Sentenza n. 341/1996
Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
citata
- art. 7legge 1497/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 3 ottobre 1995, depositato in cancelleria il
12 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione adottata, in forma di ordine del giorno, dal consiglio
regionale della Sardegna il 27 luglio 1995, con la quale il predetto
consiglio "decide di considerare definitivi i provvedimenti emanati
nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia
paesistica" e "impegna la giunta regionale ad adottare comportamenti
conseguenti con il Ministero per i beni culturali e ambientali,
mutando la prassi da ultimo seguita" ed iscritto al n. 32 del
registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione della regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il ricorrente, e
l'avvocato Sergio Panunzio per la regione Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, solleva conflitto di
attribuzione nei confronti della regione Sardegna, in relazione
all'ordine del giorno del consiglio regionale, adottato il 27 luglio
1995, con il quale il consiglio stesso "decide di considerare
definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni
amministrative delegate in materia paesistica" e "impegna la giunta
regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per
i beni culturali e ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri lamenta la violazione
dello statuto regionale, dell'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.
348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in
legge con modificazioni del d.l. 27 giugno 1983, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), assumendo che la deliberazione del consiglio
regionale si riferirebbe al potere del Ministro per i beni culturali
e ambientali, disciplinato dalla legge n. 431 del 1985, di annullare,
entro il termine di 60 giorni, le autorizzazioni rilasciate dalle
regioni (nulla-osta paesistico) ai sensi dell'art. 7 della legge n.
1497 del 1939 (Protezione delle bellezze naturali).
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del
giorno del consiglio regionale conterrebbe non solo una
inequivocabile dichiarazione negatoria della competenza statale, ma,
altresì, un intento dispositivo, in quanto vincolerebbe la giunta ad
esercitare la funzione amministrativa delegata in modo consequenziale
a tale negazione, mutando la "prassi" dell'adempimento dell'obbligo
di comunicazione delle autorizzazioni paesistiche al Ministro.
In tal modo, l'atto impugnato sarebbe senz'altro lesivo delle
competenze statali, dal momento che le disposizioni della legge n.
431 del 1985, che le contemplano, avrebbero valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale e costituirebbero quindi un
limite all'esercizio delle competenze regionali (anche esclusive).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ricorda, infine, la
giurisprudenza della Corte costituzionale, che sarebbe contraria al
riassorbimento della tutela del paesaggio nella materia urbanistica,
proprio per evitare che vengano vanificati i poteri di controllo
ministeriali, posti dalla legge n. 431 del 1985 ad estrema difesa dei
vincoli paesaggistici.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è
costituita la regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Ad avviso della regione, il ricorso sarebbe innanzi tutto
inammissibile per la evidente inidoneità dell'atto impugnato
(l'ordine del giorno del consiglio regionale) a ledere le
attribuzioni costituzionali dello Stato.
Secondo la difesa regionale, ai sensi dell'art. 47 dello statuto
speciale e dell'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove
norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
della Sardegna), spetterebbe esclusivamente alla giunta e al suo
Presidente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, di
conseguenza, lo Stato, che per le funzioni delegate manterrebbe in
ogni caso anche i poteri sostitutivi di cui all'art. 33, secondo
comma, del d.P.R. n. 480 del 1975 ed all'art. 3, secondo comma, del
d.P.R. n. 348 del 1979, avrebbe come unico interlocutore l'esecutivo
regionale. Invece, al di là del contenuto dell'ordine del giorno del
consiglio, che, ad avviso della difesa della regione, potrebbe anche
non implicare l'omissione della comunicazione delle autorizzazioni
paesaggistiche al Ministero, non potrebbe non rilevarsi che l'ordine
del giorno stesso costituirebbe un mero atto interno al rapporto
politico fiduciario che intercorre tra il consiglio regionale e la
giunta, ai sensi dell'art. 37 dello statuto. Del resto, il
regolamento interno del consiglio regionale sardo, approvato il 22
luglio 1988, disciplinerebbe, all'art. 120, l'ordine del giorno,
senza attribuirgli alcuna particolare efficacia; quest'ultima non
potrebbe essere, di conseguenza, che quella riconosciuta
tradizionalmente nel diritto parlamentare a tale strumento di
indirizzo: vincolare politicamente il Governo nell'ambito del
rapporto fiduciario. L'ordine del giorno, pertanto, non avrebbe
alcuna rilevanza esterna, né alcuna efficacia giuridica; la sua
inosservanza non sarebbe, poi, nemmeno sanzionata, perché a tale
fine occorrerebbe attivare un diverso ed autonomo procedimento, volto
a far valere la responsabilità politica dell'esecutivo.
I principii tratti dal diritto parlamentare, ad avviso della
regione, varrebbero anche nel presente caso, tenuto conto che
l'ordine del giorno impugnato si limiterebbe a contenere una
interpretazione della legge, di per sé non vincolante per la giunta.
Fin quando questa non si conformi a quanto chiesto nell'ordine del
giorno, omettendo di comunicare le autorizzazioni paesaggistiche al
Ministro per i beni culturali, non potrebbe ritenersi, quindi,
esistente alcuna manifestazione esterna di volontà della regione, in
grado di determinare una lesione delle competenze statali.
Il conflitto sarebbe, pertanto, inammissibile anche per mancanza
dell'imprescindibile requisito della attualità, come definito dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale: l'ordine del giorno non
avrebbe, infatti, efficacia o rilevanza esterna ed esprimerebbe
unicamente la pretesa politica del consiglio che la giunta eserciti
in un certo modo una competenza che spetta solo ad essa esercitare.
Quanto al merito, la regione rileva che l'ordine del giorno del
consiglio altro non farebbe che affermare una determinata
interpretazione di atti legislativi statali. Il d.P.R. 19 giugno
1979, n. 348, infatti, avrebbe delegato alla regione stessa le
funzioni amministrative dello Stato in materia di protezione delle
bellezze naturali, ivi compreso il potere di concedere autorizzazioni
paesaggistiche (art. 57), ed al contempo avrebbe stabilito la
definitività degli atti emanati nell'esecuzione di funzioni delegate
(art. 4); tali atti, di conseguenza, non sarebbero più soggetti a
procedure di riesame da parte dello Stato, ed in particolare, le
autorizzazioni paesaggistiche non sarebbero soggette ai poteri del
Ministro per i beni culturali e ambientali, disciplinati dall'art. 1
della legge n. 431 del 1985.
3. - Hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza sia il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sia la regione Sardegna.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ribadisce che l'ordine del
giorno impugnato non avrebbe natura meramente interpretativa della
legislazione statale, come vorrebbe, invece, la difesa regionale; la
parte interpretativa costituirebbe, a suo avviso, solo la premessa
per una inequivocabile affermazione di una competenza esclusiva della
regione ed una correlativa negazione del potere statale di
annullamento, rilevanti e sufficienti per l'elevazione del conflitto.
Il potere di annullamento ministeriale, anche secondo la
giurisprudenza del Consiglio di Stato, non potrebbe essere esercitato
senza la collaborazione della regione, il procedimento che lo
contempla costituirebbe fase integrativa del procedimento di
autorizzazione, di competenza della regione, e il suo termine
iniziale dipenderebbe proprio dalla comunicazione regionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottolinea, infine, che
per l'esecuzione da parte della giunta della delibera consiliare
sarebbe sufficiente una mera omissione e che ciò menomerebbe la
competenza statale, quanto meno sotto il profilo della certezza di un
suo pacifico e regolare esercizio.
4. - La regione Sardegna sostiene, a sua volta, che il ricorso
governativo avrebbe carattere di mera prevenzione, essendo stato
proposto senza che vi fosse alcun comportamento omissivo in materia
da parte della giunta e, per di più, in relazione ad un atto interno
all'organizzazione regionale. Nel caso di specie mancherebbe, poi,
anche il requisito dell'"incidenza certa ed attuale in ordine alla
competenza ritenuta lesa", presupposto essenziale perché possa
configurarsi un conflitto. Il difetto di attualità sarebbe, inoltre,
dimostrato, secondo la regione, dal comportamento tenuto
dall'Amministrazione regionale successivamente alla data di
approvazione dell'ordine del giorno impugnato; comportamento che
sarebbe comprovato da decreti di annullamento emanati dal Ministro
per i beni culturali e ambientali.
La regione Sardegna ribadisce, infine, l'infondatezza del ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché, se pure la
regione omettesse di comunicare al Ministero le autorizzazioni
paesaggistiche, ciò non determinerebbe una lesione della
attribuzioni statali. Infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1979,
dopo aver stabilito la definitività degli atti emanati dalla regione
nell'esercizio delegato di funzioni amministrative, dispone che sia
il Governo a decidere quali atti la regione sia tenuta a comunicare;
non essendo stata data attuazione a tale norma, non vi sarebbe, per
la regione, obbligo di comunicazione degli atti di autorizzazione
paesaggistica.
5. - Nel corso dell'udienza pubblica del 25 giugno 1996, nella
quale le parti hanno svolto oralmente le rispettive difese,
l'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha chiesto di poter depositare nuova documentazione. La
difesa della regione Sardegna si è opposta, sicché di tale
documentazione non è possibile tenere conto. Considerato in diritto
1. - Oggetto del conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, è l'ordine del giorno approvato dal
consiglio regionale della regione Sardegna con il quale si è deciso
di "considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio
delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e di
impegnare "la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti
con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la
prassi da ultimo seguita".
Dal contesto della delibera risulta chiaro che l'intendimento è
quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica
e, in particolare, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, delegate alle regioni, all'esercizio dei poteri
statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985,
n. 431 (annullamento da parte del Ministro per i beni culturali e
ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni
successivi alla relativa comunicazione); e ciò sulla premessa che
nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia
strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale
la regione è titolare di potestà legislativa esclusiva. Il
mutamento di prassi nei rapporti con il Ministero per i beni
culturali e ambientali al quale la giunta viene impegnata consiste,
evidentemente, nell'omettere la trasmissione dei provvedimenti
adottati al detto Ministero, così da impedire l'esercizio dei
controlli statali.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa della regione, secondo la quale un ordine del
giorno del consiglio regionale non sarebbe idoneo a ledere le
attribuzioni dello Stato, in quanto atto "interno", privo di
rilevanza nei confronti di queste e destinato ad esaurire i suoi
effetti nell'ambito delle relazioni politiche tra consiglio regionale
e giunta. Dagli artt. 47 dello statuto speciale e 33 del d.P.R. 22
maggio 1975, n. 480, risulterebbe infatti che l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alla regione spetterebbe alla giunta
ed al suo presidente, sicché, secondo questa prospettazione
difensiva, solo in conseguenza di provvedimenti imputabili agli
organi dell'esecutivo regionale, e non anche per effetto di ordini
del giorno votati dal consiglio, potrebbe prodursi una lesione delle
attribuzioni dello Stato.
3. - L'eccezione è infondata.
Si può consentire con la difesa della regione Sardegna che un
ordine del giorno del consiglio il quale impegni l'esecutivo
regionale ad assumere determinati comportamenti non crei un vincolo
giuridico "esterno"; tanto meno lo crea - si deve aggiungere - quando
si verta in materia di competenza amministrativa delegata, in
relazione alla quale sia previsto (art. 47 dello statuto) che il
potere di direzione spetti al Presidente della giunta, che deve
conformarsi alle istruzioni del Governo. L'attività successiva
dell'esecutivo regionale non sarebbe censurabile, sotto il profilo
della sua legittimità, solo perché esercitata in contrasto con
l'orientamento espresso dal consiglio regionale; altrimenti l'ordine
delle competenze fissato nell'art. 47 dello statuto ne risulterebbe
alterato: sarebbe infatti il consiglio e non il presidente della
giunta a dirigere - per di più in piena autonomia dallo Stato -
l'esercizio di tali funzioni.
E tuttavia, anche se insuscettibile di vincolare giuridicamente
l'esercizio dell'attività amministrativa della regione, un ordine
del giorno come quello in oggetto, con il quale la giunta venga
impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con
lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non può essere
considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse
stato adottato. Esso, in base alla regola statutaria secondo la
quale la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio, il
cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni (art. 37 statuto reg.
Sardegna), fa sorgere per la giunta e per il suo Presidente un
vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e,
trattandosi di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i
beni culturali e ambientali l'esercizio di qualsiasi potere in
materia, è astrattamente configurabile una menomazione
dell'attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo
esercizio.
Nella prospettazione del ricorrente, alla regione è infatti
richiesto, nella specie, l'adempimento di un dovere di informazione,
espressivo a sua volta del più generale dovere di leale
cooperazione.
Il dovere di lealtà, al quale devono essere improntati i rapporti
tra Stato e regione, trova la sua naturale sfera di incidenza proprio
là dove l'assetto delle competenze dei due enti comporti un
reciproco condizionamento delle funzioni, nel senso che il potere
spettante all'un soggetto non possa essere esercitato quando l'altro
non adempia ai propri compiti. Viene allora in gioco con il massimo
risalto la necessità di un permanente fattore di composizione di un
disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e
sull'articolazione delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro
interferenza e sul loro reciproco legame. Ed è questa la funzione
propria del principio di leale cooperazione, il quale opera pertanto
in una dimensione che è anche, se non prevalentemente,
politico-costituzionale, nel senso che qualifica, prima ancora delle
rispettive posizioni giuridiche dello Stato e della regione, il
contesto entro il quale devono svolgersi le relazioni tra i due enti.
Tale principio - alla cui osservanza non può certo sottrarsi il
consiglio regionale che, quale organo di rappresentanza politica
della regione, ne è, se possibile, ancor più strettamente avvinto -
può risultare leso anche in presenza di atti che, pur senza generare
alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non
abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera
del pregiuridico, ma vadano ad incidere, in quanto produttivi di un
vincolo - seppure meramente politico - sul contesto di lealtà e
trasparenza entro il quale devono appunto essere esercitate le
rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri.
Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, è
dunque idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente
attribuite allo Stato o alla regione, ed è nella specie evidente
l'interesse attuale dello Stato a che sia rimosso l'atto consiliare
in questione.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte ricordato che il paesaggio costituisce,
nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale che
trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella
cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni
e, in primo luogo, lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un
vincolo reciproco di cooperazione leale (sentenze n. 379 del 1994, n.
302 del 1988, n. 359 e n. 94 del 1985, n. 239 del 1982 e n. 141 del
1972).
Non può essere condivisa l'obiezione secondo la quale, vertendosi
in materia di funzioni amministrative delegate, i provvedimenti
relativi sarebbero da considerare definitivi e, in quanto tali, non
soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979,
n. 348.
Premesso che in relazione all'esercizio delle funzioni
amministrative delegate trova applicazione - in forza del rinvio
effettuato dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979 -
l'art. 33 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, che contempla poteri
statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte
degli organi regionali competenti, si deve rilevare che il regime
giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica è
definito esaustivamente dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.
431, il quale pone l'obbligo di comunicazione di tali provvedimenti
al Ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini
dell'esercizio dei poteri di controllo.
Questa Corte ha da tempo chiarito che i poteri ministeriali di cui
alla legge n. 431 del 1985 sono posti ad estrema difesa dei vincoli
paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina
qualificabile, per la diretta connessione con il valore
costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della
Costituzione), come norme fondamentali di riforma economico-sociale,
in conformità, del resto, alla esplicita e, in questo caso,
pertinente autoqualificazione contenuta nell'art. 2 della stessa
legge (sentenze n. 437 del 1991 e n. 151 del 1986).
Di fronte a una così lampante volontà di sancire un obbligo di
comunicazione - peraltro funzionale all'esercizio di poteri statali
di controllo - a carico di tutte le regioni, anche di quelle ad
autonomia speciale, non vale opporre - come fa la difesa della
regione - che il Governo della Repubblica non avrebbe proceduto alla
individuazione delle classi di atti da comunicare, ai sensi dell'art.
4 del decreto di attuazione del 1979: l'individuazione, in questo
caso, è puntualmente intervenuta ope legis. E come le disposizioni
legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri
ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o
sostituite da leggi regionali, così, a maggior ragione, non possono
essere violate dalla regione nell'esercizio di potestà
amministrative delegate. Tanto meno ne può essere resa dubbia
l'effettività dal consiglio regionale che, insieme agli altri organi
direttivi della regione, è destinatario di un dovere costituzionale
di lealtà verso lo Stato.
Non può quindi ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato -
positivamente fondata nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985 - che
sia tutelato il suo diritto ad ottenere informazioni finalizzate alla
protezione del paesaggio. Negare tale diritto, seppure in un atto non
giuridicamente vincolante del consiglio, che, in teoria, potrebbe
essere disatteso dall'esecutivo regionale senza conseguenze
pregiudizievoli sul piano della stretta legalità - al che peraltro
non sembra orientata la giunta regionale, nel caso di specie, stante
la dichiarazione di accoglimento dell'ordine del giorno, effettuata
dal suo rappresentante in consiglio (resoconto della seduta
antimeridiana del 27 luglio 1995 del consiglio regionale della
Sardegna) - significa, comunque, rendere incerto e aleatorio
l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla.
Al rilievo contenuto nella parte motiva dell'ordine del giorno che
ha fatto sorgere il conflitto, secondo cui i controlli statali in
materia di paesaggio sarebbero suscettibili di ritardare notevolmente
l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (come la
documentazione prodotta dalla difesa regionale dimostra essere talora
avvenuto), si deve rispondere che la regione non è sprovvista di
tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a
criteri di correttezza. Il principio di leale cooperazione non opera
infatti in modo unidirezionale: al dovere della regione di comunicare
immediatamente i provvedimenti adottati e la documentazione sulla
quale essi si fondano, corrisponde il dovere dello Stato di non
determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con
richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive,
suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali
interferenti con la tutela del paesaggio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione Sardegna, e per essa al
consiglio regionale, decidere di considerare definitivi, nei
confronti del Ministro per i beni culturali ed ambientali, i
provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative
delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad
adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare
al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
(Protezione delle bellezze naturali); e conseguentemente annulla
l'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna approvato
nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte