Sentenza n. 342/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto
(recte: sesto) comma, della legge della Regione Campania 26 maggio
1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione,
sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei
consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del
trattamento economico e normativo del personale addetto alle
autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee),
promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Ditta
Marino Michele contro la Regione Campania ed altra, iscritta al n.
117 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e della
Ditta Marino Michele;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Vittorio Zammit per la Ditta Marino Michele e Tommaso
M. Monti per la Regione Campania;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di
provvedimenti della Regione Campania relativi alla concessione
dell'autolinea Napoli-Foggia, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, Sez. prima- ter, con ordinanza del 27 gennaio 1994
(pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma,
della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge
generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione
alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo
del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di
esercizio alle autolinee), che, per l'istituzione da parte della
regione di autolinee di interesse comunale o ultracomunale
interferenti con gli impianti fissi ferroviari gestiti o concessi
dallo Stato, avrebbe trasformato il previsto parere del Ministero dei
trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)
in una forma di silenzio-assenso.
Si sostiene nell'ordinanza che, nonostante il trasferimento delle
funzioni alle regioni operato con il d.P.R. n. 5 del 1972, sarebbe
stato mantenuto il previsto parere a tutela di un interesse
"ultraregionale, quale è quello della salvaguardia dei trasporti
statali", mentre la norma regionale, lungi dal recare una disciplina
meramente procedurale, sostituirebbe integralmente, anche nel suo
contenuto sostanziale, la norma statale (art. 46, ultimo comma,
cit.), così violando i limiti costituzionali posti all'autonomia
regionale. Né alcun rilievo potrebbe avere la successiva legge-quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981,
n. 151), in quanto "inidonea ad abrogare la norma regionale".
2. - Si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel
giudizio a quo, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione.
Nella memoria di udienza precisa che l'art. 4, comma 4, della
legge-quadro n. 151 del 1981 ha mantenuto in vigore le norme di cui
al capo I della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive
modificazioni - fra le quali l'art. 2, ultimo comma, come modificato
dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - "fino all'entrata in
vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo
comma"; ma la legge regionale n. 40 del 1975, ora impugnata, poiché
è precedente alla citata legge-quadro, non può escludere
l'applicazione di quella legislazione statale opportunamente
richiamata, potendo a ciò la regione provvedere soltanto con una
futura legge regionale "da emanarsi in attuazione della legge-quadro
.. e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato". Ne deriva che la norma regionale denunciata sarebbe ormai
abrogata dalla nuova legge statale di principio; onde, in via
preliminare, l'irrilevanza della questione. Nel merito, richiama
precedenti pronunzie costituzionali e di giudici amministrativi e
conclude, in via subordinata, per l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
3. - È intervenuta la Regione Campania sostenendo, invece, che la
legge-quadro n. 151 del 1981 (art. 4, comma 4) cit. avrebbe abrogato
tutte le disposizioni statali precedenti - in un primo momento
mantenute ferme dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, e
tra queste anche l'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955 - mentre
avrebbe ribadito l'esclusione dal trasferimento dei soli trasporti di
competenza statale, senza fare più alcun riferimento ad un assenso
del Ministero in caso di interferenza delle istituende autolinee
regionali con linee ferroviarie e stradali, ritenendosi pacificamente
la materia di competenza regionale e, per la Regione Campania,
disciplinata dalla legge regionale n. 40 del 1975. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, quinto (recte: sesto) comma, della legge della Regione
Campania n. 40 del 1975, il quale prevede che, ai fini del rilascio
dei provvedimenti di concessione di autolinee che interferiscono con
servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni
dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti indicato nel
quinto comma dello stesso articolo, il parere "ove .. non sia
pervenuto, si intende favorevole".
Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata è in
contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione perché essa,
"ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale una regola
procedimentale, sostituisce integralmente - anche nel suo contenuto
sostanziale - la norma statale (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28
giugno 1955, n. 771) con l'indubbia violazione dei limiti
costituzionali dell'autonomia legislativa regionale".
2. - Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità, adombrata dalla difesa della parte privata, sotto
il profilo della già avvenuta abrogazione della norma regionale
impugnata per il sopravvenire della legge dello Stato n. 151 del
1981.
In proposito il giudice a quo ha motivato, in modo non
implausibile, circa l'attuale vigenza di detta norma, e ciò è
sufficiente ai fini del giudizio di rilevanza (v., ex plurimis,
sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Ciò non
senza considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza
n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una
legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta,
ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto
con i parametri invocati.
3. - Nel merito la questione è fondata.
Anche se la difesa della Regione sembrerebbe adombrare la
eventualità che il parere dell'organo statale non sia più richiesto
dalla normativa vigente, l'ordinanza di rinvio muove dal presupposto
della perdurante vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n.
771 che lo prevede e "che deve considerarsi mantenuto fermo anche
dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi
dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (e non è
contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in
quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un
percorso interferente sul servizio ferroviario)". In base a tale
premessa interpretativa deve ritenersi che la norma regionale
denunciata viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché
incide su di una materia di competenza dello Stato, spettando senza
dubbio a questo di stabilire le modalità con le quali il parere di
un suo organo debba intendersi espresso.
È appena il caso di considerare che la legge regionale in esame
non può giustificarsi in vista dell'esigenza di consentire alla
regione di essere messa in condizione di esercitare le proprie
funzioni nella materia, nell'ipotesi di prolungata inerzia
dell'organo dello Stato competente ad emettere il previsto parere.
Qualora ciò dovesse accadere, la regione potrebbe difatti avvalersi,
per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione
certamente idoneo a rimuovere l'ostacolo che dovesse in tal modo
essere frapposto ai fini di quell'esercizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma,
della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge
generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione
alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo
del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di
esercizio alle autolinee).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte