Sentenza n. 342/1994
Altra decisione · depositata il 25/07/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 13legge 400/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
l'11 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 (Direttiva ai
Commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400) ed iscritto al n. 41 del registro
conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Lombardia ha sollevato, per violazione degli artt.
5, 117, 118, 124, 125 e 127 della Costituzione, conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento dei
paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1. della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993
(Direttiva ai commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400);
L'art. 13, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede
l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio sulle funzioni
e le attività dei Commissari di Governo indicate dallo stesso art.
13, nelle lettere da a) a f). Parte della direttiva impugnata attiene
alle competenze statali e ai rapporti interni all'amministrazione
statale; altre prescrizioni toccano invece il coordinamento e la
collaborazione tra organi e amministrazioni statali e amministrazioni
regionali.
Il paragrafo 1.1 parla indiscriminatamente di "unità d'indirizzo"
da assicurare a livello regionale ad opera del Commissario del
Governo; ma l'unità d'indirizzo vale per l'attività amministrativa
degli apparati dello Stato, e ad essa si riferisce la potestà di
direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 95, primo
comma, della Costituzione), mentre la Regione ha autonomia politica e
persegue, anche nell'attività amministrativa, propri indirizzi,
definiti o vincolati dalle leggi e dai programmi regionali: vi è,
dunque, un'istanza di coordinamento fra lo Stato e la Regione
nell'ambito del principio di leale collaborazione, e non l'obbligo di
uniformità agli indirizzi dello Stato.
La Regione censura anche il riferimento, contenuto nel paragrafo
1.1, all'adeguatezza dell'azione amministrativa, che porterebbe a
valutazioni discrezionali non limitate al canone costituzionale del
buon andamento e, perciò, potenzialmente invasive della sfera di
autonomia regionale.
L'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali è
assunta dalla direttiva come uno dei fini dell'attività di
coordinamento del Commissario, ma in questo modo si prefigura
un'interferenza del Commissario nell'attività amministrativa
regionale attuativa dei programmi, ben al di là delle funzioni di
raccordo demandategli dalla Costituzione e dalla legge.
Quanto al paragrafo 1.2, il previsto invio al Commissario dei
progetti legislativi e di altri atti deliberativi della Regione
determinerebbe una sorta di controllo preventivo su tali
deliberazioni, in contrasto con la disciplina costituzionale dei
controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi della Regione
(artt. 127 e 125 della Costituzione).
Secondo il paragrafo 1.3, il Commissario cura l'esecuzione delle
delibere del Consiglio dei Ministri e degli atti ministeriali, in
sostituzione degli organi regionali inattivi: previsione generica che
- se dovesse intendersi nel senso di fondare un potere sostitutivo
degli organi regionali in casi e con modalità non stabiliti dalla
legge - sarebbe illegittima per violazione del principio di legalità
sostanziale, nonché delle regole di competenza, procedurali e
sostanziali, che questa Corte ha affermato in tema di esercizio dei
poteri sostitutivi.
Riguardo al paragrafo 2.4, la ricorrente teme che l'inciso
relativo alla convocazione dei rappresentanti di altre pubbliche
amministrazioni possa riferirsi, illegittimamente, alle Regioni.
Il paragrafo 3 della direttiva disciplina la convocazione delle
riunioni di coordinamento, conferendone il potere al Commissario (n.
3.1.); ma in base all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 400
del 1988, spetta al Presidente della Regione presiedere, e dunque
convocare, dette riunioni. Il paragrafo 3.2, poi, subordina la
convocazione dei rappresentanti degli enti locali all'intesa tra il
Commissario e il prefetto della provincia interessata sì che il
Commissario, oltre a convocare le riunioni, potrebbe invitare tali
soggetti senza intesa preventiva col Presidente della Regione.
Il paragrafo 3.4. contempla la stipula di accordi a conclusione
delle riunioni di coordinamento, trasformate in qualcosa di simile
alle "conferenze di servizi", ma senza alcuna disposizione
legislativa a fondamento: di qui, la denunziata violazione del
principio di legalità sostanziale, dal momento che si è piegato
l'istituto delle riunioni di coordinamento (art. 13, comma 1, lett.
h), legge n. 400 del 1988) a un utilizzo improprio. In caso di
mancato accordo, può essere convocata, questa volta d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale, la Conferenza Stato-Regioni
(paragrafo 3.5.). Ma i problemi del coordinamento fra amministrazioni
statali e amministrazione regionale, nel territorio di una singola
Regione, coinvolgono l'autonomia della singola regione - soggiunge la
ricorrente - e non possono essere risolti con deliberazioni della
Conferenza, che interviene solo su questioni riguardanti, di massima,
tutte le Regioni.
Il paragrafo 5.1. concerne l'acquisizione e la trasmissione
d'informazioni, e contiene un accenno alle aziende regionali che
sembrerebbe legittimare il Commissario ad acquisire direttamente
flussi informativi da queste ultime, anziché dalla Regione: anche il
coordinamento informativo deve però rispettare l'autonomia
regionale, e gli elementi informativi delle amministrazioni
dipendenti dalla Regione devono essere acquisiti per il tramite
istituzionale del Presidente della Regione.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'infondatezza del ricorso.
L'Avvocatura afferma che l'art. 13, comma 1, della legge n. 400 del
1988, ha inteso dare spessore all'istituto del Commissario di
Governo, superando la strettoia nella quale si era trovato a seguito
dell'appiattimento sulle funzioni di controllo. Il Governo,
nell'adottare la direttiva che è occasione del conflitto, ha
effettuato con prudenza e misura un'operazione di ricomposizione dei
dati normativi esistenti, senza valorizzare, ad esempio, il primo
periodo dell'art. 67 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Non è un caso, infatti, che la direttiva sia stata emanata dopo che
il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, ha drasticamente
ridotto l'area del controllo di legittimità: la commissione di
controllo è stata ridimensionata e con essa la funzione del
presiederla. Di qui, la necessità di "ritornare" all'art. 124 della
Costituzione: l'ordinamento regionale (e, a fortiori, un eventuale
sistema federale) può funzionare soltanto in presenza di idonei
strumenti istituzionali di coesione, tra i quali va annoverato il
Commissario del Governo.
La doglianza dello Stato esamina, quindi, le singole censure mosse
dalla Regione ricorrente.
Con riguardo al paragrafo 1.1, si ritiene "sostanzialmente
separatista" la doglianza sull'inciso relativo all'unità di
indirizzo, giacché la garanzia delle Regioni - che non sono
espressione di altrettanti ordinamenti a sé stanti - risiede nel
rispetto della legge costituzionale ed ordinaria da parte di tutti i
soggetti pubblici. D'altronde, di unità di indirizzo (tra Regione ed
enti locali) parla la sentenza n. 348/1993 di questa Corte.
Il passaggio sull'"adeguatezza dell'azione amministrativa"
duplica, nella sostanza, quello sul buon andamento della pubblica
amministrazione. Circa l'"attuazione coordinata dei programmi statali
e regionali", la direttiva invece non prevede che gli interventi
sostitutivi siano devoluti al Commissario, poiché tale organo è
chiamato soltanto a segnalare l'approssimarsi di scadenze, a esortare
mediante il dialogo e a informare il Presidente del Consiglio sullo
stato dei lavori. Prima che infondata, la censura sarebbe perciò
inammissibile per carenza di interesse sostanziale della ricorrente.
Il paragrafo 1.2. non introduce un nuovo controllo sugli atti, ma
assicura un'informazione "in tempo reale" del Commissario.
Sui paragrafi 1.3. e 2.4, la ricorrente prospetta un dubbio più
che una censura: la direttiva, infatti, non ha inteso contraddire in
alcun modo i noti e ripetuti insegnamenti di questa Corte sui poteri
sostitutivi in caso di inerzia degli organi regionali.
Per quanto concerne il paragrafo 3.1, la ricorrente rivendica al
Presidente della Giunta il potere di convocare le "riunioni di
coordinamento", appellandosi all'art. 13, comma 1, lett. b) della
legge n. 400 (in base al quale le riunioni sono presiedute dal
Presidente della Regione). Nella funzione di presiedere la riunione,
però, non rientra il potere di convocarla né quello di fissare
l'ordine del giorno e di stabilire le persone da invitare. Né vale
il richiamo a quanto previsto, nel successivo paragrafo 3.2. circa le
intese tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia
interessata per far partecipare i rappresentanti degli enti locali
(di modo che vi dovrebbe essere, a fortiori, intesa con il Presidente
della Giunta regionale), poiché nessun argomento potrebbe desumersi
da tale previsione, essendo invero opinabile la "riserva" del livello
locale a un organo, come il prefetto, non previsto dalla
Costituzione.
Il paragrafo 3.4. avrebbe trasformato le riunioni di coordinamento
in qualcosa di simile alle conferenze di servizi: in realtà, la formula adottata (che richiama la nozione di accordo) esprime, secondo
l'Avvocatura, un livello minimo di valenza giuridica, al di sotto
della quale vi sarebbe la non vincolatività degli accordi stessi.
Quanto al paragrafo 3.5, la Regione contesta che la Conferenza
Stato-Regioni possa definire questioni che non sono state risolte
mediante accordo ex paragrafo 3.4. La direttiva non poteva certo
modificare l'art. 12 della legge n. 400, e la Conferenza potrà
essere consultata, ove occorra, ai sensi del comma 5, lett. c), di
detto articolo: il che costituisce filtro idoneo per separare
questioni "di massima" da quelle attinenti a una singola Regione; fra
l'altro, la proposta di convocazione della sessione deve essere
formulata d'intesa con il Presidente della Regione.
Il paragrafo 5.1, infine, concerne soltanto l'acquisizione di
flussi d'informazione: una richiesta diretta contrasterebbe, al più,
con regole di correttezza, senza compromettere minimamente
l'autonomia regionale, a meno che non si voglia configurare un
assurdo "segreto di Regione". Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha impugnato, con ricorso per conflitto
di attribuzione, alcuni paragrafi della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 (nn. 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.4, 3.5, 5.1.), reputandoli lesivi dell'autonomia regionale e
specificamente degli artt. 5, 117, 118, 124, 125 e 127 della
Costituzione.
Prima di esaminare le singole censure, appare necessaria una
considerazione preliminare sul ruolo del Commissario del Governo,
quale risulta definito dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il Commissario svolge un ruolo di rappresentanza dello Stato nel
territorio regionale ed è strumento del coordinamento, su base
paritaria, delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato con
quelle regionali. Assolve, altresì, compiti di trasmissione delle
informazioni da e verso la Regione (da ultimo, v. la sentenza n.
359/1993).
Il principio di leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni
rappresenta la cornice generale nella quale inserire la tematica dei
poteri commissariali (e, in particolare, quella dei flussi di
informazione: sentenza n. 497/1992) al fine di evitare sia indebite
ingerenze nella sfera d'autonomia della Regione, con lesione della
sua potestà di autorganizzazione, sia nuovi "steccati" fra lo Stato
e gli enti autonomi, quando deve affermarsi un'istanza di
cooperazione volta al più efficiente esercizio delle rispettive
attribuzioni.
In questa ottica vanno riconosciuti al Commissario poteri
d'impulso (sentenza n. 218/1993), di acquisizione della
documentazione legislativa regionale (sentenza n. 497/1992), di
promozione di conferenze e riunioni, e in genere di iniziative
finalizzate al coordinamento paritario, anche se non destinate a
tradursi in atti formali. Il Commissario può inoltre avanzare
proposte nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in
vista dell'adozione di atti di indirizzo e di coordinamento (sentenza
n. 242/1989). Ma ciò che più rileva è che il Commissario del
Governo - strumento, come si è detto, del coordinamento su base
paritaria delle funzioni amministrative statali con quelle regionali
- non ha poteri sostitutivi nei confronti delle attività
amministrative di competenza regionale. Siffatti poteri possono
essere attribuiti soltanto a organi di Governo, e tali non sono i
Commissari (sentenze nn. 43/1992, 386/1991, 117/1988).
2. - Sulla base di queste indicazioni generali, occorre procedere
all'esame delle singole censure.
La Regione Lombardia impugna, innanzitutto, il paragrafo 1.1,
dolendosi del fatto che essa parli indiscriminatamente di "unità
d'indirizzo" - da assicurare a livello regionale ad opera del
Commissario del Governo - fra l'attività dello Stato e quella della
Regione. L'unità di indirizzo - sottolinea la ricorrente - vale per
l'attività amministrativa degli apparati dello Stato, e ad essa si
riferisce la potestà di direzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 95, primo comma, della Costituzione), mentre la
Regione ha autonomia politica e persegue propri indirizzi: si pone,
dunque, un'istanza di coordinamento fra lo Stato e la Regione
nell'ambito del principio di leale collaborazione, e non l'obbligo di
uniformità agli indirizzi dello Stato.
Censurato è, in questo paragrafo, anche il riferimento
all'adeguatezza dell'azione amministrativa, che porterebbe a
valutazioni discrezionali non limitate al canone costituzionale del
buon andamento, e perciò potenzialmente invasive della sfera di
autonomia regionale.
L'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali è, poi,
assunta come uno dei fini dell'attività di coordinamento del
Commissario, e in tal modo si prefigura l'interferenza del
Commissario nell'attività amministrativa regionale attuativa dei
programmi.
Non si può non convenire con i principi ricordati dalla
ricorrente; ma da un più attento esame della direttiva ci si avvede
che i timori non sono fondati: l'inciso che qui si è richiamato va
letto alla luce della normativa introdotta dall'art. 124 della
Costituzione (e dalla legislazione ordinaria attuativa, in
particolare l'art. 13 della legge n. 400 del 1988) che prefigura il
coordinamento commissariale come uno strumento "a senso unico" - è
la definizione di un'autorevole dottrina - al fine di adeguare, fin
dove è possibile, l'amministrazione periferica statale agli
obiettivi e ai criteri della corrispondente azione regionale. Senza
con ciò determinare, tuttavia, vincoli giuridici a carico della
regione (v. le sentenze, già citate, nn. 359/1993, 218/1993,
497/1992, 43/1992, 386/1991, 242/1989 e, con grande chiarezza, la
sentenza n. 177/1988, ove si afferma che il Commissario sovrintende
soltanto alle funzioni amministrative statali), dal che consegue che
l'inciso sull'"unità di indirizzo" va circoscritto alle
amministrazioni periferiche dello Stato.
Quanto all'"adeguatezza dell'azione amministrativa", queste parole
duplicano, nella sostanza, quelle che seguono sul buon andamento
della pubblica amministrazione e non recano lesione alla sfera di
autonomia regionale. Né è fondata la censura relativa
all'"attuazione coordinata dei programmi statali e regionali",
poiché la direttiva non prevede che il coordinamento e l'eventuale
intervento sostitutivo siano devoluti al Commissario, che svolgerà
invece un'attività di rilevazione e di stimolo, informando poi il
Presidente del Consiglio sullo stato dei lavori. Anche qui si deve
escludere che la direttiva, correttamente interpretata, possa
vulnerare l'autonomia regionale.
3. - In ordine al paragrafo 1.2, la Regione ritiene che l'invio al
Commissario dei progetti legislativi e di altri atti deliberativi
della Regione prefiguri una sorta di controllo preventivo su tali
deliberazioni, in contrasto con gli artt. 127 e 125 della
Costituzione. Ma, a ben vedere, si tratta solo di assicurare al
Commissario un'adeguata informazione, e non s'introduce alcun
controllo formale sugli atti.
4. - Sono altresì infondate le censure mosse con riguardo ai
paragrafi 1.3 e 2.4.
In base al paragrafo 1.3, il Commissario cura l'esecuzione delle
delibere del Consiglio dei Ministri e degli atti ministeriali in
sostituzione degli organi regionali inattivi: se dovesse intendersi
nel senso di fondare un potere sostitutivo degli organi regionali in
casi e con modalità non stabiliti dalla legge, tale previsione,
nella sua genericità, sarebbe illegittima, ad avviso della
ricorrente, per violazione del principio di legalità sostanziale
nonché delle regole di competenza - procedurali e sostanziali - che
questa Corte ha affermato in tema di esercizio dei poteri
sostitutivi. Ma già la lettera della direttiva consente di escludere
tale timore, poiché la stessa parola "esecuzione" indica una serie
di attività meramente conseguenziali alle delibere del Consiglio dei
Ministri e agli atti ministeriali, senza che al Commissario possa
riconoscersi un ruolo autonomo nell'ipotesi di inadempienza
regionale.
Quanto al paragrafo 2.4, deve escludersi che l'inciso riguardante
la convocazione di conferenze alle quali partecipano i rappresentanti
degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni possa riferirsi alle Regioni.
5. - Sono invece fondate le censure che la Regione muove ai
paragrafi nn. 3.1. e 3.2. della direttiva.
Il paragrafo 3 disciplina la convocazione delle riunioni di
coordinamento, conferendone il potere al Commissario. Siffatta
previsione contrasta con l'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n.
400 del 1988, secondo cui il Commissario può solo promuovere dette
riunioni, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle e,
dunque, anche convocarle formalmente. La posizione del Presidente
della Regione non è, in questa parte della direttiva,
sufficientemente garantita, come risulta anche da quel passaggio che
non prevede l'intesa per la convocazione, ma la mera audizione del
Presidente.
Anche il paragrafo n. 3.2. viola la competenza del Presidente
della Regione, costituzionalmente attribuitagli, perché
illegittimamente gli sottrae qualsiasi determinazione in ordine alla
convocazione dei rappresentanti degli enti locali, che è subordinata
all'intesa tra il Commissario e il prefetto della provincia
interessata. Le finalità dell'attività commissariale impongono un
raccordo costante con il Presidente della Regione, il quale
valuterà, al momento di convocare la riunione, se invitare detti
rappresentanti, d'intesa ed eventualmente su proposta del Commissario
del Governo.
Devono essere perciò censurati, alla luce di quanto si è sopra
rilevato sulla posizione costituzionalmente garantita del Presidente
della Regione, i paragrafi nn. 3.1. e 3.2, nella parte in cui privano
il Presidente della Regione del potere di convocare le riunioni di
coordinamento, di stabilire l'ordine del giorno e i soggetti da
invitare, fermi restando i poteri di impulso e di proposta del
Commissario.
6. - Sono infondate le censure mosse ai paragrafi nn. 3.4, 3.5. e
5.1.
Il paragrafo 3.4. contempla, come si è già detto, la stipula di
accordi a conclusione delle riunioni di coordinamento, che si
sarebbero trasformate in qualcosa di simile alle "conferenze di
servizi", ma senza alcuna disposizione legislativa a fondamento. In
realtà, non appare pertinente il richiamo al principio di legalità
sostanziale che, nella specie, sarebbe stato violato: la direttiva
non ha infatti introdotto - né d'altronde lo poteva - una nuova
classe di atti formali, identificati da precisi effetti giuridici, e
tali da fondare successivi, autonomi poteri di accertamento e di
eventuale intervento sostitutivo. Non a caso, essa parla di "accordo"
sulle questioni esaminate, e, in coerenza con il canone generale di
leale collaborazione, stabilisce un onere di reciproca informazione
fra il Presidente della Regione e il Commissario del Governo sulle
iniziative volte a dar seguito all'accordo.
La Regione si duole anche della convocazione della Conferenza
Stato-Regioni nell'ipotesi di mancato accordo (n. 3.5.), che avrebbe
titolo a intervenire solo su questioni che toccano tutte le Regioni.
Ma, a questo proposito, si deve rilevare che il paragrafo in
questione subordina la convocazione della Conferenza all'intesa con
il Presidente della Giunta regionale; e non si vede, dunque, come la
direttiva rechi lesione alla sfera di attribuzioni della ricorrente.
Infondata è, infine, anche la censura al paragrafo n. 5.1, alla
luce di quanto si è detto all'inizio sul ruolo del Commissario per
tutto ciò che attiene all'acquisizione e trasmissione di
informazioni e dati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del
Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo
affinché questi convochino, in luogo del Presidente della Regione,
le riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma 1, lett.
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; che non spetta allo Stato
prevedere, attraverso la direttiva anzidetta, modalità per
l'integrazione delle riunioni di coordinamento prima specificate,
pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo
l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia
interessata; conseguentemente annulla, nelle parti indicate, i
paragrafi nn. 3.1. e 3.2. della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993;
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del
Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo
nelle materie oggetto dei paragrafi 1.1., 1.2., 1.3., 2.4., 3.4.,
3.5. e 5.1. della direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre
1993, nei termini precisati in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte