Sentenza n. 344/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 223/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto e
quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza
emessa il 26 ottobre 1993 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Incerti Caselli Patrizia ed altri, iscritta al n. 49 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Randazzo Rosa nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Armando Costa per Randazzo Rosa e l'Avvocato
dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano, sciogliendo la riserva formulata su una eccezione avanzata
dal difensore della parte civile nel corso dell'udienza preliminare,
con ordinanza del 26 ottobre 1993 (R.O. n. 49 del 1994), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi quarto e
quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), in relazione agli artt. 3 e 25
della Costituzione.
Il comma quarto dell'art. 30 disciplina la diffamazione commessa
"attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto
determinato" e punisce questa ipotesi - applicabile al concessionario
e al delegato al controllo sulla trasmissione - con la pena prevista
dall'art. 13 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47).
Il comma quinto dello stesso articolo detta regole processuali
mediante rinvio all'art. 21 della citata legge sulla stampa e introduce, solo per la diffamazione mediante trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, una deroga al criterio
generale che ispira la disciplina della competenza territoriale. La
competenza viene, infatti, in questo caso, radicata presso il giudice
del luogo dove risiede la parte offesa e non nel luogo dove il reato
è stato consumato.
Il giudice a quo, nel motivare in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione, osserva che il criterio adottato nella
specie dal legislatore non rientra neppure tra quelli indicati come
residuali dal codice di procedura penale, venendo, di conseguenza, a
introdurre una deroga irragionevole al criterio generale, valevole
solo per la diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto
determinato commessa con il mezzo radiotelevisivo. Sempre ad avviso
del giudice remittente, i lavori parlamentari non fornirebbero
elementi utili a chiarire se tale deroga risponda ad un particolare
favor per la parte offesa da tale delitto o sia frutto di una
dimenticanza rispetto agli altri reati.
Viene, di conseguenza, prospettata la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento che la norma impugnata
introdurrebbe rispetto a tutti gli altri reati commessi attraverso
l'uso del mezzo radiotelevisivo, e, in particolare, rispetto alla
diffamazione semplice.
Il giudice remittente osserva poi che l'autorità giudiziaria del
locus commissi delicti non può conoscere del reato in tutte le
ipotesi in cui l'evento non coincide con la residenza dell'offeso e
questo verrebbe a determinare la violazione dell'art. 25 della
Costituzione, in base al quale la disciplina della competenza
andrebbe in qualche modo ancorata al luogo di consumazione del reato.
2. - Si è ritualmente costituita la parte offesa Randazzo Rosa,
riportandosi all'ordinanza di rimessione.
Nell'atto di costituzione la parte privata - dopo aver richiamato
i fatti che hanno dato luogo al giudizio a quo - sviluppa le censure
relative sia all'art. 3 che all'art. 25 della Costituzione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, in via subordinata,
per l'infondatezza della questione.
Quanto all'inammissibilità, l'Avvocatura rileva il difetto
assoluto di motivazione dell'ordinanza circa la rilevanza della
questione ai fini della risoluzione della fattispecie sottoposta
all'esame del giudice a quo, difetto che non consentirebbe di
comprendere neanche se, nell'ipotesi di accoglimento, detto giudice
sia tenuto o meno a spogliarsi della controversia.
Nel merito, L'Avvocatura ritiene che la scelta discrezionalmente
operata dal legislatore con la norma impugnata non sia censurabile,
né sotto il profilo della razionalità né sotto quello
dell'eguaglianza.
La difesa dello Stato si sofferma, in particolare, sulla ratio
della disposizione, rinvenendola nell'esigenza di porre rimedio alla
sproporzione di forze esistente tra chi, disponendo del mezzo
televisivo, pone in essere condotte diffamatorie particolarmente
gravi e lesive per il soggetto diffamato, e quest'ultimo, che ha,
invece, come unico mezzo di reazione la presentazione della querela.
In questa situazione l'eventuale decisione favorevole resa
dall'autorità giudiziaria vicina al luogo di residenza abituale del
soggetto offeso potrebbe, pertanto, restituire a questi la
reputazione lesa e colmare la sottolineata sproporzione. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 30, commi
quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dove si individua con
riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorità
giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di
diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato,
commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive.
La questione viene sollevata in relazione:
a) all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento rispetto a tutti gli altri reati commessi attraverso
l'uso del mezzo radiotelevisivo e, in particolare, rispetto alla
diffamazione semplice;
b) all'art. 25 della Costituzione, dal momento che il principio
del "giudice naturale" richiederebbe che la competenza territoriale
sia in qualche modo ancorata al luogo di consumazione del reato.
2. - La questione è inammissibile.
Il giudice remittente - così come eccepito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - ha omesso completamente di motivare in
ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della
concreta fattispecie sottoposta al suo esame, né ha esposto i fatti
che hanno dato luogo al giudizio, così da poter identificare
l'oggetto e i termini dello stesso.
Lo svolgimento dei motivi espressi nell'ordinanza di rimessione
non consente, d'altro canto, di ricostruire con certezza i
presupposti che renderebbero la questione pregiudiziale e rilevante
rispetto al giudizio a quo, stante anche la contraddittorietà che è
dato rilevare tra la motivazione ed il dispositivo della stessa
ordinanza. Mentre da un lato, infatti, in alcuni passaggi della
motivazione, l'ordinanza sembra orientata a richiedere una pronuncia
diretta a estendere la particolare competenza territoriale prevista
dal quinto comma dell'art. 30 quantomeno alla diffamazione semplice,
dall'altro, il dispositivo della stessa ordinanza si limita, invece,
a circoscrivere la domanda alla sola caducazione della norma
impugnata, così da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione
aggravata al regime ordinario della competenza.
L'impossibilità di valutare, ai fini del giudizio sulla
rilevanza, la connessione tra i fatti dedotti nel processo a quo e la
questione di costituzionalità sollevata conduce, dunque, ad
affermare l'inammissibilità della stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte