Sentenza n. 342/1998
Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Palermo notificato
il 2 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 2 maggio 1998 per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera con la quale
il Senato della Repubblica in data 20 settembre 1995 ha dichiarato
l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine
Mancuso ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Palermo ha proposto, con ordinanza del 13
maggio 1997, ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del
Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il
20 settembre 1997 con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato
che i fatti per i quali il senatore Carmine Mancuso è sottoposto a
procedimento penale innanzi al Tribunale ricorrente concernono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il conflitto trae origine da una complessa vicenda, compendiata nei
seguenti termini.
Nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 5 maggio
1993, dedicata a gravi delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso,
riferendosi a suo padre, il maresciallo Lenin Mancuso, rimasto
mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova,
pronunciava espressioni ritenute offensive, e quindi veniva querelato
dal dott. Contrada per il reato di diffamazione aggravata ai sensi
dell'art. 595, secondo comma, cod. pen.
Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente
infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, sul riflesso che l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella
manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la
restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso
del processo.
Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.-l. 16 maggio 1994, n.
291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al
Presidente del Senato, che la trasmise al Presidente della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari.
In data 21 luglio 1995 il Presidente del Senato comunicò al
Presidente della Sezione dei GIP di Palermo la delibera della Giunta
di richiedere copia degli atti processuali ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge, nel frattempo più volte reiterato fino al d.-l. 7
luglio 1995, n. 276, in vigore a quella data. Nella seduta del 20
settembre 1995 il Senato deliberò di dichiarare insindacabili, ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni
espresse dal senatore Mancuso, e il Presidente ne informò, con
lettera di pari data, il Presidente della Sezione II penale del
Tribunale di Palermo.
Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo -
ritenuto che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una
condizione di non punibilità, e non semplicemente di procedibilità,
con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt.
129, comma 2, e 469 cod. proc. pen., i quali non contemplano tra le
ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento la non punibilità
dell'imputato - ha disposto "procedersi al dibattimento, dovendo
peraltro trovare tutela l'interesse dell'imputato all'accertamento
della sua totale estraneità ai fatti di reato".
A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9
novembre 1995, deliberava di sollevare conflitto di attribuzione nei
confronti del Tribunale di Palermo.
La Corte costituzionale, ritenuta l'ammissibilità del conflitto
con ordinanza n. 6 del 1996, successivamente, con sentenza n. 129 del
1996 ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare
la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a
carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in
danno del dott. Bruno Contrada, annullando, perciò, l'ordinanza
emessa da detto Tribunale in data 26 ottobre 1995.
Quest'ultimo, con il ricorso all'esame, ha, a sua volta, sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Senato ritenendo che
l'Assemblea parlamentare non abbia fatto corretto uso del proprio
potere, illegittimamente comprimendo le competenze riservate dalla
legge all'organo giurisdizionale. Al riguardo, il Tribunale ritiene,
infatti, che il comportamento addebitato al Mancuso non rientrasse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e che, al contrario, esso
fosse attinente a vicende personali ed ai rapporti tra il senatore
stesso, il proprio genitore ed il querelante.
Con ordinanza n. 469 del 10-16 dicembre 1997, il conflitto è stato
dichiarato ammissibile, disponendosi che, a cura del Tribunale di
Palermo, il ricorso e l'ordinanza venissero notificati al Senato
entro trenta giorni dalla comunicazione al ricorrente.
Il Tribunale di Palermo ha provveduto alla prescritta
notificazione, effettuata il 2 febbraio 1998, ed al successivo
deposito a mezzo posta avvenuto il 2 maggio 1998.
Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
L'omessa specifica indicazione da parte del Tribunale ricorrente
dei motivi per i quali ritiene lesa la propria competenza, articolati
nella puntuale precisazione degli argomenti tesi a dimostrare la
scorrettezza o l'irragionevolezza delle valutazioni del Senato, rende
a giudizio di quest'ultimo il ricorso inammissibile per difetto del
presupposto oggettivo del conflitto.
In prossimità dell'udienza il Senato della Repubblica ha eccepito
altresì l'improcedibilità del ricorso, per essere il deposito
avvenuto il 2 maggio 1998, oltre il termine di venti giorni
dall'ultima notifica di data 2 febbraio 1998, richiamando la
giurisprudenza della Corte (sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del
1997) che ha confermato una rigida griglia di termini e preclusioni
diretta a garantire che l'interesse costituzionalmente rilevante
fatto valere con il conflitto sia soddisfatto nel più breve termine
possibile. Da ciò conseguirebbe, oltre l'improcedibilità ai sensi
dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, il venir meno dell'interesse al
giudizio con la conseguente declaratoria di estinzione. Considerato in diritto Il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal
Tribunale di Palermo, investe la deliberazione del 20 settembre 1997,
con la quale il Senato della Repubblica, in riferimento al
procedimento penale nei confronti del senatore Carmine Mancuso, ha
ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale
concernono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni di
parlamentare, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il Tribunale di Palermo ritiene che il comportamento del querelato
senatore Mancuso non fosse in alcun modo riconducibile all'esercizio
delle funzioni di parlamentare, dovendosi, viceversa, ascriversi a
vicende e rapporti personali, per nulla afferenti all'esercizio del
mandato di senatore.
Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 1997 che lo ha
dichiarato ammissibile, è stato notificato, a cura del Tribunale di
Palermo, al Senato della Repubblica il 2 febbraio 1998, e depositato
a mezzo posta presso la cancelleria della Corte il 2 maggio 1998.
Il Senato della Repubblica, costituitosi nei termini, ha eccepito
in limine oltre l'estinzione del giudizio per carenza d'interesse e
l'inammissibilità per difetto di motivi specifici,
l'improcedibilità del conflitto, per essere stato il ricorso
depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni di cui al
combinato disposto degli artt. 22, 25, secondo comma, e 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87: adempimento - da effettuarsi entro il
detto termine di venti giorni necessario - alla rituale instaurazione
della seconda fase, destinata alla decisione di merito, in cui si
articola il giudizio sul conflitto, come espressamente affermato
dalla Corte con le sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997.
Ha carattere pregiudiziale l'eccezione di improcedibilità che
attiene alla corretta e rituale instaurazione del giudizio.
L'eccezione è fondata.
La giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, affinché
si apra ritualmente la seconda fase successiva a quella di
ammissibilità del conflitto, è necessario (art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza
di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni
dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte
il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite (sentenze
n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997). Nell'attuale regolamentazione si
tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel
termine previsto, entro il quale deve aver luogo anche la
costituzione delle parti; dal medesimo termine decorre infine la
intera sequenza di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del
giudizio (art. 26, quarto comma, delle norme integrative).
A tale adempimento non ha provveduto il Tribunale di Palermo. Ne
segue che non può procedersi alla ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal Tribunale di Palermo nei confronti del
Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte