Sentenza n. 342/1996
Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo
comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24
marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di
impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.
Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme),
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana, notificato il 1 aprile 1996, depositato il 9 successivo ed
iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
uditi l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli
avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione
Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità
costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa
approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 24 marzo 1996
(Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa,
agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su
altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), denunciando in
particolare:
a) l'art. 10, secondo comma, che, rimettendo ad un decreto
dell'assessore competente la definizione delle modalità di accesso
ai benefici previsti per i consorzi di filiera del settore
florovivaistico, violerebbe l'attribuzione al Governo regionale del
potere di emanare regolamenti (art. 12, terzo comma, dello statuto
della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2);
b) l'art. 27, che, prevedendo nuove fattispecie di illecito
amministrativo in materia di artigianato e disciplinando le procedure
e gli organi competenti ad irrogare le relative pene pecuniarie,
violerebbe i principi di legalità delle sanzioni e di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 25 e 97 della
Costituzione);
c) gli artt. 30 e 31, che, disponendo il trasferimento dei
dipendenti in esubero di società a partecipazione regionale ad altre
società a partecipazione pubblica, violerebbero i principi di
eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt.
3 e 97 della Costituzione), mancherebbero di copertura finanziaria
(art. 81, quarto comma, della Costituzione) e sarebbero in contrasto
con l'art. 51 della Costituzione;
d) gli artt. 33 e 35 che, prevedendo, rispettivamente,
l'inserimento nei ruoli regionali di personale del corpo statale
delle miniere e l'assunzione a contratto di personale da parte dei
consorzi ASI di Siracusa e Palermo, violerebbero, da un lato, gli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dall'altro, in relazione ai
limiti della competenza legislativa regionale posti dall'art. 14
dello statuto della Regione Siciliana, il principio, stabilito
dall'art. 2, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
vieta di effettuare nuove assunzioni senza previa rideterminazione
delle piante organiche;
e) gli artt. 52 e 53, che, disciplinando i registri speciali
degli esercenti le attività, rispettivamente, di ottico e di tecnico
audioprotesista, interverrebbero in materia di professioni sanitarie,
riservata allo Stato, e violerebbero l'art. 120 della Costituzione,
ponendo limiti al diritto di esercitare attività professionali
sull'intero territorio nazionale. Le stesse disposizioni sarebbero,
inoltre, in contrasto con il principio, enunciato dall'art. 6,
lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e vincolante per la
legislazione regionale (art. 17, lettera b), dello statuto della
Regione Siciliana), che riserva allo Stato le competenze
amministrative relative alle professioni sanitarie;
f) l'art. 56, che, attribuendo alle guardie forestali
un'automatica progressione in carriera e rimettendo ad un decreto
dell'assessore competente la disciplina del relativo inquadramento,
violerebbe l'art. 97 della Costituzione ed i principi, vincolanti
per la legislazione regionale, posti in materia di pubblico impiego
dall'art. 2, lettera o), della legge n. 421 del 1992. La stessa
disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 12 dello statuto
della Regione Siciliana, prevedendo che la disciplina attuativa della
legge sia emanata con decreto dell'assessore competente, anziché con
regolamento del Governo regionale.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo
che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate
inammissibili o infondate nel merito.
La Regione non condivide, in particolare, le premesse che
vorrebbero la legge regionale limitata da indirizzi della
legislazione statale in materia di pubblico impiego, i quali o non
avrebbero carattere vincolante per la Regione o non sarebbero
applicabili ai casi disciplinati dalla legge regionale, che
riguardano rapporti di lavoro di diritto privato, relativi a
dipendenti di società a partecipazione pubblica.
Ad avviso della Regione, sarebbe anche errato considerare privi di
copertura finanziaria gli oneri che derivano dalla legge, giacché vi
sarebbe capienza nei capitoli del bilancio regionale cui le relative
spese devono essere imputate. Neppure sarebbe violata la norma
statutaria che attribuisce al Governo regionale la competenza ad
adottare regolamenti, in quanto i decreti che gli assessori
dovrebbero emanare in base alle disposizioni denunciate non avrebbero
carattere di regolamento. Non sarebbero, inoltre, introdotti limiti
all'esercizio di professioni sanitarie, essendo stata solo assicurata
una maggiore trasparenza in questo settore. La Regione ritiene infine
non pertinente invocare l'art. 25 della Costituzione, in quanto la
disciplina di illeciti amministrativi, disposta con norme regionali
che specificano disposizioni esistenti a livello statale, non
toccherebbe la materia penale, alla quale quel parametro si riferisce
e che rimane riservata allo Stato.
3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimità
costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato
la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, riguardante la delibera
legislativa oggetto del presente ricorso, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996, omettendo
le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
In udienza le parti hanno concordemente concluso chiedendo che, a
seguito di ciò, venga dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt.
10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera
legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in
materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e
pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di
norme). Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale
il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e
120 della Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della
Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti dalla legge
23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2, lettere o e r) e dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833 (art. 6, lettera q), gli artt. 14 e 17 dello
statuto.
2. - Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del
giudizio di legittimità costituzionale, la delibera legislativa
denunciata è stata promulgata, come legge 18 maggio 1996, n. 33,
omesse le disposizioni o le parti di disposizione impugnate dal
Commissario dello Stato. L'esercizio del potere di promulgazione,
proprio del Presidente della Regione, si è così definitivamente
esaurito, senza che permanga la possibilità di una successiva,
autonoma promulgazione delle disposizioni o delle parti di
disposizione omesse (sentenza n. 205 del 1996). Né vengono in
discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in
relazione alla promulgazione parziale delle leggi regionali
siciliane, effettuata a seguito dell'impugnazione proposta dal
Commissario dello Stato nei confronti di una parte di esse, ed ai
limiti del potere del Presidente della Regione, quanto alla
promulgazione parziale anche in rapporto alla volontà dell'Assemblea
(sentenza n. 306 del 1996).
Non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione,
prodotto alcun effetto nell'ordinamento né essendo più in grado di
produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come hanno
concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la materia del
contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte