Sentenza n. 344/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta,
notificato il 9 agosto 1977, depositato in cancelleria il 10 agosto
1977 ed iscritto al n. 16 del Registro 1977 per conflitto di
attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste 28 maggio 1977, concernente "Ripristino
dei confini legali del parco nazionale del Gran Paradiso".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
uditi l'avvocato Marco Siniscalco per la Regione Valle d'Aosta e
l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 9 agosto 1977 e depositato il giorno
successivo, la Regione Valle d'Aosta ha proposto conflitto di
attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'annullamento del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste in data 28 maggio 1977, recante "Ripristino dei confini
legali del parco nazionale del Gran Paradiso".
Secondo la Regione, il provvedimento, con l'affermare che "i
confini del Parco nazionale dei Gran Paradiso sono quelli indicati
nella carta allegata al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867", e che
"pertanto l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso è tenuto a
ripristinarli e a curare l'osservanza della normativa del parco su
tutti i territori compresi entro i suddetti confini", apporterebbe
una modificazione ampliativa al perimetro del parco in questione,
invadendo "la competenza amministrativa attribuita da norme
costituzionali alla Regione ricorrente".
Al riguardo, il ricorso fa rilevare che i confini del parco
nazionale del Gran Paradiso furono stabiliti con il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (poi convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473), che lo istituiva, mediante rinvio alla carta annessa,
la cui pubblicazione, peraltro, non ebbe luogo.
Con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, il perimetro del
parco fu ampliato, disponendosi l'inclusione di altri terreni,
indicati nella pianta annessa al regio decreto, pianta regolarmente
pubblicata.
Espone, inoltre, la Regione ricorrente che, a causa
dell'opposizione manifestatasi nelle popolazioni residenti, e per
iniziativa della Commissione reale che curava l'amministrazione del
Parco, i confini vennero segnati sul terreno mediante tabelle, che
non rispettavano la pianta annessa al regio decreto del 1923,
venendosi così a determinare delle "introflessioni" del confine, ed
in pratica l'esclusione dal Parco di alcune zone, tra le quali la
Valsavaranche.
Il successivo regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718,
recante modifica alle disposizioni relative alla gestione dei Parchi
Nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo, stabilì che per i due
parchi anzidetti "restano inalterati gli attuali confini", confini
che, all'epoca, secondo la Regione, dovevano individuarsi in base
alle tabelle esistenti.
Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto
1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, istituì
l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, stabilendo (all'art. 12)
che "i confini del Parco sono indicati da apposite tabelle": stando
alla Regione ricorrente, la nuova fonte avrebbe inteso legittimare la
situazione di fatto venutasi a creare in precedenza. Ne conseguirebbe
che al decreto impugnato andrebbe riconosciuto significato "soltanto
apparentemente ricognitivo, ma sostanzialmente modificativo" in
materie proprie della competenza amministrativa regionale.
Risulterebbero invase le sfere di attribuzioni relative
all'agricoltura e foreste, alla zootecnia, alla caccia e alla pesca,
alla polizia locale urbana e rurale, alle strade e lavori pubblici di
interesse regionale, ai trasporti, all'urbanistica, alla flora e alla
fauna, oltre che ai parchi per la protezione della flora e della
fauna.
A sostegno della sussistenza in capo alla Regione Valle d'Aosta
della sfera di attribuzioni rivendicata, la Regione rammenta che con
legge regionale 11 maggio 1976, n. 15, è stata applicata alla zona,
che lo Stato avrebbe inteso reinserire nel Parco, una disciplina
analoga a quella vigente nel residuo territorio, senza che nessuna
obiezione sul piano della legittimità sia stata sollevata da parte
degli organi statali di controllo.
La Regione osserva ancora:
a) che il regio decreto n. 1867 del 1923 non fu adottato su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, come
prescritto dall'art. 4 del regio decreto-legge n. 1584 del 1922,
istitutivo del parco;
b) che la carta annessa al regio decreto legge n. 1584 del 1922 non
fu pubblicata, con conseguente difficoltà di definire con certezza
il perimetro del parco.
Con un secondo e subordinato ordine di censure la Regione ribadisce
la violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale in relazione
alla legge regionale n. 15 del 1976, dianzi ricordata.
Si rileva in primo luogo che, avendo la Regione Valle d'Aosta
emanato per il territorio in questione una normativa del tutto
identica a quella vigente all'interno del Parco, specie in materia
edilizia, lo Stato non avrebbe potuto legittimamente ignorarla,
regolando la materia in termini difformi.
Inoltre, essendo stato adottato un decreto ministeriale e, quindi,
un atto di natura amministrativa, tale provvedimento non avrebbe
potuto contrastare con disposizioni anteriori dettate da una legge
che, sia pure in ambito regionale, rimane una fonte di rango
sovraordinato.
Si conclude con la richiesta di annullamento del decreto impugnato
e di declaratoria dell'appartenenza alla Regione ricorrente delle
attribuzioni in contestazione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel
giudizio, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, con atto
depositato il 29 agosto 1977.
In linea di fatto l'Avvocatura precisa che - secondo quanto emerge
dalla pubblicazione intitolata "il Parco Nazionale del Gran
Paradiso", edita nel 1923 dalla Commissione reale del Parco, e
depositata agli atti - si procedette "in via di esperimento" a
"temporanee ripiegature di confine", che, peraltro, non vennero mai
"sanzionate o, comunque, disposte con alcun provvedimento", tanto che
dal testo di una risposta scritta ad una interrogazione parlamentare,
rivolta al Ministro per l'agricoltura e le foreste nel 1975, risulta
che tale dicastero era intervenuto presso l'Ente Parco per il
ripristino dei confini legali.
Nel frattempo, a) il Pretore di Aosta con sentenza 16 aprile 1975
riconosceva l'appartenenza al Parco della zona contestata; b) il
ripristino dei simboli di confine sui confini legali veniva
richiesto, nella relazione sulla verifica amministrativa - contabile
eseguita, all'Ente Parco dal Ministero del Tesoro tra il 27 giugno
1975 e il 27 luglio 1975; c) nello stesso senso si esprimeva il
Ministero del Tesoro con nota n. 2378/170038 dell'8 febbraio 1977,
poi fatta propria dalla Procura Generale della Corte dei conti, con
lettera n. 152854 del 30 maggio 1977.
Il Ministero per l'agricoltura e le foreste, preso atto di tali
circostanze e facendo uso delle proprie attribuzioni di vigilanza, ha
ordinato all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso di provvedere al
ripristino dei confini legali.
In ordine alle censure formulate nei confronti del provvedimento
impugnato, la difesa dello Stato osserva che:
a) il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, è stato proposto dal
Ministero per l'economia nazionale e non da quello per l'agricoltura,
come prevedeva l'art. 4 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n.
1584 (istitutivo del Parco), in quanto con regio decreto 5 luglio
1923, n. 1439, le competenze dei "Ministeri dell'agricoltura e
dell'industria, del commercio e del lavoro" erano state riunite in un
unico Ministero, denominato "Ministero dell'economia nazionale";
b) la carta allegata al regio decreto-legge istitutivo del Parco
non venne pubblicata, ma può essere consultata presso l'Archivio di
Stato;
c) l'estensione del Parco disposta con regio decreto n. 1867 del
1923 fu temporaneamente sospesa in via di esperimento per iniziativa
di un organo amministrativo, ma non comportò una "valida"
modificazione del perimetro;
d) tanto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, quanto
il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto
1947, n. 871, non potevano non riferirsi ai confini legali del Parco;
e) la legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 1976, recante
disposizioni sul regime dell'edilizia, della caccia e della pesca
nella zona contestata, è stata approvata dagli organi di controllo
senza obiezioni, perché ritenuta utile a garantire la salvaguardia
del territorio in questione e sostanzialmente omogenea rispetto alla
normativa vigente all'interno del Parco.
L'Avvocatura conclude per l'infondatezza della prima censura,
perché il provvedimento impugnato non avrebbe apportato alcuna
modifica ai confini legali del Parco.
Altrettanto infondato sarebbe il secondo motivo di ricorso, dedotto
dalla Regione in via subordinata. Non sussisterebbe, infatti,
contrasto tra la disciplina dell'attività edilizia disposta con la
legge regionale n. 15 del 1976 ed il ripristino dei confini legali,
posto che in entrambi i casi è previsto un intervento autorizzativo
dell'Ente Parco.
3. - La Regione Valle d'Aosta, il 15 giugno 1987, depositava
un'ampia memoria per ribadire le proprie censure, sottolineando, fra
l'altro, che: a) l'approvazione senza rilievi da parte dello Stato
della legge regionale 11 maggio 1976, n. 15, implica il
riconoscimento che le zone esterne rispetto alle tabelle non fanno
parte del Parco; b) che la delimitazione del territorio del Parco
deve ritenersi invalida per difetto di regolare pubblicazione della
pianta annessa al regio decreto-legge del 1922 e, pertanto, le
tabelle poste sul terreno assumono efficacia costitutiva dei confini
legali; c) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Stato
nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri,
la disciplina introdotta in materia urbanistica dalla legge regionale
n. 15 del 1976 differisce sensibilmente da quella desumibile dalle
diverse fonti regolatrici del territorio del Parco, di modo che il
decreto impugnato, mirando ad imporre una normativa unitaria, risulta
invasivo di una competenza regionale garantita da norme
costituzionali.
Alla pubblica udienza del 1 luglio 1987 le parti insistevano nelle
rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso all'esame di questa Corte, la Regione Valle
d'Aosta chiede l'annullamento del decreto ministeriale 28 maggio
1977, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste sotto il
titolo "Ripristino dei confini legali del parco nazionale del Gran
Paradiso", sostenendo che tale decreto avrebbe invaso la competenza
amministrativa attribuita da norme costituzionali alla Regione
ricorrente.
2. - L'invasione di competenza deriverebbe dal fatto che "il
ripristino dei confini legali" - voluto dal decreto ministeriale allo
scopo di ricondurre entro i confini del parco nazionale del Gran
Paradiso tutti i territori che ne avrebbero fatto parte secondo la
carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, compresi
quelli, come "la Valsavaranche ed altre limitate zone",
successivamente esclusi per una diversa collocazione delle tabelle di
confine - si configurerebbe "soltanto apparentemente" quale "atto
ricognitivo". Si tratterebbe, invece, di un atto "sostanzialmente
modificativo", tale da comportare "un ampliamento degli attuali
confini del parco", con la conseguenza di sottoporre alla normativa
dettata dallo Stato per il parco nazionale del Gran Paradiso anche
territori in precedenza rimasti esclusi. Questi verrebbero così
sottratti - di qui il primo motivo a sostegno del ricorso - alla
sfera di competenza amministrativa attribuita alla Regione Valle
d'Aosta "in materia di agricoltura e foreste, zootecnia, caccia e
pesca, polizia locale urbana e rurale, strade e lavori pubblici di
interesse regionale, urbanistica, trasporti, acque e, in particolare,
flora e fauna e, di necessaria conseguenza, in materia di parchi per
la protezione della flora e della fauna, a norma dell'art. 4 dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, lett.
c ), d ), f ), g ), h ), l ), m), dello Statuto medesimo". Il tutto,
per giunta, in conflitto diretto - di qui il secondo motivo a
sostegno del ricorso - con la legge regionale 11 maggio 1976, n. 15,
che aveva appena disciplinato, proprio con riguardo al territorio
compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al regio
decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e la delimitazione risultante dalle
tabelle di confine, le materie della caccia e dell'urbanistica,
quest'ultima in maniera parzialmente diversa da quella desumibile dal
regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, costitutivo del parco.
3. - I problemi sollevati dal ricorso, benché strettamente
connessi, tant'è vero che l'accoglimento del primo motivo
assorbirebbe l'altra censura, vanno presi in considerazione
separatamente, anche per la scomponibilità in due parti delle
prescrizioni dettate dal decreto (l'Ente parco nazionale del Gran
Paradiso "è tenuto a ripristinare" i confini e "a curare
l'osservanza della normativa del parco su tutti i territori compresi
entro i suddetti confini"), cominciando da quello che può ben dirsi
il punto nodale del presente contendere: se, cioè, i confini legali
del parco nazionale del Gran Paradiso siano i confini "indicati nella
carta allegata al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867", come
asserisce il decreto ministeriale, oppure quelli, più circoscritti,
risultanti dalle tabelle delimitative poste sul terreno, come
sostiene la Regione Valle d'Aosta. Le zone all'interno delle tabelle
delimitative non vengono, invece, qui poste in discussione, anche
perché nei loro confronti la ricordata legge regionale 11 maggio
1976, n. 15, aveva appena esplicitato, con l'art. 3, secondo comma,
che all'interno delle tabelle "continua ad avere applicazione l'art.
10" della legge istitutiva del parco.
Anzi, dall'asserzione culminante del ricorso ("è
incontrovertibile che, quanto meno, la Regione Valle d'Aosta ha piena
competenza, nell'ambito delle disposizioni statutarie, nella zona che
è oggetto della presente controversia") si ricava altrettanto
chiaramente che l'invasione di competenza lamentata nella specie non
riguarda nemmeno tutti i territori per i quali, ai fini
dell'inclusione nel parco, non esiste coincidenza tra la carta
annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e le tabelle di
confine: la doglianza della Regione involge, più in particolare, la
sola cosiddetta introflessione della Valsavaranche, appartenendo le
"altre limitate zone", delle quali è parola nel ricorso, alla
Provincia di Torino e, quindi, alla Regione Piemonte (cosiddetta
introflessione del Piantonetto), cui pure appartengono le zone
indicate nella corografia allegata al successivo decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 31, ulteriormente
estensivo del "territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso".
4. - Per accertare quali fossero, al momento dell'emanazione del
decreto ministeriale di cui la Regione Valle d'Aosta chiede
l'annullamento, i confini legali del parco nazionale del Gran
Paradiso, diventa indispensabile ricostruire, sia pur solo nei
passaggi essenziali, la storia giuridica del parco: le vicende dei
relativi confini sono, infatti, così strettamente legate ad essa da
rappresentarne uno dei capitoli di maggiore rilievo.
Nato storicamente da una donazione avente ad oggetto terreni di
proprietà della Casa reale, il parco venne giuridicamente costituito
con il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, più tardi
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473: un decreto che, nel
mentre autorizzava (art. 2) l'Azienda del Demanio forestale dello
Stato "ad accettare dalla Real Casa i terreni" ivi specificati,
compresi quelli posti "nel Comune di Valsavaranche", all'art.1
dichiarava "Parco Nazionale i terreni compresi nell'attuale riserva
Reale di caccia del Gran Paradiso, i cui confini sono quelli indicati
nella carta annessa al presente decreto", una carta, peraltro, non
pubblicata formalmente.
Pochi mesi dopo, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867,
emanato in applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge
precedente ("Con decreto reale, su proposta del Ministero di
agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso a terreni
limitrofi"), il territorio del parco veniva ampliato fino a
comprendere le "zone segnate sulla carta annessa al presente
decreto": e questa volta, in allegato al testo del decreto, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1923, n. 207, una
"pianta" che - oltre al perimetro originario, entro il quale figurava
anche la Valsavaranche - indicava, con un vistoso accorgimento
tipografico, il più ampio tracciato conseguente all'aggiunta delle
nuove zone.
Tra le modificazioni successivamente apportate all'ordinamento del
parco nazionale del Gran Paradiso, dapprima dal regio decreto-legge
24 gennaio 1924, n. 168, anch'esso convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, ed in seguito, unitamente al parco nazionale d'Abruzzo,
dal regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella
legge 25 gennaio 1934, n. 233, una soprattutto va qui tenuta
presente: "soppresse" le Commissioni reali del parco nazionale del
Gran Paradiso e del Parco nazionale d'Abruzzo, inizialmente istituite
per la loro rispettiva gestione, il decreto- legge del 1933 demandava
all'Azienda di Stato per le foreste demaniali la gestione
amministrativa e tecnica dei due parchi, "per i quali restano
inalterati gli attuali confini" (art. 3, primo comma). Dopo di che,
con il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1332, veniva approvato il
regolamento per l'applicazione delle leggi sul parco nazionale del
Gran Paradiso, il cui art. 1 stabilisce che i confini del Parco
"saranno delimitati da tabelle da collocare - in modo visibile - sui
punti d'intersezione del perimetro con le strade di accesso", con la
possibilità di "essere sostituite da scritte scolpite sulle rocce".
La gestione da parte dell'Azienda di Stato per le foreste
demaniali veniva poi meno con l'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, che affidava la
gestione del parco all'ente "Parco nazionale Gran Paradiso",
appositamente istituito e dettagliatamente disciplinato negli
articoli successivi, tra cui, per quanto qui interessa, richiede una
particolare menzione il disposto dell'art. 12: "I confini del Parco
sono indicati da apposite tabelle che sono esenti da tasse di bollo".
5. - L'interpretazione delle disposizioni così riassunte
sembrerebbe agevole nel senso di considerare, come confini legali del
parco all'epoca del decreto ministeriale contestato dalla Regione
Valle d'Aosta, i confini risultanti dal regio decreto del 1923 (i
soli cui avrebbe dovuto adeguarsi la collocazione delle tabelle di
recinzione previste dall'art. 1 del regio decreto 7 marzo 1935, n.
1332, e dall'art. 12 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871),
se non fosse che, in seguito alle immediate proteste delle
popolazioni interessate, sin dal 1924-1925, era venuta a crearsi di
fatto "una difformità" (anzi, più difformità) tra la pianta
annessa al decreto del 1923 e la posizione delle tabelle sul terreno,
così da lasciare al di fuori del loro tracciato, fra l'altro, la
Valsavaranche, che è, appunto, l'oggetto della "difformità" (o
introflessione o ripiegamento di confine) cui è interessata la Valle
d'Aosta.
Su questa difformità - che, stando al ricorso, "già
provvedimento dell'epoca tendeva a legittimare" - si basa la Regione
Valle d'Aosta per sostenere che le tabelle di recinzione di cui
parlano i decreti del 1935 e del 1947 sarebbero le tabelle
materialmente apposte sul terreno ben prima dell'emanazione di quei
due decreti e che la statuizione "restano inalterati gli attuali
confini", di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933,
n. 1718, farebbe riferimento ai confini risultanti da tali tabelle,
non a quelli segnati sulla carta annessa al decreto del 1923. Del
resto, un siffatto modo di intendere le tabelle è anche presente
negli artt. 1 e 3, secondo comma, della legge regionale 11 maggio
1976, n. 15, sulla quale è imperniato il secondo motivo del ricorso
in esame.
6. - Pur essendo incontestabile sia l'immediato insorgere di forti
malcontenti e di vibrate proteste sia il conseguente, quasi
subitaneo, crearsi di chiare difformità nelle segnalazioni concrete
sul territorio, il tutto in senso riduttivo dei confini del parco, la
tesi della Regione, per quanto abilmente argomentata, non può essere
accolta.
A parte la considerazione che il collocamento di una successione
di tabelle in luoghi montani, impervi ed isolati, certamente utile a
fini di segnalazione e di informazione, non sembra strumento
altrettanto idoneo a fissare di per sé i confini di un territorio
sottoposto a particolare regime, esposte come esse sono ad ogni
genere di intemperie ed alle prevaricazioni umane, riveste portata
determinante la circostanza che non risulta essere mai stato emanato
alcun provvedimento atto a legittimare la difformità rilevata dalla
Regione, nonostante i tentativi diretti ad ottenerlo.
Se è vero, infatti, che la Commissione reale, inizialmente
istituita per la gestione del parco, alle soglie del 1925 aveva
proposto al Ministero competente il riconoscimento delle "ripiegature
di confine adottate in via di esperimento", è altrettanto vero che
il Ministero interpellato si era astenuto dall'assumere posizione
formale in proposito. L'espressione usata nel ricorso, secondo cui
"già provvedimento dell'epoca tendeva a legittimare", va, perciò,
più semplicemente intesa come riferita all'iniziativa tendente ad
ottenere, senza successo, un provvedimento di legittimazione.
Anche a lasciare da parte sia il silenzio ministeriale sia il
fatto che, nel frattempo, era sopravvenuta la legge 17 aprile 1925,
n. 473, di conversione del decreto-legge istitutivo del parco, senza
apportarvi modificazioni di sorta, resta il dato indiscutibile che
nella proposta della Commissione reale si parlava di ripiegature "in
via di esperimento" e, comunque, di ripiegature "temporanee".
Quest'ultimo particolare, pur nel protrarsi dell'esperimento per
lunghissimo tempo, e ciò per le stesse ragioni di opportunità
politica che l'avevano originato, sottolinea la situazione di
precarietà che ha caratterizzato sin dall'inizio il fenomeno delle
tabelle apposte sul terreno: una precarietà, testimoniata dal
persistere delle polemiche e dall'attesa di nuove soluzioni, che vale
di per sé a precludere ogni possibilità di considerare definitive
le introflessioni segnate soltanto sul terreno, senza che occorra
soffermarsi sui limiti cui soggiace, nell'ambito del diritto
pubblico, la possibilità di riconoscere alla consuetudine contra
legem prevalenza sulle norme scritte.
Come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato nell'atto di
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, si deve,
dunque, concludere che l'art. 3, primo comma, del regio decreto-legge
11 dicembre 1933, n. 1718, con il dire "inalterati gli attuali
confini", "non poteva riferirsi a dei confini illegali, quali erano
quelli indicati in quel momento sul terreno. Se avesse voluto sanare
la situazione, il legislatore avrebbe dovuto allegare al
provvedimento una nuova carta in sostituzione della precedente".
Analogamente, l'art. 1 del regio decreto 7 marzo 1935, n. 1332, e
l'art. 12 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, con il
parlare rispettivamente di "tabelle da collocare" e di confini
"indicati da apposite tabelle", non potevano riferirsi a tabelle
precedentemente apposte in modo non conforme ai confini legali, ma
erano, e sono, da intendersi - l'uso, nel primo dei due decreti, del
verbo al futuro ("i confini... saranno delimitati da tabelle da
collocare") è in proposito tutt'altro che privo di significato - con
riferimento a tabelle da apporre in conformità ai confini legalmente
stabiliti: quelli, cioè, risalenti al decreto del 1923.
7. - Vi è, tuttavia, un altro aspetto del ricorso, sempre
inerente alla questione dei confini del parco, sul quale ci si deve
soffermare, una volta disconosciuta la rilevanza giuridica del
tracciato risultante dalle tabelle apposte sul terreno. La Regione
Valle d'Aosta non si limita, infatti, a contrapporre i confini
ricavabili dal collocamento di tali tabelle ai confini risultanti
dalla pianta allegata al decreto del 1923, ipotizzando la parziale
inefficacia sopravvenuta di quest'ultimo, ma - volutamente dimentica
dei ripetuti richiami della legge regionale 11 maggio 1976, n. 15, al
"perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto
1923, n. 1867" (v. artt. 1 e 3, secondo comma) - ne prospetta
addirittura la totale inefficacia originaria, indipendentemente dal
valore da riconoscere alle tabelle.
In tale ottica, il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867,
risulterebbe privo di efficacia, anzitutto perché "non adottato ai
sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584,
in quanto la proposta di ampliamento non è stata presentata dal
Ministro per l'Agricoltura". Ma, come rileva l'Avvocatura dello
Stato, lo stesso decreto dà conto della proposta del Ministro per
l'economia nazionale, presso cui nel frattempo (v. regio decreto 5
luglio 1923, n. 1434) erano state riunite le competenze del Ministero
dell'agricoltura e del Ministero dell'industria, del commercio e del
lavoro.
Altra, più grave, causa invalidante sarebbe da ravvisare nella
già accennata mancanza della "cartina originaria annessa al R.D.L. 3
dicembre 1922, n. 1584", non inserita, secondo le prescrizioni allora
vigenti, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti ai sensi
dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1865
(ma v. anche art. 1 del regio decreto 11 giugno 1908, n. 525), né
comunque pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e nemmeno
richiamata nella legge di conversione 17 aprile 1925, n. 473. Come
più ampiamente viene precisato nell'elaborata memoria illustrativa
presentata dalla difesa della Regione, tale carenza, riguardando una
parte integrante della legge istitutiva del parco, oltre a non
consentire di " verificare l'eventuale inclusione nel territorio del
Parco Gran Paradiso della zona su cui si controverte", farebbe
risultare l'intera legge istitutiva "non pubblicata e non in vigore":
con la conseguenza di inficiare anche il successivo regio decreto 13
agosto 1923, n. 1867, compresa la relativa carta annessa, non
potendosi considerarlo "come decreto emanato ai sensi dell'art. 4
della legge (istitutiva)" e non essendo "consentito estendere ciò
che non esiste come nucleo originario". Ma il pur esatto rilievo
circa la mancata pubblicazione della "carta annessa" al regio
decreto-legge del 1922 non può essere utilizzato sino al punto di
ritenere non pubblicata e, pertanto, non entrata in vigore nemmeno la
parte della legge istitutiva oggetto di regolare pubblicazione, nel
complesso dei suoi 19 articoli, ivi compreso, ovviamente, l'art. 4.
L'incompletezza della pubblicazione si risolve in una tipica ipotesi
di pubblicazione parziale e, quindi, efficace per la parte
pubblicata: essa concerne, infatti, una normativa autosufficiente,
tanto più che l'art. 1, nel dichiarare parco "i terreni compresi
nell'attuale riserva di caccia del Gran Paradiso", fornisce
un'indicazione di per sé globalmente determinata del nucleo
originario del parco, mentre l'art. 2,
nell'elencare i terreni da accettare in donazione, li individua
specificamente, con espresso riferimento, fra l'altro, proprio ai
terreni posti nel comune di Valsavaranche, consentendo così di
verificare la sicura inclusione della zona, sulla quale si
controverte, nel territorio del parco.
Al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, si addebita, infine, la
situazione di incertezza cui darebbe luogo l'esistenza di due diverse
versioni della carta topografica ad esso annessa: l'una riprodotta
nella Gazzetta Ufficiale e l'altra depositata all'Archivio Centrale
dello Stato, entrambe redatte, per giunta, su una scala 1: 200.000,
del tutto inidonea - si afferma - a far chiarezza. Ma, per quanto
riguarda la duplicità di versioni, l'incertezza denunciata è priva
di conseguenze giuridiche, dovendosi riconoscere prevalenza alla
versione oggetto di pubblica divulgazione, cioè a quella
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in forza della quale gli atti
normativi fanno il proprio ingresso nell'ordinamento. Quanto alla
scala 1: 200.000, pur essendo in re ipsa che la relativa carta
"sviluppata sul terreno comporta un divario che può essere anche di
200 metri", non basta certo un inconveniente del genere a paralizzare
nella sua interezza la previsione dei sottostanti confini.
8. - In ordine alla prima parte delle prescrizioni dettate dal
decreto impugnato, si deve, quindi, concludere che, alla stregua
della normativa descritta, spetta allo Stato di ordinare il
ripristino dei confini legali del parco nazionale del Gran Paradiso.
Va, di conseguenza, respinta la richiesta di annullamento del decreto
nella parte relativa ai confini del parco.
9. - Quanto alla seconda parte delle prescrizioni dettate dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste ("curare l'osservanza della
normativa del parco su tutti i territori compresi entro i suddetti
confini"), il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Poiché il decreto tace sulle sorti della legge regionale 11
maggio 1976, n. 15, non lo si può considerare sotto questo profilo
sicuramente lesivo degli interessi regionali. Di riflesso, non può
dirsi certo l'interesse della Regione a dolersi di una prescrizione
che, riferendosi genericamente alla normativa vigente, si preoccupa
di garantirne l'osservanza. Solo un'interpretazione, a prima vista
abbastanza scontata, quale quella di intendere la formula "normativa
del parco" come implicitamente riferibile in modo esclusivo alla
normativa statale, potrebbe far pensare al contrario, ed è appunto
di questo che la Regione si preoccupa. Tale interpretazione trova,
però, un ostacolo non facilmente superabile nell'esplicito rinvio
che l'ultima premessa del decreto ministeriale fa, con apprezzamento
positivo, alla legge regionale 11 maggio 1976, n. 15, ed alle sue
"norme in ordine ai divieti di caccia ed ai piani regolatori dei
comuni ricadenti nel territorio del parco": rinvio ed apprezzamento
positivo che mal si adattano alla conclusione di ritenere
automaticamente escluse le norme così richiamate dalla "normativa"
di cui sùbito dopo il decreto invita a "curare l'osservanza" e che,
comunque, non denotano di per sé la volontà di menomare la
competenza regionale.
Il dubbio sottostante alle considerazioni ora svolte non può
certo trovare soluzione nella presente sede, toccando se mai ad altri
organi un'eventuale presa di posizione al riguardo.
10. - Tutto ciò non toglie che alle incertezze ed agli
inconvenienti lamentati - tra cui ultimo in ordine di tempo, ma non
ultimo in ordine di importanza, l'aver deluso e disilluso aspettative
così a lungo lasciate coltivare dalle popolazioni interessate - si
debba trovar modo di porre finalmente rimedio attraverso una
soluzione aggiornata ed organica dei problemi del parco nazionale del
Gran Paradiso.
Del resto, proprio questo era l'obiettivo cui mirava il Governo
già prima dell'emanazione del decreto ministeriale 28 maggio 1977,
come risulta dal disegno di legge recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della Valle d'Aosta, poi divenuto legge 16 maggio
1978, n. 196: nel testo originario del disegno governativo,
presentato alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 1976 (stampato n.
379 della VII legislatura), un apposito articolo, il 5, espressamente
richiamato nel ricorso della Regione, si preoccupava di dettare una
particolare disciplina per il parco nazionale del Gran Paradiso, sul
modello di quella adottata per il parco nazionale dello Stelvio con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.
Dopo l'approvazione del disegno di legge n. 379 da parte del Senato
nella seduta del 5 ottobre 1977, l'art. 5, di cui in tale sede era
stata mutata soltanto la numerazione (art.6), veniva, però,
stralciato su decisione presa a maggioranza dalla Commissione Affari
costituzionali della Camera dei deputati: stralcio motivato con "la
necessità di disciplinare la materia con legge della Repubblica
entro il 31 dicembre 1979, in base a quanto disposto dal d.P.R. n.
616 del 1977". Più precisamente, era il secondo comma dell'art. 83
di quest'ultimo a prescrivere che "Per quanto riguarda i parchi
nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina
generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e
comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve,
saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre
1979", mentre il terzo comma disponeva che "sino all'entrata in
vigore" di tale legge "gli organi di amministrazione dei parchi
nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna
regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza
della minoranza" ed il quinto comma faceva salvo "quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
Ma la tanto attesa disciplina del parco del Gran Paradiso non
trovava spazio nemmeno in occasione della delega conferita al Governo
con l'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, "per estendere alla
regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24
luglio 1977, n. 616", delega rinnovata prima dall'articolo unico
della legge 6 dicembre 1978, n. 827, poi dall'art. 1 della legge 5
agosto 1981, n. 453, e tradottasi, infine, nel decreto del Presidente
della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, tutto limitandosi, nei
riguardi del parco, all'inciso iniziale dell'art. 52 di tale ultimo
decreto ("Fermo il disposto di cui all'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"), che,
completamente elusivo del problema, ha lasciato la situazione allo
stesso punto di prima.
Nel frattempo, anche le non poche iniziative governative e
parlamentari dell'VIII legislatura, dirette all'emanazione della più
generale legge quadro per i parchi e le riserve naturali, restavano
prive di risultati concreti, tanto da non venire neppure riprese
nella IX legislatura. Durante quest'ultima, soltanto il decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, quale convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, nel sottoporre a vincolo paesaggistico,
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche i parchi e le
riserve naturali, ha conferito ad ogni regione particolari poteri di
nuova previsione (artt. 1- bis , 1- ter e 1-quinquies). Per il resto,
l'unica innovazione alla normativa presa in considerazione dal
decreto ministeriale 28 maggio 1977 continuava, e continua, ad essere
quella dell'integrazione degli organi di amministrazione dell'Ente
"Parco nazionale Gran Paradiso", voluta in via transitoria dal terzo
comma dell'art. 83 del decreto presidenziale n. 616 del 1977: ben
poca cosa rispetto a quella "ripartizione dei compiti" tra Stato e
regioni, indicata dal secondo comma dello stesso art. 83 quale nucleo
centrale della disciplina generale dei parchi nazionali esistenti.
Una ripartizione che rimanda chiaramente al "modello di cooperazione
e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione",
come in questo caso la protezione della natura, cui, ad avviso della
Corte (v. sentenza n. 219 del 1984), è necessario che "i rapporti
fra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che ad una gelosa,
puntigliosa e formalistica difesa di posizioni", secondo "il
principio della leale cooperazione reciproca fra i due enti" (v.
sentenze n. 359 del 1985 e n.151 del 1986).
Tale basilare principio non può certo dirsi rispettato quando,
come nel caso del parco nazionale del Gran Paradiso, lo Stato lascia
trascorrere più di un decennio senza dare comunque applicazione alle
tutt'altro che vaghe prescrizioni di un decreto delegato e della
sottostante delega, volti ad ordinare i rapporti fra Stato e regioni.
Senza dimenticare la particolare esigenza di un puntuale aggiornato
raccordo con gli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). Tanto più che
del coevo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, art. 4, divenuto art. 8 nel
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670), per la parte riguardante il parco nazionale
dello Stelvio, lo Stato si è dato carico da tempo (v. il già
richiamato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 279). È pur vero che, tra le materie nelle quali lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige riconosce potestà
legislativa alle province autonome di Trento e di Bolzano, accanto ad
agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, caccia e
pesca, urbanistica e tutela del paesaggio, si parla esplicitamente di
"alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna",
mentre l'elenco delle materie demandate dallo Statuto speciale per la
Valle d'Aosta alla potestà legislativa della Regione enumera più
semplicemente agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna,
urbanistica, caccia e pesca, ma è altrettanto vero che i problemi
del parco nazionale del Gran Paradiso non possono essere
ulteriormente disattesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che spetta allo Stato ordinare il ripristino dei
confini del parco nazionale del Gran Paradiso quali indicati nella
carta allegata al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, cui si
richiama il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 28
maggio 1977, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n.
7/1977 proposto dalla Regione Valle d'Aosta;
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione
sollevato con lo stesso ricorso avverso il medesimo decreto
ministeriale, nella parte concernente la competenza dello Stato ad
ordinare l'osservanza della normativa del parco su tutti i territori
compresi entro i confini suddetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte