Sentenza n. 342/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 56Ordinamento penitenziario
- art. 19legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e successive
modifiche promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal
Magistrato di sorveglianza di Trento sull'istanza proposta da Moser
Ivano iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 gennaio 1991, il magistrato di
sorveglianza di Trento ha denunciato - in riferimento all'art. 3
Cost. - l'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento
penitenziario), nella parte in cui detta norma (nel testo modificato
dall'art. 19 l. 1986 n. 663) - subordinando il beneficio della
remissione del debito per spese di giustizia (oltreché alle attuali
disagiate condizioni economiche dell'istante) alla "regolare
condotta" tenuta nel corso della esecuzione della pena - ne rende, in
concreto, impossibile la concessione ai condannati nei cui confronti
la seconda condizione non sia valutabile per non avere essi scontato
alcun periodo di carcerazione.
Premesso che tale situazione si era verificata nella specie nei
riguardi del richiedente Ivano Moser (il quale aveva fruito della
sospensione condizionale di una pena detentiva inflittagli dal
Tribunale di Trento), dal che appunto la rilevanza della sollevata
questione, ha argomentato il giudice a quo, in punto di non manifesta
infondatezza della questione medesima, che proprio i soggetti
(presumibilmente) più meritevoli - i quali per la non gravità del
reato commesso, per la minore loro pericolosità sociale o per altra
qualsivoglia ragione, non abbiano sofferto un periodo di carcerazione
(né a titolo cautelare né di espiazione di pena) - sembrerebbero
ingiustamente ed irragionevolmente discriminati dalla disposizione
impugnata, rimanendo inderogabilmente costretti a pagare somme (come
nella specie) anche ingenti, pur in presenza di precarie condizioni
economiche e di una onesta condotta di vita, in contrasto con la
finalità di reinserimento sociale che l'istituto della remissione
delle obbligazioni civili per spese di giustizia è deputato
viceversa ad agevolare.
Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata - in relazione all'art. 3 della
Costituzione - questione di costituzionalità dell'art. 56 della
legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come
modificato dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui -
subordinando il beneficio della remissione del debito per spese di
giustizia (oltreché alle attuali disagiate condizioni economiche del
condannato) alla "regolare condotta" tenuta nel corso dell'esecuzione
della pena - ne rende, in concreto, impossibile la concessione ai
condannati nei cui confronti la seconda condizione non è (come nella
specie) valutabile, per non avere essi scontato alcun periodo di
carcerazione, né a titolo cautelare, né di espiazione della pena.
2. - Va premesso che la norma all'evidenza persegue un duplice
obiettivo, insito nell'essere il beneficio della remissione del
debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere
condizionato alla ricorrenza del duplice presupposto della "regolare
condotta" tenuta dal condannato, e delle sue "disagiate condizioni
economiche". È infatti identificabile innanzi tutto una finalità
premiale per la "regolare condotta" dal condannato, indice di
ravvedimento e di avvenuto recupero. Concorre poi con essa una
finalità di agevolazione del reinserimento sociale realizzata con la
rimozione della difficoltà di ordine economico in cui altrimenti
verrebbe a trovarsi il condannato in ragione delle sue "disagiate
condizioni economiche".
3. - Questi essendo presupposti e finalità del beneficio,
consegue che, secondo la piana esegesi della norma, (condivisa da
dottrina e giurisprudenza), non può risultare verificata una delle
due condizioni del beneficio nel caso in cui il condannato non abbia
sofferto alcun periodo di carcerazione preventiva, né debba
scontarne per aver ottenuto la sospensione condizionale della pena o
per altra qualsivoglia ragione.
Non di meno però anche per costui, ove versi in disagiate
condizioni economiche, si pone - non diversamente che per il
condannato che abbia subito un periodo di carcerazione - l'esigenza
di evitare che la necessità di dover far fronte al pagamento delle
spese processuali, talora ingenti, possa interferire negativamente,
se non addirittura compromettere, il ravvedimento dello stesso.
4. - Né può ritenersi che la concorrente finalità premiale
dell'istituto presupponga indefettibilmente l'osservazione della
condotta tenuta dal condannato in stato di detenzione, così come
richiede la norma impugnata riferendosi all'ultimo comma dell'art.
30- ter dell'ordinamento penitenziario (secondo cui " la condotta dei
condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la
detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e
correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate
negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali").
Lo stesso legislatore del 1986, nell'apportare modifiche
all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha
infatti già previsto (al terzo comma del nuovo testo dell'art. 47
dell'ordinamento penitenziario cit.) la possibilità che, in luogo
dell'osservazione della personalità del condannato condotta in
carcere, si tenga conto - in caso di un previo periodo di custodia
cautelare - del (successivo) comportamento tenuto dallo stesso in
libertà: comportamento che deve esser tale da consentire il giudizio
prognostico dell'utilità del provvedimento di affidamento in prova
al fine della rieducazione del condannato e della prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati. Nel caso poi dell'affidamento
in prova del tossicodipendente od alcooldipendente (art. 47- bis l.
663/86) si prescinde del tutto dal presupposto di un previo periodo
di carcerazione.
Questo sviluppo normativo è stato, del resto, portato ad
ulteriori e più avanzate conseguenze dalla sentenza n. 569 del 1989
di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47, terzo comma, cit., nella parte in cui non prevede che,
"anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o
custodia cautelare", il condannato possa essere ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle
altre condizioni, abbia serbato (in libertà, quindi) un
comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole
di cui al secondo comma del medesimo articolo. La Corte ha in
particolare evidenziato che "la pur imprescindibile valutazione della
personalità (del condannato) può essere più opportunamente
condotta in libertà": considerazione questa ribadita anche nella
successiva ordinanza n. 303 del 1990.
5. - D'altra parte l'affievolirsi dell'ancoraggio dell'osservazione
della condotta del condannato ad un periodo di detenzione risulta
come conseguenza di quella giurisprudenza della Corte di cassazione,
che ritiene sufficiente per l'applicabilità del beneficio della
remissione il fatto che il condannato, pur non dovendo scontare la
pena inflittagli perché condonata od estinta per altra causa, abbia
sofferto un periodo di carcerazione preventiva, periodo che potrebbe
essere anche di durata ridottissima, sicché - mutuando il rilevo
già espresso da questa Corte nella citata sentenza n. 569 - "anche
un solo giorno di custodia cautelare potrebbe essere ritenuto
sufficiente, in presenza delle altre condizioni, a giustificare
l'ammissione" al beneficio de quo.
6. - Risulta quindi irragionevolmente discriminatoria la
preclusione della remissione delle spese di giustizia - per la quale
peraltro la finalità di agevolazione del ravvedimento e del recupero
sociale fa aggio su quella premiale, questa invece maggiormente
(ancorché non esclusivamente) rilevante nella diversa fattispecie
della remissione delle spese di mantenimento in carcere - nei
confronti di quei condannati che - per non aver sofferto (in ragione
della non gravità del reato commesso, della minore loro
pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) alcun periodo di
carcerazione (né a titolo di custodia cautelare, né di espiazione
di pena) - appaiono maggiormente meritevoli di un'agevolazione
economica che, seppur nella limitata portata dell'istituto, li ponga
al riparo da possibili spinte criminogene (soprattutto di
microcriminalità) che potrebbero insorgere nel momento di
difficoltà economica conseguente alla riscossione da parte dello
Stato delle spese di giustizia, riscossione altrimenti sospesa
soltanto in caso di insolvibilità del condannato.
Nella parte e per le ragioni indicate, la norma impugnata va
perciò dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione
dell'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della l. 26
luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato
dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) - nella parte in cui non prevede
che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena
o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le
spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle
"disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una
"condotta regolare".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte