Sentenza n. 342/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 64legge 833/1978
citata
- art. 2legge 833/1978
- art. 3legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo
comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia
riapprovata il 5 marzo 1990 avente per oggetto: "Disciplina
dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del
personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
giugno 1980, n. 72", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1990, depositato in
cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro
ricorsi 1990;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 28 marzo 1990, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma,
della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante
"Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.
64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
giugno 1980, n. 72".
Rileva il ricorrente che con il provvedimento in esame
(riapprovato nel testo già rinviato dal Governo con telegramma del
27 ottobre 1989) la Regione intende dare una definitiva sistemazione
alla posizione del personale degli Istituti privati psichiatrici
convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle
uu.ss.ll. in virtù di due successive leggi regionali,
rispettivamente n. 72 del 1980 e n. 33 del 1985. In particolare,
l'art. 1 della legge intende inquadrare direttamente nei ruoli
nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale
privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la normativa della
legge statale n. 207 del 1985 (c.d. legge di sanatoria), con la
quale il legislatore statale ha previsto l'immissione diretta nei
ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate
date e con determinati requisiti, in servizio presso le uu.ss.ll.
medesime, in posizione di "precariato".
Le altre norme del provvedimento concernono la possibilità per il
predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui
attualmente opera (art. 2), nonché la possibilità di sostenere
concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non
viene fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. ai sensi dell'art. 1
della legge (art. 4).
Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente
che - come già rilevato nel citato telegramma di rinvio - l'art. 1
reca un assorbente motivo di illegittimità laddove prevede
l'applicazione - come sopra accennato - della legge n. 207 del 1985
al personale ivi contemplato, che non ha tuttavia i requisiti da essa
previsti, con particolare riferimento all'anzianità di servizio
fissata dall'art. 3 della legge statale medesima.
Mentre infatti quest'ultima norma ha chiaramente previsto, oltre
ad altri requisiti, che il personale privato con rapporto
convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31
dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale
anzianità di servizio dalla data del trasferimento alle uu.ss.ll.
delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioè,
presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge
regionale n. 33 del 1985 (giugno 1985), che ha appunto contemplato
tale trasferimento.
Pertanto, l'Avvocatura deduce l'illegittimità costituzionale
della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle norme
di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo
di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della legge n.
207 del 1985.
Ove poi si dovesse ritenere che l'applicabilità al personale in
argomento della legge n. 207 trovi la sua causa giuridica nell'art.
5, terzo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, dovrebbe
dedursi incidentalmente, prosegue il ricorrente, l'illegittimità
costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dei principi
stabiliti nella ripetuta legge statale n. 207 (art. 3), con
riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Infine, il ricorrente osserva che nel telegramma di rinvio sono
stati sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara
formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisa quale sia la
"deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso;
l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente
estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le
disposizioni della legge regionale n. 7 del 1983, che riguarda solo
gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria
riqualificazione. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge
della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina
dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del
personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
giugno 1980, n. 72". In particolare, le censure concernono:
a) l'art. 1, nella parte in cui dichiara applicabili le norme
della legge (statale) 20 maggio 1985, n. 207 (in tema di
inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del
personale non di ruolo delle uu.ss.ll.) al personale degli Istituti
psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici
pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n.
72, "in servizio alla data di trasferimento alle uu.ss.ll. delle
funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica"; la norma violerebbe,
ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della citata legge n. 207 del
1985, in quanto l'anzianità di servizio da essa richiesta - la cui
decorrenza è da ricondurre al 19 giugno 1985, data di entrata in
vigore della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, che ha appunto
operato il trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni relative
all'assistenza psichiatrica - è difforme da quella stabilita da
detta norma statale (da ritenere norma di principio), la quale
dispone che il personale dovesse essere in servizio non di ruolo
"alla data del 31 dicembre 1983";
b) l'art. 2, secondo comma, in quanto, nello stabilire che il
personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso
sedi non richieste può chiedere di essere assegnato a dipartimenti
di salute mentale con posti vacanti in organico "anche in deroga alle
percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 33", non precisa l'entità di tale
deroga;
c) l'art. 3, secondo comma, in quanto estende al personale non
di ruolo di cui alla legge impugnata, con qualifica di infermiere
psichiatrico, le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, la
quale invece riguarda soltanto gli infermieri di ruolo.
2. - La questione relativa all'art. 1 (da limitare al solo primo
comma, in base alla prospettazione del ricorrente) è fondata.
In materia di status giuridico del personale delle unità sanitarie
locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare
norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo
comma, della Costituzione); e questa Corte ha varie volte ritenuto
che la riserva allo Stato di tale materia è giustificata da evidenti
esigenze di uniformità di disciplina (cfr. sentt. nn. 1061 e 1127
del 1988, 122, 181 e 308 del 1990). In particolare, la Corte ha già
avuto modo di sottolineare (v. la citata sent. n. 1061 del 1988) che
risponde pienamente alle indicate esigenze il fatto che ai fini
dell'inquadramento in ruolo del personale di cui trattasi si faccia
riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli
interessati, con conseguente inderogabilità degli stessi da parte
delle regioni.
Ciò posto, è evidente che le condizioni prescritte dalla legge
n. 207 del 1985 affinché il personale in essa considerato possa
usufruire in via transitoria dell'inquadramento straordinario in
ruolo non possono essere modificate dalle regioni e che, in
particolare, non può essere derogato il requisito dell'anzianità di
servizio, ancorandone la decorrenza ad una data successiva a quella
stabilita in detta legge.
Ora, la norma censurata richiede ai fini dell'applicabilità della
legge n. 207/85 al personale in essa contemplato, che lo stesso fosse
in servizio ad una data diversa e posteriore a quella indicata
nell'art. 3 della legge stessa, articolo cui in particolare fa
riferimento il ricorrente e che consente l'inquadramento a domanda
del personale - diverso da quello "incaricato" di cui agli articoli
precedenti - che fosse in servizio non di ruolo, compreso quello a
rapporto convenzionale, presso strutture, presidi o servizi delle
uu.ss.ll. alla data del 31 dicembre 1983; ciò chiaramente esorbita
dai limiti propri della potestà legislativa di attuazione (e non
concorrente, come sembra ritenere l'Avvocatura dello Stato)
attribuita, come detto, alle regioni nella materia de qua.
Né a diversa conclusione può condurre il richiamo effettuato
dalla norma in esame all'art. 5, terzo comma, della legge regionale
22 maggio 1985, n. 33, la quale ha operato, fra l'altro, il
trasferimento (provvisorio, in attesa dell'espletamento dei concorsi)
alle unità sanitarie locali del personale degli Ospedali
psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici
pubblici con precedente legge regionale. Va, infatti, osservato che
la norma richiamata, che dispone l'applicabilità al detto personale
del decreto-legge n. 672 del 1984, convertito in legge 15 dicembre
1984, n. 835 (recante proroga degli incarichi del personale delle
uu.ss.ll.), non appare di per sé idonea ad eliminare l'accertata
difformità dell'impugnato art. 1, quanto all'anzianità di servizio
richiesta, rispetto alla sopra indicata norma statale.
3. - Le questioni concernenti gli artt. 2, secondo comma, e 3,
secondo comma, sono inammissibili.
Mentre, infatti, quanto alla censura relativa all'art. 1, la
espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma
statale ritenuta violata appare sufficiente a far sì che la regione
fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa,
nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro
costituzionale in ipotesi leso (cfr., da ultimo, sentt. nn. 561 del
1989, 100 e 122 del 1990), i rilievi concernenti le altre norme ora
in esame si limitano a denunciare più che altro difetti di chiarezza
delle norme stesse, o di coordinamento con altre disposizioni
regionali precedenti, e comunque non contengono elementi idonei a
cogliere il livello costituzionale delle censure.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante
"Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.
64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
giugno 1980, n. 72";
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della
Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte