Sentenza n. 341/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.lgs. 153/1999
- art. 11d.lgs. 356/1990
- art. 1legge 461/1998
- art. 10legge 461/1998
usata come parametro
- art. 5d.P.R. 670/1992
citata
- art. 11legge 461/1998
- art. 25legge 461/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con
ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1 luglio
1999, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 22
del registro ricorsi 1999 e nel giudizio per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della deliberazione della giunta
regionale del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante
"Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 10 agosto 2000, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2000.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto
Adige e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1
luglio 1999 e depositato il 7 luglio 1999, ha sollevato in via
principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in
connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9,
e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, nella
parte in cui statuiscono la competenza statale, nella specie del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti di credito
regionali, ivi comprese le fondazioni bancarie.
Tali poteri di vigilanza - secondo l'assunto della ricorrente -
spetterebbero, di contro, alla Regione stessa in forza degli artt. 5,
numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in quanto tale disposizione assegna al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il potere di vigilanza sulle fondazioni, senza fare salvi i poteri
costituzionalmente garantiti della Regione Trentino-Alto Adige.
La ricorrente Regione muove dal presupposto che le fondazioni
conservino, almeno fino a quando mantengono la partecipazione di
controllo nella società bancaria conferitaria, la natura di enti
creditizi, in quanto "attratti" nell'orbita di questi ultimi, come,
d'altro canto, affermato dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 163 del 1995). Precisa, inoltre, che trattasi di
vigilanza tipicamente amministrativa esercitata sulla fondazione
titolare del pacchetto azionario di controllo della società bancaria
conferitaria, del tutto diversa dalla vigilanza sull'attività
bancaria di cui all'art. 51 e ss. del testo unico, spettante alla
Banca d'Italia;
i poteri connessi alla vigilanza, i cui atti sono stati
elencati nel decreto legislativo impugnato, si concretizzerebbero, in
sostanza, in provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di
credito; essi, in base alle norme di attuazione di cui all'art. 2 del
d.P.R. n. 234 del 1977, appartengono alla competenza propria della
Regione ricorrente quando si tratti di aziende di credito regionali,
nel senso precisato dalle stesse norme di attuazione.
In particolare, sottolinea la Regione ricorrente, l'elencazione
dell'art. 3 delle norme di attuazione è meramente esemplificativa di
una competenza estesa a tutti i provvedimenti relativi agli istituti
di credito in cui può estrinsecarsi la "vigilanza amministrativa"
sull'ente.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare, l'autorità resistente sottolinea che il decreto
legislativo n. 153 del 1999 ha dettato una nuova disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti e, diversamente dal
sistema di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990, non ha più
assegnato alle fondazioni il compito di amministrare le
partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie.
Esse potrebbero perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e
di promozione dello sviluppo economico, con espresso divieto
dell'esercizio delle funzioni creditizie ed esclusione di qualsiasi
forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretta o indiretta, ad altri enti con fini di lucro od a favore di
imprese di qualsiasi natura.
L'attuale configurazione istituzionale delle fondazioni
allontanerebbe tali soggetti dall'originaria matrice creditizia.
L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora la inconsistenza
dell'assunto della Regione ricorrente, secondo cui i poteri di
vigilanza sulle fondazioni affidati al Ministero del tesoro
coinciderebbero con i tipici provvedimenti riguardanti gli enti e le
aziende di credito, soggetti alla competenza regionale nel caso di
aziende di credito regionali; tuttavia, quando anche sussistesse
un'analogia tra le due sfere di attribuzione, queste insistono su
oggetti ontologicamente diversi, in guisa che la disciplina statale
giammai potrebbe ledere le competenze regionali.
Sottolinea, infine, l'Avvocatura resistente che i poteri di
vigilanza attribuiti al Ministero del tesoro sarebbero stati
configurati dal legislatore con riferimento all'istituenda autorità
di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del
libro I del codice civile.
In sostanza, il nuovo assetto normativo darebbe una diversa
configurazione giuridica alle fondazioni - che le sottrarrebbe dalla
sfera di attrazione delle aziende di credito - rompendo il vincolo
genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie
conferitarie. Si appaleserebbe, pertanto, inconferente, osserva
ancora l'Avvocatura resistente, il richiamo alla giurisprudenza
costituzionale, che aveva riconosciuto una "vis" attrattiva alle
aziende di credito nei confronti delle fondazioni, atteso che tale
descrizione era stata ispirata da una diversa regolamentazione
(d.lgs. n. 356 del 1990).
3. - In prossimità della data fissata per la pubblica udienza,
la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, con cui
confuta la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato tendente a
dimostrare l'eliminazione, in virtù delle innovazioni apportate dal
decreto legislativo n. 153 del 1999, del vincolo genetico e
funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie,
ravvisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995.
In particolare nella memoria si sottolinea come la titolarità di
una partecipazione di controllo in una s.p.a. implichi "naturaliter"
il potere di amministrare la partecipazione stessa. D'altro canto, il
decreto legislativo n. 153 del 1999 non ha eliminato il potere delle
fondazioni di amministrare le proprie partecipazioni di controllo
nelle società conferitarie, ancorché l'art. 30 dello stesso decreto
abbia abrogato l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990.
L'abrogazione si sarebbe, infatti, resa necessaria al solo fine di
evitare sovrapposizioni di disciplina, atteso che il contenuto degli
statuti è regolato dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999 (artt. 2, 3 e
4).
Ulteriore argomento a sostegno della persistenza di un vincolo
genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie
conferitarie è ravvisato dalla Regione ricorrente dal fatto che le
fondazioni continuano ad essere possibili titolari delle quote di
partecipazione del capitale della Banca d'Italia, qualora abbiano
provveduto alle modificazioni statutarie previste dalla legge [legge
n. 461 del 1998, art. 2, lettera m)].
La Regione rileva, infine, che proprio il persistente
collegamento fra le fondazioni e le società bancarie
giustificherebbe la competenza del Ministero del tesoro, giacché,
qualora si ritenesse reciso tale collegamento ancor meno si
legittimerebbe la competenza statale in luogo di quella della Regione
o della Provincia autonoma di Trento.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 10 agosto 2000 e depositato il 12 dello stesso mese, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione
Trentino-Alto Adige, chiedendo l'annullamento della deliberazione
della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla
giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante:
"Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano", per contrasto con l'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Espone, in fatto, l'autorità ricorrente che la Regione
Trentino-Alto Adige, in palese contrasto con la disposizione sopra
richiamata, ha in un primo momento inviato una richiesta di parere al
Ministero del tesoro, ai sensi delle norme di attuazione (art. 3 del
d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), al fine di poter provvedere
all'approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano. Successivamente, dopo il rifiuto del Ministero stesso ad
esprimere il parere richiesto e dopo l'invito da questi rivolto alla
fondazione medesima ad inviare il proprio statuto per la prevista
approvazione, la stessa Regione ha provveduto ad approvare il nuovo
statuto della richiamata fondazione.
La Regione avrebbe fondato tale suo potere sulla considerazione
che i poteri di approvazione degli statuti, affidati in via generale
al Ministero del tesoro dal decreto legislativo n. 153 del 1999,
integrerebbero i tipici provvedimenti riguardanti enti o aziende di
credito che lo statuto di autonomia affida alla competenza della
Regione stessa (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).
La stessa Regione, infatti, avrebbe ritenuto che tale competenza
possa estendersi anche alla fondazione di cui trattasi, possedendo
questa ancora una partecipazione di controllo sulla società bancaria
conferitaria che legittimerebbe la sussistenza dei citati poteri
regionali.
A supporto di tale convincimento riporta la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 163 del 1995) che aveva riconosciuto la
competenza della Regione all'approvazione delle modifiche dello
statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in virtù di
una "attrazione" di quest'ultima nell'orbita dell'ente creditizio.
Sennonché, osserva l'autorità ricorrente, anche nel previgente
ordinamento la giurisprudenza costituzionale non avrebbe ritenuto
sufficiente a determinare il nesso di funzionalità, che giustificava
l'effetto di attrazione, la semplice titolarità della partecipazione
di controllo se ad essa non si accompagnava l'attività di
amministrare la partecipazione della società conferitaria.
Viceversa, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo
n. 153 del 1999, a differenza del decreto legislativo n. 356 del
1990, non assegnerebbe più alle fondazioni il compito di
amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie
conferitarie, detenibili, peraltro, solo in via transitoria.
Ed invero, osserva il ricorrente, a titolo esemplificativo,
l'art. 30 del citato d.lgs. n. 153 del 1999 abroga espressamente
l'art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990 e, per quanto concerne le
partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie in
essere alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto
legislativo, queste possono continuare ad essere detenute, in via
transitoria, per il periodo di quattro anni, per essere poi dimesse.
In conclusione, la nuova configurazione istituzionale data alle
fondazioni dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 153 del
1999 non consentirebbe di ritenere tuttora esistente un vincolo
genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie
conferitarie, come ritenuto dalla precedente giurisprudenza, cui si
è fatto cenno.
Osserva, infine, l'autorità ricorrente che i caratteri assunti
dalla vigilanza, che il legislatore, nell'ambito della sua
discrezionalità, ha voluto affidare al Ministero del tesoro,
sarebbero stati concepiti con riferimento all'istituenda autorità di
controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro
primo del codice civile. Essa assumerebbe, infatti, i caratteri di
una vigilanza tipicamente amministrativa ed è funzionale alla
dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie
ancora detenute dalle fondazioni, tenuto conto che tali fondazioni
perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico.
5. - Si è costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
6. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,
la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, in cui
ribadisce le proprie conclusioni con argomentazioni adesive a quelle
formulate nella memoria depositata per il ricorso n. 22 del 1999. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, proposta in via
principale dalla Regione Trentino-Alto Adige e sottoposta all'esame
della Corte con un primo ricorso notificato il 1 luglio 1999 (r. ric.
n. 22 del 1999), ha per oggetto l'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs.
20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con
l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso
decreto legislativo. La questione è sollevata sotto il profilo che
la normativa denunciata assegna al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, nel
periodo transitorio, "finché ciascuna fondazione rimarrà titolare
di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società
bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di
dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o
accordi di qualunque tipo". È denunciato il contrasto con gli
artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale di cui
al d.P.R. n. 670 del 1972, nonché con le norme di attuazione emanate
con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, con violazione dei poteri
costituzionalmente spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige.
2. - Il conflitto di attribuzione è proposto dallo Stato nei
confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con un successivo
ricorso notificato il 10 agosto 2000, con cui viene impugnata la
deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688
(comunicata dalla giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno
2000), recante: "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano", per contrasto con l'art. 10, comma 1, del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, rivendicandone il relativo potere.
Il ricorso assume la spettanza allo Stato, a norma dell'art. 10,
comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, del potere di adottare
modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
e, conseguentemente, chiede l'annullamento della deliberazione della
giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 22 maggio
2000, n. 688, recante "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Bolzano" (r. confl. n. 37 del 2000).
3. - Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due
ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Ambedue i ricorsi hanno come punto comune il profilo della
spettanza del potere di vigilanza e di approvazione degli statuti
degli enti di credito regionali, ivi comprese le "fondazioni
bancarie", nel periodo transitorio fino alla entrata in vigore della
nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche
di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche
successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di
partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società
bancarie o si troverà in situazioni considerate similari dal
legislatore.
Durante questo periodo transitorio il potere di vigilanza
(amministrativo) e di indirizzo è stato affidato, in via generale,
al Ministero del tesoro dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153, con attribuzione specifica, tra l'altro, del potere di
autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione e di approvare,
al fine di verificare il rispetto degli scopi fissati dalla stessa
norma [art. 10, comma 3, lettere a) e c) in relazione al comma 2, del
d.lgs. n. 153 del 1999], le modificazioni statutarie delle fondazioni
anzidette.
L'anzidetto decreto legislativo attribuisce una competenza
generale di vigilanza (amministrativa), al Ministero del tesoro,
senza alcuna salvezza delle previsioni degli specifici poteri in
precedenza riconosciuti alle Regioni a statuto speciale in ordine a
taluni istituti di credito considerati di interesse regionale o
locale. Tale interpretazione, del resto, è stata fatta propria dallo
Stato e dallo stesso Ministero del tesoro, che hanno sostenuto
l'applicabilità della disposizione anche rispetto ad una fondazione
che abbia conferito un istituto di credito regionale del
Trentino-Alto Adige (nella specie Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano).
4. - Preliminarmente, deve essere posto in rilievo che la nuova
normativa degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non può legittimamente avere
l'effetto di eliminare le specifiche competenze statutariamente
attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in relazione
all'ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale
contemplati dall'art. 5, numero 3, dello statuto speciale. Nella
competenza regionale rientrano una serie di provvedimenti
riguardanti, secondo la specificazione contenuta dalle relative norme
di attuazione [art. 3, primo comma, lettera d), del d.P.R. 26 marzo
1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle
aziende di credito a carattere regionale"], anche le approvazioni di
modifiche statutarie di detti enti (v. sentenza n. 135 del 1984). La
sottrazione di competenze, affidate alla Regione e fissate secondo la
tipologia dei provvedimenti determinati dalle predette norme
speciali, non poteva avvenire correttamente sul piano costituzionale,
se non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle norme
di attuazione dello statuto speciale.
Dette norme di attuazione sono dotate di forza prevalente su
quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del
1985 e n. 151 del 1972).
Infatti le norme di attuazione dello statuto speciale si basano
su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente
e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del
1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto
a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica"
(sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160
del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di
attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza,
sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi,
negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984;
n. 151 del 1972).
Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia
speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo
disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum
legem, non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di
integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa
che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza
alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto
del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984;
n. 20 del 1956).
5. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Regione Trentino-Alto Adige è infondata. Le disposizioni denunciate,
in quanto non contengono nella loro formulazione letterale alcuna
disposizione espressa circa l'applicabilità anche alla Regione
Trentino-Alto Adige, [per quanto riguarda le ipotesi contemplate
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in
materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere
regionale], possono essere interpretate - conformemente a
Costituzione - nel senso che rimane salvo l'esercizio degli specifici
poteri regionali (e provinciali) previsti dallo statuto speciale di
autonomia e dalle relative norme di attuazione.
In altri termini prevale l'interpretazione, secondo cui,
l'anzidetta legge ordinaria (decreto legislativo e relativa legge di
delega) non abbia toccato (per mancanza di forza abrogatrice) le
norme costituzionali statutarie e le relative norme di attuazione
dello statuto speciale, con la conseguenza che devono considerarsi
immutate le attribuzioni previste dalle norme di attuazione dello
statuto speciale a favore della stessa Regione.
Giova chiarire, a questo riguardo, che non tutte le competenze di
vigilanza sulle predette fondazioni (fondazioni di origine bancaria o
c.d. fondazioni bancarie) affidate in via transitoria al Ministero
del tesoro sono soggette alla predetta interpretazione adeguatrice,
poiché questa riguarda solo quelle competenze incompatibili con i
poteri (provvedimentali o partecipativi) specificamente attribuiti
alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale e relative
norme di attuazione in ordine agli enti di credito di interesse
regionale. Allo stesso modo non risultano precluse in via assoluta
funzioni statali di coordinamento e di indirizzo, purché esercitate
secondo le procedure ed entro i limiti previsti per i rapporti tra
Stato e Regione ad autonomia speciale.
In conclusione l'asserito contrasto costituzionale può essere
superato, a questo riguardo, con una interpretazione adeguatrice
conforme a Costituzione.
6. - Quanto al conflitto di attribuzione, l'anzidetta
interpretazione conforme a Costituzione non esime dalla verifica se
la previsione dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione comprenda anche le fondazioni conferenti di enti creditizi
regionali e, nel periodo transitorio, connesse (al sistema bancario)
per origine e titolarità di partecipazioni rilevanti in detti enti
creditizi.
Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri
di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il
conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre
1990, n. 356), deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente
creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna
giustificazione di attribuzione di poteri allo stesso Ministero del
tesoro. Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un vincolo
genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie
conferitarie in presenza di partecipazione e degli altri presupposti
previsti per l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza
sulle anzidette fondazioni.
In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a
verificarsi solo al compimento della trasformazione sia con la
dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria
conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia
con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione. Le
fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura
di persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
sono rimessi alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal
combinato disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153).
D'altro canto, le modifiche statutarie devono essere operate
mediante l'applicazione delle regole proprie della natura dell'ente
in base alle funzioni e agli scopi previsti dallo statuto in vigore
prima delle stesse modifiche e quindi con l'esercizio delle
competenze della Regione Trentino-Alto Adige attualmente previste per
gli istituti di credito a carattere regionale. Ed anzi, dopo le
modifiche statutarie si porrà il problema del coordinamento con il
nuovo regime delle persone giuridiche private e delle trasformate
istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con
personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in
relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la
fondazione (ex bancaria) e alle materie di competenza (esclusiva o
concorrente) regionale (o provinciale).
Sono, infatti, destinati ad assumere particolare rilevanza nel
regime civilistico e statutario delle predette fondazioni sia gli
scopi non lucrativi, di utilità sociale e promozione dello sviluppo,
sia l'attività che concretamente sarà svolta secondo le previsioni
statutarie, in settori considerati rilevanti dal legislatore. In tale
modo si tende a rivitalizzare le originarie finalità di
"beneficenza" e di "carità" aggiornate con profili attuali di
assistenza e solidarietà nei più svariati settori di sviluppo
scientifico, culturale, ambientale, sanitario ed anche economico. Di
modo che sarà innegabile un collegamento con il territorio e con i
profili che potranno interagire con le competenze regionali.
7. - Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva
separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni
anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di
partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27 del d.lgs.
17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilità previste
per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società
bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del
d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di
adozione del nuovo statuto).
8. - Sulla base delle predette considerazioni risulta la
infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dallo
Stato contro la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto nella fase
transitoria e nell'attuale configurazione delle fondazioni c.d.
bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della
Regione anzidetta di approvazione dello statuto previsti per gli enti
creditizi a carattere regionale. Infatti in detta fase l'approvazione
(e le modifiche) dei predetti statuti deve avvenire secondo le
previsioni delle norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende
di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234) e
quindi con provvedimento regionale, sentito il Ministero del tesoro.
Nella specie considerata era stato dalla Regione richiesto al
Ministero del tesoro il parere, cui era seguito un rifiuto
rivendicando il Ministero il potere di approvazione.
Pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione non può
essere accolto, e deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per
esso al Ministro del tesoro, approvare le modifiche statutarie della
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10,
comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3,
dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli
artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R.
31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di
credito a carattere regionale", con il ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le
modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte