Sentenza n. 344/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460,
461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano nel
procedimento penale a carico di Pasquini Renato iscritta al n. 174
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In sede di opposizione a decreto penale, tardivamente
proposta dal difensore nominato dall'imputato, il Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Milano ha sollevato, con
ordinanza in data 10 novembre 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e
76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale nella parte in
cui - per il giudizio dinanzi al Pretore - non prevedono, prima, o,
contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la
nomina di un difensore, cui vada poi notificata la decisione per
l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione. Dall'eventuale
accoglimento della questione, discenderebbe la possibilità di
attribuire al difensore un proprio termine per la dichiarazione di
opposizione, consentendo al giudice a quo di ritenere tempestiva e
quindi ammissibile quella sottoposta al suo esame.
Muovendo dalla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte
escluso la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in relazione
alle norme del previgente codice di procedura penale che non
prevedevano l'assistenza di un difensore per l'atto di opposizione,
il giudice remittente ritiene che proprio le motivazioni poste a
fondamento di quelle decisioni esigano oggi, alla luce del mutato
quadro normativo, un nuovo vaglio di costituzionalità. Si era
infatti ritenuto che la richiesta di dibattimento non imponesse
l'assistenza di un difensore, poiché si trattava di uno strumento
che, risolvendosi nella mera contestazione degli elementi risultanti
dal decreto penale, risultava di agevole utilizzazione ed alla
portata anche di persona priva di cognizioni tecniche.
Con le recenti norme sul procedimento per decreto introdotte dal
nuovo codice di procedura penale, l'atto di opposizione avrebbe però
perso quella semplicità che lo caratterizzava sotto il vigore della
precedente disciplina: al condannato con decreto penale si porrebbe,
infatti, in alternativa alla richiesta di dibattimento, la
possibilità di operare altre scelte quali la richiesta di giudizio
immediato, di applicazione della pena su accordo con il P.M., di
giudizio abbreviato o di oblazione, la cui valutazione non può
prescindere dall'assistenza tecnica di un difensore. Ed anche se la
mancata indicazione di una qualsiasi scelta nell'atto di opposizione
non preclude all'interessato la possibilità di operarla
successivamente (nei termini previsti per i singoli istituti), già
la semplice decisione di proporre o meno opposizione richiederebbe,
ad avviso del giudice a quo, l'assistenza di un difensore, giacché,
oggi, a differenza che nel passato, l'accettazione della condanna
inflitta con decreto penale comporta un rilevante beneficio in
termini di riduzione della pena edittale.
Le norme impugnate si porrebbero, inoltre, in contrasto con l'art.
76 della Costituzione per non aver rispettato due dei principi
enunciati nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81. L'obbligo
imposto al legislatore delegato di "adeguarsi alle norme delle
convenzioni ratificate dall'Italia e relative ai diritti della
persona e al processo penale" (art. 2, comma 1) risulterebbe violato,
in quanto le disposizioni censurate non sarebbero conformi alla
Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (legge ratifica 4 agosto 1955, n. 848) ed al Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New
York il 19 dicembre 1966 (l. ratifica 25 ottobre 1977, n. 881) che
prevedono (rispettivamente, agli artt. 6.3 lett. b e c, e 14.3 lett.
b e d) il diritto di ogni accusato a disporre del tempo e della
possibilità necessari a preparare la difesa e ad essere assistito da
un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della
giustizia.
Anche la direttiva n. 46 (art. 2, comma 1), risulterebbe
inosservata nella parte in cui, prescrivendo che nella disciplina del
procedimento per decreto debbano essere previste "tutte le garanzie
della difesa nella fase dell'opposizione", imporrebbe comunque
l'assistenza di un difensore al momento in cui l'imputato deve
decidere se proporre o meno opposizione, scegliendo poi tra la
celebrazione del dibattimento o la definizione del giudizio con altre
procedure.
2. - Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato rilevando che - come già affermato da questa
Corte in riferimento alle norme del previgente codice di procedura
penale - il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase
dibattimentale non può ritenersi in contrasto con il precetto
costituzionale dell'art. 24, dal momento che esso si armonizza con le
esigenze di semplicità e speditezza del procedimento per decreto, e,
la dichiarazione di opposizione, che si risolve in una richiesta di
dibattimento, non richiede particolari cognizioni tecniche ed è
suscettibile di essere sviluppata e dettagliata nella successiva fase
del giudizio, ove è comunque necessario l'intervento di un
difensore.
Tali affermazioni conserverebbero, ad avviso dell'interveniente,
il loro valore anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale. Difatti, la maggiore difficoltà nel
decidere se propone o meno opposizione, ovvero nella scelta del tipo
di rito da richiedere per la definizione del giudizio sarebbe
compensata dalla previsione del più ampio termine - rispetto a
quello stabilito dal codice del 1930 - di 15 giorni per la
proposizione dell'opposizione. Tale termine risulterebbe più che
congruo anche ai fini di quelle scelte tecniche di cui si preoccupa
il giudice remittente e che, comunque ed oltretutto, come egli stesso
rileva, non vanno esercitate a pena di decadenza con l'opposizione
stessa.
L'interveniente ha quindi concluso chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 459, 460 e 461, come richiamati dall'art. 565, del codice
di procedura penale nella parte in cui non prevedono, prima, o
contestualmente all' emissione del decreto penale di condanna, la
nomina di un difensore cui vada poi notificato il decreto penale di
condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.
In tale mancata previsione il giudice a quo ravvisa un contrasto
con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, tenuto conto della
circostanza che, in special modo per il procedimento davanti al pretore (ma a suo dire anche per quello innanzi al tribunale), l'atto di
opposizione nel nuovo codice di procedura penale "ha inevitabilmente
perso quella semplicità e quella naturalezza" ("perché con esso
occorre operare delle scelte decisive e non semplici e per farle
occorre avere ben chiare le scelte operate") rendendo quindi
necessaria l'assistenza di un difensore tecnico.
Altro profilo di illegittimità si prospetta in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, reputandosi violate sia la
prescrizione contenuta nell'art. 2, primo comma, della legge di
delega per l'emanazione del codice di procedura penale, circa
l'obbligo ivi previsto di adeguamento alle convenzioni
internazionali, e in particolare a quelle che prescrivono il diritto
di "essere assistito da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli
interessi della giustizia", sia la prescrizione di cui alla direttiva
n. 46 dello stesso art. 2 della legge di delega in cui si prevede che
il procedimento per decreto debba essere disciplinato "con tutte le
garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione".
2. - Devesi preliminarmente precisare che, come risulta dalla
stessa ordinanza di rinvio, nel giudizio a quo che si svolge dinanzi
al Pretore si deve fare applicazione delle norme impugnate per
effetto del rinvio ad esse operato dall'art. 565 del codice di
procedura penale, secondo cui, nel procedimento per decreto davanti
al Pretore, si osservano le norme relative al procedimento per
decreto per i reati di competenza del tribunale.
In ragione della sua rilevanza la questione da prendersi in
considerazione è perciò circoscritta agli artt. 459, 460 e 461 del
codice di procedura penale nelle parti in cui disciplinano il
giudizio di opposizione al decreto penale dinanzi al Pretore, in
virtù del rinvio di cui all'art. 565, primo comma, del codice
stesso.
3.1. - La questione non è fondata.
In ordine logico può precedere l'esame del profilo di
legittimità costituzionale riferito all'art. 76 della Costituzione,
ed in proposito la Corte esclude, in primo luogo, che possa ritenersi
violata la prescrizione dell'art. 2, primo comma, della legge di
delega che obbliga il legislatore delegato al rispetto delle
convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
In particolare, il giudice a quo fa espresso riferimento all'art.
6.3 lett. b e c, della convenzione sulla salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955) ed all'art. 14.3 lett. b
e d del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
(adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato con legge n.
881 del 1977) secondo cui ogni accusato ha diritto a disporre del
tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e ad
essere assistito da un avvocato di ufficio quando lo esigono gli
interessi della giustizia.
Come si avrà modo di verificare anche in prosieguo, in relazione
agli altri profili di illegittimità prospettati, i diritti che le
richiamate convenzioni internazionali tendono a tutelare risultano
nella specie soddisfatti.
Questa Corte, come lo stesso giudice di rinvio mostra di essere
consapevole, si è già occupata, sia pure sotto il regime del codice
di procedura penale abrogato, degli aspetti relativi al diritto di
difesa nel procedimento per decreto affermando (sentenza n. 136 del
1967 e n. 27 del 1966 e n. 170 del 1963) che il decreto penale
costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può
proporre opposizione, sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è
rinviato al vero e proprio giudizio che si svolge con la stessa
ampiezza dei procedimenti ordinari.
Se si collega tale affermazione all'altra (sent. n. 16 del 1970 e
n. 46 del 1967) secondo cui non può ritenersi vulnerato il diritto
di difesa se per il suo esercizio sono richieste modalità diverse in
relazione alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purché
non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, si deve pervenire
alla conclusione di escludere che siano violati i principi posti
dalle richiamate convenzioni internazionali. Esse difatti, nel
reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato
quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare
che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per
il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni
dell'atto da compiere. Ma, come questa Corte ha già avuto modo di
affermare (sentenza n. 189 del 1972), un difensore tecnico non è
indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa "si
risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della
ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla
portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può
concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal
decreto penale. Ed ovviamente può essere sviluppata e dettagliata
nella sede dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del
difensore".
Non può perciò convenirsi con l'ordinanza di rinvio la dove
afferma che "gli interessi della giustizia", cui fanno riferimento le
richiamate convenzioni internazionali, esigono la nomina del
difensore anche ai fini della proposizione dell'opposizione perché
il carattere agevole della scelta (non venuto meno, come si vedrà
più avanti, per effetto della disciplina del nuovo codice), la
congruità (15 giorni) del tempo per operarla e la garanzia del
difensore nella sede del giudizio vero e proprio, cui intende
riferirsi la convenzione internazionale, fanno sì che alla scelta
tra il fare o non fare l'opposizione l'interessato possa addivenire
anche senza l'assistenza di un difensore tecnico, una volta che
questa assistenza risulti assicurata nel momento in cui si accede al
giudizio ordinario.
3.2. - Neppure fondata è l'altra censura formulata in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, per asserita violazione della
direttiva n. 46 dell'art. 2 della legge di delega, la quale
testualmente dispone la "previsione di un procedimento per decreto
emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per
condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena
detentiva e con tutte le garanzie per la difesa nella fase
dell'opposizione".
Una corretta interpretazione della formula adoperata in sede di
delega esclude, secondo la più corrente accezione, che nella "fase
dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di
opposizione.
Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi
all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio
dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata, per cui è solo
dal momento in cui si accede al rito ordinario che nasce l'esigenza
di "tutte le garanzie" espressamente enunciate in sede di delega.
4.1. - Passando ad esaminare i profili di legittimità
costituzionale prospettati in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la Corte non può condividere il punto di vista
espresso nell'ordinanza di rinvio, secondo cui, in relazione alla
disciplina del nuovo codice di procedura penale, non potrebbero
valere le considerazioni svolte dalla già richiamata giurisprudenza
(sentenza n. 189 del 1972), perché in base al nuovo regime, il fare
o non fare opposizione comporterebbe "scelte decisive e non semplici
e per farle occorre avere ben chiare le conseguenze processuali e
sostanziali delle scelte operate". Né, secondo il giudice a quo
varrebbe considerare in contrario che all'opponente non sarebbe
preclusa, una volta formulata l'opposizione, la possibilità di
operare in prosieguo, dopo il decreto di citazione a giudizio, la
scelta fra i riti alternativi con l'assistenza di un difensore,
perché la scelta già compiuta con l'avvenuta opposizione potrebbe
precludere invece irreparabilmente la possibilità di godere del
beneficio, previsto dall'art. 459 del codice di procedura penale,
della riduzione alla metà della pena minima edittale.
Osserva la Corte che per quel che riguarda la possibilità di
chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su
accordo con il pubblico ministero, non può in primo luogo
condividersi il dubbio espresso nell'ordinanza di rinvio. Tale dubbio
si fonda sulla diversità di formula adoperata nell'art. 565, secondo
comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione
l'imputato chiede.. .. .. il decreto che dispone il giudizio ovvero
chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'art. 444" rispetto alla formula "può chiedere" adoperata
dall'art. 462, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, il che
potrebbe far ritenere esclusa nel procedimento pretorile l'ulteriore
possibilità di chiedere i giudizi alternativi ove la scelta non
venga fatta nell'atto di opposizione. Ad avviso della Corte, la
differenza tra le formule adoperate "chiede" e "può chiedere" è
priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico
ai fini che interessano, perché manca ogni elemento per dedursi che
nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre
una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio
pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da ciò che
l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi
richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565,
secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del
decreto di citazione (ancorché non espressamente indicato) e non
comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Ciò è in particolare
escluso dalla circostanza che l'art. 565, primo comma, rinvia, per il
procedimento per decreto pretorile, alle norme sullo stesso
procedimento dinanzi al tribunale, che prevedono espressamente (in
particolare art. 461, commi 2 e 3), le ipotesi di inammissibilità
dell'opposizione, tra le quali non vi è quella della mancata
indicazione del rito prescelto. Ma, una volta che è l'emissione del
decreto di citazione la naturale conseguenza della dichiarazione di
opposizione non accompagnata dalla indicazione del tipo di giudizio
prescelto, non vengono da tale conseguenza ad essere precluse le
altre scelte alternative ed in particolare quelle indicate
nell'ordinanza di rinvio. Così la scelta del rito abbreviato, che
nel procedimento pretorile rimane ancora possibile nel termine di 15
giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560,
primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e quella
dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero,
che nel procedimento stesso è possibile fino all'apertura del
dibattimento (art. 563, commi 1 e 4).
4.2. - Per quanto attiene all'oblazione, su cui anche si è
soffermata l'ordinanza di rinvio, va rilevato che se - come
conseguenza di una espressa dichiarazione effettuata a norma
dell'art. 565, secondo comma, o come conseguenza della mancata scelta
del tipo di giudizio nella dichiarazione di opposizione - si perviene
al decreto di citazione a giudizio, la richiesta di oblazione
(ancorché non contenuta nell'atto di opposizione) è possibile fino
all'apertura del dibattimento e quindi non è pregiudizievole il
fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e quindi
da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facoltà
(prevista dall'art. 464, secondo comma, cui rinvia per il
procedimento pretorile l'art. 565, primo comma) di chiederla
contestualmente all'opposizione.
Se invece l'imputato richieda l'oblazione contestualmente
all'opposizione, ai sensi degli artt. 565, primo comma e 464, secondo
comma citato dimostra per ciò stesso di essere in grado di operare
una scelta per sé vantaggiosa con la conseguenza di escludere ogni
sua lesione, per cui diviene ininfluente che non gli sia stato
nominato un difensore d'ufficio.
4.3. - Resta da esaminare il profilo, sul quale si è in
particolare soffermata l'ordinanza di rinvio, circa la possibile
perdita del beneficio della riduzione fino alla metà del minimo
della pena edittale, perdita che potrebbe costituire conseguenza
della mancata accettazione del decreto penale a norma dell'art. 459,
secondo comma, del codice di procedura penale. In realtà la
questione è mal posta in termini di "beneficio" conseguente alla
"accettazione del decreto penale", perché quello dell'applicazione
di una pena diminuita fino alla metà non è un beneficio conseguente
"all'accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di
diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero può
indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Una volta
chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma,
(applicabile nel giudizio a quo per il rinvio dell'art. 565, primo
comma) non viene in discussione la perdita di un beneficio come
possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale,
bensì la convenienza o meno di accettare o affrontare, con
l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo
comporta. Ma rispetto a questa scelta in sé e per sé considerata,
alle conseguenze che essa comporta ed alla mancanza di preclusioni
una volta effettuata, valgono le affermazioni già fatte dalla
richiamata giurisprudenza della Corte (sentenza n. 189 del 1972) sia
pur relativamente alla disciplina precedente, in ordine alle quali,
però, relativamente ai profili che qui rilevano, la situazione non
appare mutata per effetto della nuova disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565, primo comma,
del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Milano, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte