Sentenza n. 343/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 460/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della rt. 1 commi
secondo e terzo della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente
l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici
di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno
1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso promosso da
Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di
Gallarate ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità
sanitaria locale n. 6 di Gallarate ai fini dell'annullamento della
deliberazione del Comitato di gestione n. 1207/6641 del 17 luglio
1990 - mediante la quale è stata attribuita unicamente al personale
medico e tecnico di radiologia e di medicina nucleare l'indennità
mensile di lire 200.000 (con il congedo aggiuntivo di 15 giorni
previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969), riservando invece
al restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti
un'indennità mensile di lire 50.000 (senza diritto al congedo
aggiuntivo) - il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
con ordinanza in data 26 giugno 1991 (R.O. n. 150 del 1992), ha
sollevato, in relazione agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute
nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n.
460, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica".
2. - Nell'ordinanza di rinvio si espone che tutti i ricorrenti -
operando abitualmente in zone controllate, ai sensi dell'art. 9,
lett. e), della legge n. 185 del 1964 - percepivano, anteriormente
alla legge n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico e
fruivano del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui.
L'indennità di rischio in questione era stata istituita a favore
dei tecnici di radiologia dalla legge n. 416 del 1968 ed era stata
successivamente estesa, grazie agli accordi collettivi relativi al
personale degli ospedali e delle unità sanitarie locali, a tutto il
personale sottoposto con continuità al rischio di radiazioni
ionizzanti, per essere tenuto a prestare la propria opera in modo
permanente in zone controllate.
L'art. 58 del D.P.R. n. 270 del 1987 aveva, infine, previsto la
concessione dell'indennità di rischio radiologico sia ai medici e
tecnici di radiologia sia agli altri dipendenti soggetti allo stesso
rischio, attribuendo ad una speciale commissione, istituita dal
coordinatore sanitario, l'individuazione del personale appartenente a
questa seconda categoria: con l'effetto di "riconoscere che
l'indennità di rischio radiologico (e, conseguentemente, il congedo
aggiuntivo speciale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969)
spettava a tutto il personale che opera in modo continuativo in zone
controllate a prescindere dalla qualifica rivestita".
Ad avviso del giudice remittente, le disposizioni contenute nei
commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988
avrebbero radicalmente modificato il regime dell'indennità di
rischio radiologico, introducendo, nell'ambito del personale esposto
al rischio, una bipartizione tra il personale medico e tecnico di
radiologia - il solo ritenuto in via esclusiva esposto
professionalmente al rischio radiologico - ed il restante personale,
per il quale è prevista l'ipotesi di esposizione al rischio solo in
modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.
Con la conseguenza - sempre ad avviso del T.A.R. remittente - che
l'indennità di rischio di lire 200.000 mensili (erogata a titolo di
concorso alle spese per fini profilattici e terapeutici), nonché il
diritto al congedo suppletivo di 15 giorni previsto dal d.P.R. n. 130
del 1969, verrebbero oggi riconosciuti soltanto ai dipendenti che
rivestono la qualifica di tecnico o di medico di radiologia.
Introducendo questa limitazione dell'indennità di rischio
radiologico, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 3, 97 e
32 della Costituzione. Esse, infatti, assoggetterebbero ad un
trattamento giuridico ed economico diverso lavoratori ospedalieri che
si trovano nella stessa situazione di rischio rispetto alle
radiazioni ionizzanti, senza offrire pari protezione alla salute
degli stessi. La stessa la normativa risulterebbe, inoltre,
irragionevole "nella parte in cui pretende di individuare il
personale professionalmente esposto al rischio radiologico sulla base
della qualifica rivestita anziché sulla base dell'accertamento da
parte di organismi tecnici dei presupposti oggettivi dell'esposizione
al rischio rappresentati dalle particolari modalità di esplicazione
abituale dell'attività lavorativa in zona controllata". Criterio,
quest'ultimo, adottato anche dal d.P.R. n. 185 del 1964, che
individua i lavoratori esposti al rischio in base alla situazione
oggettiva in cui gli stessi operano.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con
l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità
costituzionale nei confronti delle disposizioni contenute nei commi
secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460
(Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416,
concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni
per i tecnici di radiologia medica), in riferimento agli artt. 3, 97
e 32 della Costituzione.
Secondo il giudice remittente le norme denunciate - per il fatto
di limitare al solo personale medico e tecnico di radiologia
l'indennità di rischio radiologico pari a lire 200.000 mensili lorde
(con il congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 36
del d.P.R. n. 130 del 1969) e di riservare, invece, a tutto il
restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti una
indennità mensile lorda di lire 50.000 (senza diritto al congedo
aggiuntivo) - assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente
differenziato lavoratori ospedalieri esposti allo stesso rischio
radiologico, ma distinti dalla legge, ai fini della misura
dell'indennità, sulla base della sola qualifica rivestita e non
dell'effettiva esposizione al rischio. Da qui l'asserito contrasto
delle disposizioni impugnate con gli artt. 3, 97 e 32 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di
seguito precisati.
La prima delle norme denunciate (art. 1, secondo comma, della
legge 27 ottobre 1988, n. 460) eleva da lire 30.000 a lire 200.000
mensili lorde l'importo dell'indennità di rischio da radiazioni,
istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 416. Tale norma stabilisce
altresì che l'indennità così aumentata spetta "al personale medico
e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R.
20 maggio 1987, n. 270", e cioè ai medici e tecnici radiologi
sottoposti con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o
adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.
La seconda norma impugnata (art. 1, terzo comma, L. n. 460)
prevede, poi, che al personale sanitario esposto a rischio in modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente
o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale
di radiologia, spetta - previo accertamento dell'apposita commissione
istituita ai sensi del comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 270
del 1987 - un'indennità mensile lorda di lire 50.000.
Come in precedenza accennato, il giudice remittente ritiene che
tali norme attribuiscano l'indennità di rischio da radiazioni nella
misura più elevata unicamente al personale medico e tecnico di
radiologia, con l'esclusione di ogni altra posizione lavorativa. Al
restante personale sanitario non inquadrato nel settore radiologico,
ma esposto al rischio di radiazioni ionizzanti (personale da
individuare attraverso la procedura regolata dall'art. 58, quarto
comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), spetterebbe, invece, in ogni
caso, soltanto l'indennità nella misura ridotta di lire 50.000
mensili.
Questa interpretazione delle norme impugnate - sulla quale il
giudice remittente fonda il suo dubbio di incostituzionalità - non
può essere condivisa.
È vero, infatti, che la disciplina posta dall'art. 1, secondo
comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e
tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al
rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la
sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle
mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che
comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità
nella misura più elevata. Ma - diversamente da quanto assume il
giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che vale per il
personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta
dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di
personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a
rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di
tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente
assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio
radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei
medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere -
previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del
d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennità di rischio nella misura più
elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di
lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono
in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione
dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata
esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità,
di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n.
460 si impone, d'altro canto, anche in considerazione della
particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che --
come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della
legge - non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve
essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a
rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve
affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i
rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria
dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza,
compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa
indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica
rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso
all'esercizio non occasionale né temporaneo di determinate mansioni.
Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si
sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate
nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di attribuire,
senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di
rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da
quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del
1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un
rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova
normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo,
della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle
indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia
medica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte