Sentenza n. 343/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 479/1993
- art. 1d.lgs. 40/1993
- art. 2d.lgs. 479/1993
- art. 3d.lgs. 479/1993
- art. 2d.lgs. 40/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato
sugli atti amministrativi delle regioni), ed in particolare degli
artt. 1, primo e secondo comma, 2, primo e secondo comma, 3 dello
stesso decreto, promosso con ricorso della Regione Lombardia,
notificato il 23 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 30
dicembre successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Franca Favara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Lombardia ha sollevato una serie di questioni di legittimità
costituzionale relative sia all'intero testo che ad alcuni articoli
del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 10 novembre 1993, n. 479
(Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi
delle regioni), in riferimento agli artt. 76, 115, 118 e 125 della
Costituzione.
A giudizio della ricorrente, il decreto nel suo complesso eccede
dalla delega attribuita al Governo con l'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, in quanto tale disposizione riguardava la
materia del pubblico impiego, mentre il decreto introduce una riforma
generale dell'istituto del controllo sugli atti amministrativi della
Regione.
Oggetto di censura è poi l'art. 1, secondo comma, per l'effetto
del complessivo testo risultante dal combinato disposto con l'art. 1,
primo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione: mentre la legge delega
poneva al legislatore delegato l'obiettivo di ridurre l'ambito
oggettivo dell'attività di controllo, la disposizione impugnata ha
incluso fra gli atti soggetti a controllo i "programmi" ed
addirittura "gli atti integrativi o modificativi dei contenuti dei
predetti provvedimenti o che ne tengano luogo". Ciò comporta che
qualsiasi "puntuale" provvedimento regionale che disponga su singole
situazioni e fattispecie (quali ad esempio l'approvazione di una
modesta variante alla strumentazione urbanistica di un Comune) torna
ad essere soggetto al controllo da parte dello Stato. Anche la
sottoposizione a controllo degli atti di cui alla lettera g)
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40 del 1993, nel richiamare
gli appalti non previsti in atti di programmazione, integrerebbe una
fattispecie esorbitante rispetto alla delega.
Altra questione di legittimità costituzionale è sollevata nei
confronti dell'art. 2, primo comma, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri la determinazione di "criteri procedurali" per
le commissioni statali di controllo. Tale potere, a giudizio della
Regione, altro non sarebbe che una sorta di "cosmesi lessicale"
rispetto alla formula contenuta nel decreto legislativo precedente
(ove si parlava di "direttive"). Ritiene la difesa della Regione che
l'espressione "criteri procedurali" è giuridicamente
incomprensibile, o quanto meno ambigua, giacché nessun criterio
potrà dirsi effettivamente procedurale, e nessun criterio - in
termini procedurali - può giammai essere predeterminato. Si
tratterebbe nella sostanza di regole cogenti emanate dalla Presidenza
del Consiglio nei confronti delle commissioni regionali di controllo.
Ciò appare aggravato dal potere di proposta attribuito al comitato
tecnico che, come tale, non può ingerirsi in aspetti rigorosamente
già normati, quale è e deve essere la "procedura".
La Regione ritiene inoltre che, dovendo essere il controllo sugli
atti amministrativi delle Regioni un controllo di mera legittimità,
l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 479 del 1993,
sarebbe in contrasto con gli artt. 125 e, di riflesso, 118, 115 e 76
della Costituzione, in quanto l'esclusione di "ogni valutazione di
merito" dall'ambito del controllo non impedisce il controllo
sull'eccesso di potere il quale, pur rientrando nel controllo di
legittimità, consente tuttavia di sindacare il merito effettivo
delle scelte provvedimentali.
Altra questione di legittimità costituzionale è sollevata nei
confronti dell'art. 3, che definisce i criteri per la composizione
delle commissioni di controllo. In proposito, la Regione ricorrente
deduce diversi aspetti negativi di detta composizione, i quali
produrrebbero la conseguenza di rendere il controllo estrinsecazione
gerarchizzata di amministrazione attiva, in contrasto con gli artt.
125, 118 e 115 della Costituzione, per i quali invece gli atti delle
Regioni possono soggiacere soltanto ad un controllo di legittimità;
oltre a snaturare il ruolo e la funzione delle commissioni, la cui
attività va considerata di natura para-giurisdizionale.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non
fondate.
Rileva in primo luogo la difesa erariale che il ricorso va
dichiarato inammissibile per la parte attinente agli artt. 2 e 3,
quarto, sesto e settimo comma del decreto legislativo, in quanto tali
disposizioni non sarebbero invasive delle competenze regionali,
essendo la funzione di controllo in esame esclusivamente statale. La
stessa presenza nelle commissioni di un componente espresso dalla
Regione risponde ad un'esigenza di raccordo pratico (prevalentemente
informativo). Non può quindi ipotizzarsi un interesse della Regione
a che lo Stato eserciti la funzione di controllo in modo meno
incisivo.
Altro motivo di inammissibilità sarebbe rappresentato dal fatto
che il ricorso riguarda anche la lettera g) del decreto legislativo
n. 40 del 1993, parte non modificata dal decreto legislativo n. 479
del 1993. Analogamente deve dirsi con riferimento all'art. 2 del
decreto n. 479, la cui impugnazione sembra in realtà rivolta
all'intero art. 2 del decreto n. 40, che non formava oggetto del
precedente ricorso proposto dalla Regione.
Nel merito, si sottolinea che la norma delegante, ancorché
collocata nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, non riguarda
soltanto il pubblico impiego, e che anzi sarebbe stato anomalo ed
irrazionale prevedere due diverse discipline del controllo e due
composizioni delle commissioni a ciò preposte.
Circa gli altri motivi, si rileva che l'aggiunta delle parole
"atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti
provvedimenti", lungi dal risultare invasiva o addirittura
incostituzionale, è persino superflua, posto che l'interprete
avrebbe potuto da solo pervenire alla medesima puntualizzazione.
Con riguardo all'ulteriore motivo del ricorso, si rileva che la
dizione "esclusa ogni diversa valutazione di merito" è stata
ritenuta preferibile perché utilizza il collaudatissimo discrimine
tra legittimità e merito, in quanto l'eccesso di potere non comporta
sovrapposizione e sostituzione di una valutazione siffatta ad altra
precedente dell'organo di amministrazione attiva.
Circa i motivi attinenti alla composizione delle commissioni di
controllo, l'Avvocatura osserva che la "predeterminazione di una
maggioranza", censurata nel ricorso, sarebbe frutto di errore
interpretativo, in quanto il quorum richiesto è solo strutturale;
mentre, per quanto riguarda il rinnovo della commissione, la Regione
richiederebbe un intervento additivo al fine di introdurre un
criterio di rotazione sostitutiva dei membri delle commissioni: tale
richiesta sarebbe inammissibile (in quanto non esisterebbero i
presupposti per una pronuncia additiva) ovvero infondata (stante
l'assenza di parametri costituzionali).
Conclusivamente, si sostiene che l'attività di controllo in esame
non è stata qualificata come giurisdizionale dall'art. 125, primo
comma, della Costituzione; né la legge ordinaria può istituire
giudici speciali. Considerato in diritto
1. - Il ricorso, proposto dalla Regione Lombardia, solleva numerose
questioni di legittimità costituzionale relative ad alcuni articoli
del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 10 novembre 1993, n. 479
(Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi
delle regioni), in riferimento agli artt. 76, 115, 118 e 125 della
Costituzione.
Dopo aver ricordato che il decreto è stato emanato in forza della
delega attribuita al Governo con l'art. 2, primo comma, lett. h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed a correzione del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, già oggetto di ricorso da parte
della stessa Regione (dichiarato inammissibile con sentenza n. 501
del 1993 di questa Corte), la ricorrente ritiene in primo luogo
(sebbene tale profilo non sia espressamente riprodotto nelle
conclusioni) che il decreto nel suo complesso sia esorbitante
rispetto alla delega attribuita al Governo, in quanto questa era
riferita alla sola materia del pubblico impiego, mentre il decreto
riforma in via generale l'istituto del controllo sugli atti
amministrativi delle Regioni.
2. - Tale questione non è fondata. Al riguardo, è sufficiente
rilevare che la delega a "prevedere la revisione dei controlli
amministrativi dello Stato sulle regioni" - pur essendo stata
inserita nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, rubricato con
riferimento al "pubblico impiego" - attiene evidentemente alla
materia della revisione dei controlli sugli atti amministrativi
regionali nella loro globalità, evitando ragionevolmente che
nell'ordinamento vi siano differenziate discipline: sia al fine di
assicurare una coerenza logica all'esercizio di detta attività, sia
per motivi letterali deducibili dalla espressione dell'art. 2 ora
riportata e dal titolo di tutta la legge di delega, conferita per la
"razionalizzazione" di diverse ed ampie materie della pubblica
amministrazione. Del resto detta disciplina unitaria del sistema di
controllo venne pienamente condivisa dal Parlamento, come risulta dal
parere espresso sulla proposta governativa dei decreti in questione.
3. - In secondo luogo, la Regione denuncia l'art. 1, secondo
comma, del decreto legislativo n. 479 del 1993 per violazione
dell'art. 76 della Costituzione: in supposto contrasto con la delega,
attribuita con lo scopo di ridurre l'ambito oggettivo dell'attività
di controllo, la disposizione impugnata ha incluso (lett. b) fra gli
atti da sottoporre alla commissione anche i programmi, nonché gli
"atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti
provvedimenti ovvero che ne tengano luogo". Con la conseguenza che -
secondo la ricorrente - qualsiasi "puntuale" provvedimento regionale
che disponga su singole situazioni e fattispecie (quali ad esempio
l'approvazione di una modesta variante alla strumentazione
urbanistica di un Comune) tornerebbe ad essere soggetto al controllo
da parte dello Stato.
Inoltre il controllo sugli atti di cui alla lettera g) dell'art. 1
del decreto legislativo n. 40 del 1993, nel richiamare gli appalti
non previsti in atti di programmazione, integrerebbe una fattispecie
esorbitante rispetto alla delega.
4. - La prima censura non è fondata, la seconda è inammissibile.
Riguardo alla questione sollevata nei confronti della disposizione
di cui alla lett. b), va osservato che il carattere di "atti
fondamentali della gestione" previsto dalla norma di delega quale
oggetto del controllo va agevolmente riscontrato in quelli precisati
dalla norma delegata: "atti generali di indirizzo o di direttiva,
piani anche territoriali, programmi ed altri atti integrativi o
modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti". Questi ultimi
non comprendono evidentemente gli atti particolari o meramente
attuativi, ma consistono nella integrazione o nella modifica degli
atti generali di indirizzo, e quindi partecipano della stessa natura
di programmazione generale.
Quanto alla censura relativa agli atti di cui alla lett. g)
(appalti non previsti in atti di programmazione), deve rilevarsi che
tale disposizione era contenuta nel decreto legislativo n. 40 del
1993, non modificata dal decreto n. 479 del 1993, ed esula quindi
dall'ambito di impugnazione di questo secondo decreto, oggetto della
presente questione.
5. - Ulteriormente, ritiene la Regione che, dovendo il controllo
sugli atti amministrativi regionali essere limitato alla mera
legittimità, l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 479
del 1993 sarebbe in contrasto con gli artt. 125 e, di riflesso, 118,
115 e 76 della Costituzione, in quanto l'esclusione di "ogni
valutazione di merito" dall'ambito del controllo non impedisce il
riscontro dell'eccesso di potere dell'atto controllato: aspetto
questo che, pur rientrando nel controllo di legittimità,
consentirebbe tuttavia di sindacare il merito effettivo (valore-disvalore) delle scelte provvedimentali, cioè quella "valutazione
della congruenza rispetto all'interesse pubblico" che la formulazione
originaria del d.P.R. n. 40 intendeva sottrarre al controllo. Sotto
quest'aspetto, il testo novellato risulterebbe, a parere della
Regione ricorrente, aggravato e peggiorativo rispetto al precedente.
6. - Anche questa censura non merita accoglimento.
La questione va riguardata non sotto un generico profilo
migliorativo o peggiorativo tra le due formule usate rispettivamente
dal decreto n. 40 del 1993 e da quello n. 479 del 1993, ma con
riferimento all'ambito del controllo previsto dalla norma
costituzionale.
Invero, l'art. 125, primo comma, della Costituzione, nel rimettere
alle leggi della Repubblica il potere di stabilire i modi ed i limiti
del controllo sugli atti amministrativi della Regione, fissa
testualmente alcuni principi: a) che tale controllo "è esercitato in
forma decentrata da un organo dello Stato"; b) che il controllo
stesso è, in generale, quello di "legittimità", e solo
eventualmente anche di merito, peraltro limitato ad una richiesta di
riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Ora l'attuale legislatore ordinario, escludendo allo stato il
controllo di merito eccezionalmente previsto dalla norma
costituzionale, ha confermato il controllo di legittimità; nel quale
ambito, come è noto, è compreso, accanto allo scrutinio dei
requisiti di competenza e della mancanza di altre violazioni di
legge, anche quello che va sotto l'espressione, ben nota al sistema
amministrativo, dell'eccesso di potere, riscontrabile in alcune figure sintomatiche da tempo elaborate dalla giurisprudenza e dalla
dottrina.
Tale istituto - la cui origine si fa risalire al sistema
amministrativo francese, all'interno del quale esso si configurava
come tipico vizio di legittimità - fu recepito per la prima volta
dal legislatore italiano nell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n.
3761, e, successivamente, nella legge 31 marzo 1889, n. 5992, ed è
ormai acquisito ed ascritto all'ambito del controllo di legittimità.
In tale prospettiva, il decreto legislativo in esame, non
escludendo l'eccesso di potere dall'ambito di detto controllo, non fa
che ribadire una scelta consolidata da tempo, senza alcuna violazione
dei parametri costituzionali invocati.
7. - Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è anche la
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione
ricorrente nei confronti dell'art. 2, primo e secondo comma, del
decreto legislativo n. 479 del 1993, per l'effetto del complessivo
testo risultante dal combinato disposto con l'art. 2, primo e terzo
comma, del decreto legislativo n. 40 del 1993, nella parte in cui
attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di
un comitato tecnico, l'adozione di "criteri procedurali".
La disposizione in questione trae la propria ragione specifica nel
disposto contenuto nella norma delegante (art. 2, primo comma, lett.
h), della legge n. 421 del 1992), con cui viene dettato al Governo il
principio direttivo rappresentato dall'esigenza di "garantire
l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo". Il legislatore
delegante non ha dato ulteriori specificazioni, né la formulazione
della norma delegata in realtà appare sufficientemente univoca. Essa
tuttavia è suscettibile di una interpretazione secundum
constitutionem che soddisfi in modo adeguato esigenze di giustizia e
di buona amministrazione.
8. - Al riguardo, non può essere ignorata la necessità di
individuare misure atte a favorire un esercizio del controllo in
questione tale da evitare diversità di metodologie da regione a
regione. Questa esigenza deve tuttavia essere bilanciata con il
rispetto dell'indipendenza delle commissioni in oggetto,
inscindibilmente connessa alla natura della funzione da esse svolta.
Siffatto bilanciamento impone pertanto di interpretare i "criteri
procedurali", che secondo la disposizione in oggetto devono essere
indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non nel senso di
direttive di ordine politico-amministrativo, incidenti sul contenuto
sostanziale dell'attività svolta dalle commissioni, quanto invece
nel senso di indirizzi di coordinamento limitati ad attività di
informazione e di circolazione delle valutazioni assunte dalle
predette commissioni, e finalizzati a favorire l'omogeneità delle
metodologie, con l'auspicabile riduzione dell'eccessiva disparità
dei risultati.
Tale precisazione ermeneutica appare in sintonia sia con il
disposto di cui al terzo comma dell'art. 2, che collega
l'individuazione di detti criteri alla "massimazione delle decisioni
degli organi di controllo" e degli "orientamenti giurisprudenziali
emersi in occasione delle pronunce" delle commissioni, sia con lo
spirito dell'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 479
rispetto al decreto n. 40, che ha sostituito appunto l'espressione
"criteri procedurali" a quella precedente di "direttive".
Quanto al comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 40 del 1993, esso è un organo collegiale che svolge
la funzione di osservatorio a livello nazionale e continuativo sui
"criteri di esercizio del controllo" da parte delle commissioni
regionali (di cui all'art. 2 lett. h) della legge delega n. 421 del
1992), ed è, quindi, qualificato a proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri l'indicazione di quei criteri di coordinamento
tecnico per mettere le commissioni stesse in condizione di evitare le
lamentate eccessive difformità, secondo il testuale proposito del
legislatore delegante.
9. - L'ultima questione di legittimità costituzionale investe la
normativa relativa alla composizione delle commissioni di controllo,
definita dall'art. 3 del decreto legislativo n. 479 del 1993. Lamenta
in particolare la Regione:
a) l'appartenenza settoriale dei funzionari
dell'amministrazione dello Stato (prevista dal quarto comma) che,
dovendo coincidere con l'appartenenza settoriale dei corrispondenti
dirigenti che fanno parte del comitato tecnico, creerebbe una
subordinazione gerarchica di ciascun commissario al proprio omologo;
b) la collocazione fuori ruolo e la dispensa da ogni obbligo di
servizio dei componenti le commissioni (stabilita dal quinto comma),
che rappresenterebbero fattori di insopprimibile stimolo a conseguire
il rinnovo nel rispettivo incarico;
c) la previsione di una vicepresidenza vicaria (sesto comma),
attribuita di diritto ad uno dei tre funzionari della amministrazione
centrale dello Stato, in quanto tale attribuzione è ricondotta
all'art. 13, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha
per oggetto le funzioni e le responsabilità di amministrazione
attiva, le quali sarebbero tutt'altra cosa rispetto alla attività di
controllo di legittimità degli atti;
d) il limite di validità delle deliberazioni di ciascuna
commissione, stabilito dal settimo comma in quattro membri, che si
tradurrebbe nella tassativa predeterminazione di una maggioranza
effettiva di funzionari dell'amministrazione dello Stato, tenuto
conto che in caso di parità prevale il voto del Presidente.
A seguito di tali considerazioni, ritiene complessivamente la
Regione ricorrente che il controllo diverrebbe estrinsecazione
gerarchizzata di amministrazione attiva, in contrasto con gli artt.
125, 118 e 115 della Costituzione.
10. - Sebbene le questioni in oggetto siano poste dalla Regione in
termini poco puntuali con riguardo ai parametri costituzionali da
ritenere violati, la censura può sfuggire ad una preliminare
inammissibilità, ed essere di conseguenza esaminata nel merito,
interpretando nei termini che si indicheranno le censure mosse alle
disposizioni impugnate.
Procedendo a questo esame, appare evidente l'infondatezza delle
doglianze sulla composizione delle commissioni anzidette, in base
alla considerazione preliminare che esse sono, come vuole l'art. 125
della Costituzione, organi dello Stato: in forza di ciò, sembra
quindi giustificato che nella loro composizione si riscontri la
prevalenza di commissari provenienti dell'amministrazione dello
Stato, e che, d'altra parte, la partecipazione di esperti designati
dal Consiglio regionale sia numericamente limitata, ad evitare
pericoli di commistione fra controllori e controllati, come fu
osservato in sede di lavori parlamentari.
Sempre in relazione alla componente della commissione
rappresentata da soggetti provenienti dall'amministrazione dello
Stato, va escluso che la loro (peraltro eventuale) inferiore
posizione gerarchica rispetto ai componenti del comitato tecnico (di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 1993), possa avere
incidenza sul controllo esercitato dalla commissione. Infatti, a
parte le garanzie relative alla funzione in oggetto (che è, come
detto, inerente ad un controllo di legittimità), ed alla
collegialità dell'organo chiamato ad esercitarla, decisivo appare il
rilievo sopra indicato con riferimento ai poteri del comitato tecnico
ed all'interpretazione da dare all'espressione "criteri procedurali".
Quanto inoltre alla collocazione fuori ruolo dei componenti della
commissione, si tratta di un sistema inteso ad ottenere il massimo
impegno ed a favorire più che a pregiudicare la loro indipendenza;
parimenti dicasi per il fatto che la composizione della Commissione
viene rinnovata ogni tre anni (art. 3, secondo comma, del decreto
legislativo n. 479 del 1993).
In ordine, poi, alle funzioni di vice-presidente vicario, deve
richiamarsi quanto già detto circa l'indicazione costituzionale
sulla natura di dette commissioni, ed osservarsi che il controllo,
pur limitato alla legittimità, può essere bene esercitato anche da
funzionari provenienti dall'amministrazione attiva, insieme ad un
magistrato della Corte dei conti e ad un esperto, senza che ciò
significhi - ovviamente - alterare la natura del controllo stesso.
Infine, il limite di validità delle deliberazioni della
commissione, a prescindere da altre considerazioni, è previsto, non
- come fa intendere la ricorrente - in relazione al numero dei voti
necessario perché la deliberazione sia valida, bensì ai fini della
regolarità della seduta, richiedendosi la presenza di almeno quattro
dei sei componenti. Ciò appare ragionevole anche in coerenza con le
regole generali di funzionamento degli organi collegiali; né si
ravvisa in questo alcuna violazione delle norme costituzionali
invocate. Per soddisfare le esigenze indicate dalla ricorrente,
sarebbe necessario prevedere come condizione di validità della
seduta la presenza del componente designato dal Consiglio regionale:
ma a parte la considerazione che una siffatta previsione
attribuirebbe a detto commissario una sorta di potere di veto in
ordine allo svolgimento dell'attività della commissione, va rilevato
come tale situazione non sia imposta da alcuna delle norme
costituzionali invocate, e la relativa questione sia pertanto non
fondata.
Conclusivamente, con i chiarimenti ermeneutici sopra esposti, le
questioni sollevate dalla Regione Lombardia risultano infondate, ed
il ricorso deve essere pertanto respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme
correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante
revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle
regioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 479, per l'effetto del complessivo testo risultante dal combinato
disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, relativamente alla lettera g), sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia
con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 della
Costituzione dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo
comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata,
in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 della Costituzione,
dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli
artt. 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte