Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile

1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel

procedimento civile vertente tra la S.r.l. "New Center Color" e la

S.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un

decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla

somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso

il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione

dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod.

proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per

"ingiustificata disparità di trattamento probatorio tra forniture di

merci e prestazioni fatturate di servizi";

che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la

questione in quanto originata da una domanda sulla quale è

competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;

Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice

istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto

l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

che il giudice istruttore non può pregiudicare, nemmeno

incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il

potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti

di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento

appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;

che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui

all'art. 648 cod. proc. civ., egli è legittimato a proporre la

suddetta questione di costituzionalità dell'art. 634 cod. proc.

civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte