in cui non
risiedessero "medici... liberi esercenti": poiché, in quest'ultima
ipotesi, i medici stipendiati dal Comune venivano principalmente
chiamati a provvedere all'"assistenza dei poveri" (cfr. il secondo
comma dell'art. 55) ed anzi dovevano semplicemente completarla - se ed
in quanto necessario - dove apposite opere od altre fondazioni
curassero in tutto od in parte l'assistenza medesima (in base al quarto
comma del citato articolo); mentre era ancora diverso, per contro, il
caso dei Comuni che temporaneamente non potessero affatto assicurare il
servizio di assistenza medico-chirurgica, in ordine ai quali si
provvedeva con decreto dell'autorità di vigilanza - secondo l'art. 57
del predetto testo unico - non solo alle nomine dei medici condotti, ma
anche alla discrezionale determinazione dei compensi loro spettanti, a
carico delle rispettive Amministrazioni comunali.
In secondo luogo, dopo la sopravvenienza della legge n. 151 del 1963,
poteva da un lato accadere che il trattamento minimo dei medici
condotti risultasse migliore di quello autonomamente stabilito ad opera
dei singoli Comuni, anche per effetto del rinvio dinamico al
trattamento dei ricordati dipendenti statali, e d'altro lato era sempre
possibile che fossero invece i Comuni interessati a prevedere uno
stipendio più elevato: come è dimostrato dalle vicende del ricorrente
nel giudizio a quo, la cui retribuzione complessiva sarebbe stata - a
quanto avverte l'ordinanza di rimessione - almeno inizialmente
superiore al minimo di legge. Il che conferma che, nel determinare gli
stipendi minimi, il legislatore non era materialmente in grado di
definire il maggiore onere e di fronteggiarlo con l'assegnazione di
un'apposita entrata, tanto più in quanto l'eventuale onere era
destinato a ripercuotersi - come nella specie - su esercizi finanziari
di molto posteriori all'entrata in vigore della legge n. 151, in
dipendenza dell'imprevedibile uso che ciascun Comune avrebbe fatto
della propria autonomia di spesa.
Ma determinante è comunque il terzo ordine di considerazioni, già
svolte dalla Corte nella sentenza n. 118 del 1977, là dove s'è
osservato che i "pregiudizi" in questione potevano essere, "se non
eliminati, quanto meno attenuati, attraverso la costituzione di
consorzi, secondo la testuale previsione dell'art. 63 t.u. l.
sanitarie". Certo, rispetto all'ordinaria facoltà di unirsi in
consorzio, riconosciuta ai Comuni dall'art. 156 della legge comunale e
provinciale del 1934, la costituzione dei consorzi sanitari di cui al
primo comma del citato art. 63 veniva rigorosamente limitata nei suoi
presupposti giustificativi. Ma il presupposto primario era appunto
rappresentato dall'impossibilità di "provvedersi di un proprio medico
chirurgo", dovuta alle "condizioni economiche" dei Comuni interessati;
sicché può ben dirsi che il rimedio alle maggiori spese del genere in
esame era stato già prestabilito fin dal 1934. E d'altra parte, se il
rimedio stesso fosse risultato insufficiente, la norma da impugnare -
in nome dell'autonomia comunale - sarebbe stata, se mai, quella a suo
tempo stabilita dall'art. 63, primo comma, del r.d. n. 1265, non già
quella introdotta dall'art. 67, primo comma, del decreto medesimo, nel
testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 151 del 1963.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, nella parte
concernente gli stipendi minimi dei medici condotti, sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - in riferimento agli
artt. 5 ed 81, quarto comma, della Costituzione - con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte