Sentenza n. 342/2001
Altra decisione · depositata il 24/10/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
del Direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 31 maggio 2000, prot. n. 306633,
concernente "Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche
statutarie della Fondazione Banco di Sicilia", promosso con ricorso
della regione siciliana, notificato il 27 luglio 2000, depositato in
cancelleria il 3 agosto 2000 ed iscritto al n. 34 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Giovanni Lo Bue
per la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione siciliana, con ricorso notificato il 27 luglio
2000 e depositato il 3 agosto 2000, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
dipartimento del tesoro - Direzione IV, prot. n. 306633 del 31 maggio
2000, avente ad oggetto "legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.
Modifiche statutarie della fondazione Banco di Sicilia".
Premette la regione ricorrente che il Presidente della regione,
preso atto del procedimento approvativo dello statuto della
fondazione Banco di Sicilia da parte del Ministero del tesoro, ha
espresso "l'intendimento della regione siciliana di avvalersi delle
previsioni dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133".
L'autorità statale, di contro, ha respinto tale richiesta in
considerazione della circostanza che la Fondazione in questione non
può essere più ricompresa tra gli enti bancari, né può trovare
applicazione la richiamata sentenza della Corte costituzionale
(sentenza n. 163 del 1995), giacché la Fondazione stessa non detiene
più alcuna partecipazione di controllo nella società conferitaria
e, quindi, ha definitivamente perso l'originaria caratterizzazione
bancaria.
La regione ricorrente assume, con un unico ed articolato motivo,
la violazione di norme statutarie, in particolare gli artt. 17,
lettera e) e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della regione siciliana), nonché
dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione
dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio), che
integra il parametro di costituzionalità in qualità di norma
interposta.
Assume, in sostanza, la regione ricorrente, che le norme
statutarie e, in particolare, il citato art. 4 delle norme di
attuazione, operano una precisa attribuzione di competenza regionale
in materia di credito e risparmio.
A differenza di quanto affermato nella nota impugnata, anche alla
luce del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 461) gli enti di credito e, in
particolare, la Fondazione Banco di Sicilia, fino a quando mantengono
una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria,
conservano la natura di enti creditizi. In proposito viene richiamata
la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995).
Peraltro, aggiunge la ricorrente, la norma attributiva di tale
competenza all'Autorità centrale non può ritenersi prevalente sulle
puntuali disposizioni di attuazione dello statuto, le quali, come ha
avuto modo di affermare la stessa Corte (sentenza n. 30 del 1959) si
pongono ad un livello "diverso e superiore" rispetto alla
legislazione ordinaria.
La ricorrente precisa, inoltre, che proprio la individuazione del
Ministero del tesoro, quale Autorità di vigilanza, dimostra la
permanenza, in capo agli enti che hanno effettuato il conferimento
dell'azienda bancaria (decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del
gruppo creditizio"), di un pregnante carattere bancario.
Sottolinea, in proposito, che anche la semplice gestione delle
partecipazioni non di controllo nelle società conferitarie può
assumere rilievo, così come è possibile una potestà di controllo
sulla società conferitaria anche al di fuori delle ipotesi di cui
all'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 1999.
Evidenzia la ricorrente, che l'atto impugnato può costituire la
base del conflitto, giacché esso costituisce manifestazione di
volontà in ordine all'affermazione di una competenza statale ed alla
correlata negazione di una competenza regionale, con la conseguente
menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite, a nulla
rilevando che non sia stata sollevata questione di legittimità
costituzionale in via principale della norma interessata (art. 10 del
d.lgs. n. 153 del 1999), ben potendosi ritenere che fosse tuttora
vigente il meccanismo di collaborazione costituito dall'intesa.
Conclude la regione siciliana, osservando che la nota impugnata
esprime valutazioni discrezionali e, come tali, non idonee a
salvaguardare la certezza dell'esercizio delle competenze proprie
della Regione stessa.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
il quale conclude per la infondatezza del ricorso.
In particolare, si sottolinea, la norma di attuazione invocata
dalla ricorrente (art. 4 del d.P.R. n. 1133 del 1952) non può
trovare applicazione nel caso specifico, atteso che tale disposizione
si riferisce esclusivamente ad enti di natura bancaria,
caratteristica che la Fondazione Banco di Sicilia non ha più, come
non detiene più la partecipazione di controllo nella società
conferitaria.
Ed invero, assume l'Autorità resistente, il nuovo assetto
normativo introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce la natura
giuridico-istituzionale e le specifiche finalità delle fondazioni ex
bancarie, dando ad esse una configurazione che le sottrae dalla sfera
di attrazione delle aziende di credito.
Aggiunge, infine, che la competenza dell'Autorità centrale
risponde al fine di consentire la dismissione delle partecipazioni di
controllo nelle banche conferitarie. Infatti, una volta dismesso il
controllo, le fondazioni saranno sottoposte alla vigilanza di una
nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al
Titolo II del libro primo del codice civile. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello
Stato dalla regione siciliana riguarda la spettanza, o meno, allo
Stato del potere di adottare modifiche statutarie della Fondazione
Banco di Sicilia senza l'intesa con il Presidente della regione, e
chiede, di conseguenza, l'annullamento della nota del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
del tesoro - Direzione IV - prot. n. 306633 del 31 maggio 2000,
avente ad oggetto "Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.
Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia".
Il conflitto deve essere risolto sulla base della interpretazione
degli effetti degli artt. 10, comma 3, lettera c) e 11, comma 1, del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 in ordine alle preesistenti previsioni
dello statuto di regione ad autonomia speciale e relative norme di
attuazione in materia di credito e risparmio, ed in particolare
risolvendo la questione se dette norme ordinarie possano avere
effetti innovativi su divergenti disposizioni specifiche dello
statuto regionale (legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 2) e
relative norme di attuazione (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952,
n. 1133 recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in
materia di credito e risparmio").
2. - Il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla
regione siciliana è fondato.
I problemi anzidetti sono stati già sostanzialmente affrontati
da questa Corte con sentenza n. 341 del 2001, che ha escluso che la
nuova normativa sugli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1,
del predetto d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 possa avere l'effetto di
eliminare le competenze attribuite dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione di una regione a statuto speciale, in quanto
dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie. Nel
contempo l'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 153 del 1999 è stato
interpretato nel senso (conforme a Costituzione) che rimane salvo
l'esercizio dei poteri regionali previsti dallo statuto speciale di
autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Le stesse conclusioni devono essere accolte nella presente
fattispecie in quanto, di fronte alla formulazione letterale delle
citate disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 senza alcun
riferimento all'applicabilità anche alla regione siciliana, esiste
una previsione statutaria circa la disciplina del credito e del
risparmio di interesse regionale [art. 17, lettera e), dello statuto]
con attribuzione in una norma di attuazione dello statuto, al
Presidente della regione siciliana del potere di partecipare,
mediante "intesa", nell'approvazione degli statuti degli istituti di
credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale
aventi la sede centrale in Sicilia (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952,
n. 1133).
3. - Nel contempo deve essere riconfermato, anche rispetto alla
regione siciliana, che le fondazioni conferenti enti creditizi di
interesse regionale continuano attualmente a rientrare nelle
previsioni relative agli enti creditizi contenute nello statuto ad
autonomia speciale e relative norme di attuazione.
Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri
di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il
conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre
1990, n. 356), deve ritenersi che sia rimasta la qualificazione di
ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna
giustificazione dell'attribuzione di poteri allo stesso Ministero del
tesoro. Va pertanto affermata la sussistenza di un vincolo genetico e
funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie in
presenza di una partecipazione e degli altri presupposti previsti per
l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle
anzidette fondazioni (sentenza n. 341 del 2001).
In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a
verificarsi al compimento della trasformazione sia con la dismissione
della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e
delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l'adeguamento
degli statuti e loro relativa approvazione. Le fondazioni anzidette,
prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche
private senza fini di lucro con gli inseparabili scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico rimessi alla
previsione degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto
degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153)
(sentenza n. 341 del 2001).
D'altro canto le modifiche statutarie devono avvenire applicando
le regole proprie della natura dell'ente in base alle funzioni ed
agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse
modifiche statutarie, e, quindi, con l'esercizio delle competenze
della regione siciliana attualmente previste per gli istituti di
credito di interesse regionale. Ed anzi, dopo le modifiche
statutarie, si porrà il problema del coordinamento con il nuovo
regime delle persone giuridiche private e delle trasformate
istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con
personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in
relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la
fondazione (ex bancaria) ed alle materie di competenza (esclusiva o
concorrente) regionale ed ai poteri regionali in ordine alle persone
giuridiche private (d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, recante "Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di
persone giuridiche private") (cfr. sentenza n. 341 del 2001).
4. - Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva
separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni
anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di
partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27, del d.lgs.
17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilità previste
per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società
bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del
d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di
adozione del nuovo statuto).
5. - Dall'accoglimento del ricorso per conflitto segue
l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto nega l'esercizio della
partecipazione mediante "intesa" del Presidente della regione
siciliana alla approvazione delle modifiche statutarie della
Fondazione Banco di Sicilia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza
l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche
statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente
annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte