Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2106

del codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1983 dal

Pretore di Catania ed il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Saronno,

iscritte rispettivamente al n. 827 del registro ordinanze 1983 e al

n. 556 del 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 dell'anno 1984 e n. 287 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di Giarrizzo Antonino nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza emessa il 17

maggio 1983 (R.O. n. 827/83), ha sollevato, in riferimento all'art.

3, secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove

interpretato nel senso della inapplicabilità delle disposizioni in

esso contenute, ai licenziamenti non espressamente previsti come

sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, e l'Avvocatura

dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, hanno chiesto che la questione venga

dichiarata manifestamente infondata perché già decisa con la

sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte;

che, con ordinanza del 17 gennaio 1984 (R.O. n. 556/84), anche

il Pretore di Saronno ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio

1970 n. 300 nella parte in cui non prevedono che le garanzie di cui

al citato art. 7 si applichino a tutti i licenziamenti intimati per

inadempimento o mancanza del lavoratore indipendentemente dal fatto

che la normativa legislativa o la contrattazione collettiva o quella

validamente posta dal datore di lavoro, qualifichino i licenziamenti

come sanzione disciplinare;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

rilevato che la sentenza di questa Corte n. 204/82 deve interpretarsi

nel senso che le garanzie sono applicabili a tutti i licenziamenti,

anche se non espressamente previsti dall'autonomia collettiva quali

sanzioni disciplinari;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sent. n. 204

del 1982), le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970

si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione

disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva;

che il relativo accertamento e la relativa qualificazione

spettano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo

l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia;

che, quindi, le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge 23

maggio 1970 n. 300 e 2106 cod. civ., sollevata, in riferimento

all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori di Catania e

Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte