Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 58, 64 e 65

legge 27 luglio 1978 n. 392 (disdetta per finita locazione), promossi

con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Palermo, il 27

novembre 1984 dal Pretore di Paola (n. 2 ord.), il 21 dicembre 1984 e

il 19 gennaio 1985 dal Pretore di Potenza, iscritte ai nn. 224 reg.

ord. 1983 e 67, 68, 206, 207 e 208 reg. ord. 1985 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1983 e nn. 149 bis e 179

bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Borghesian Ennio

e Longo Rosa ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un

immobile abitativo, il Pretore di Palermo con ordinanza del 24 gennaio

1983 (reg. ord. n. 224 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,

concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della

stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i contratti

già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto locativo in

assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3,

richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga;

che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo

a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che in proposito il Pretore riteneva che entrambe le categorie di

rapporti di locazione - quelli prorogati di cui all'art. 58, e quelli

non prorogati previsti dall'art. 65 cit. dovevano ritenersi

analogamente sottoposti ad un'ulteriore proroga per effetto della

stessa legge n. 392 del 1978;

che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Paola, il

quale impugnava, oltre all'art. 58, l'art. 64 l. cit., con ordinanze

del 27 novembre 1984 (reg. ord. 67 e 68 del 1985) e dal Pretore di

Potenza, che impugnava il solo art. 58 l. cit., con ordinanze del 21

dicembre 1984 e 19 gennaio 1985 (reg. ord. n. 206, 207, 208 del 1985);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause 67 e 68 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33

del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,

debbono essere riuniti;

che la questione sollevata dal Pretore di Paola ed avente ad

oggetto l'art. 64 l. n. 392 del 1978 è completamente priva di

motivazione sulla rilevanza, ossia sull'applicabilità della detta

norma nei giudizi a quibus, e perciò dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

che nel merito la questione sugli artt. 58 e 65 st.l. è stata già

decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della

disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla

necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le

due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli

artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla

sostanziale diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già

soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,

sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978,

venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per

i conduttori; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui

all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova

disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di

minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente

la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai

contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso

anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre

cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non

essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 64 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Paola;

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Palermo, Paola e Potenza

con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la

sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte