Sentenza n. 345/1990
Altra decisione · depositata il 20/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 20legge 67/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e
di Bolzano notificati il 2 marzo 1990, depositati in Cancelleria il 7
successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 1989,
dal titolo "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la
realizzazione di strutture sanitarie nazionali per anziani non
autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi
semiresidenziali" ed iscritti ai nn. 7 e 8 del registro conflitti
1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha proposto un ricorso,
regolarmente notificato e depositato, con il quale ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al
d.P.C.M. 22 dicembre 1989, dal titolo "Atto di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province
autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie
residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a
domicilio o nei servizi semiresidenziali". Tale atto, secondo la
ricorrente, lederebbe le competenze costituzionalmente garantite alla
Provincia dagli artt. 4, 8, n. 17) e n. 25), 9, n. 10) e 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché
le relative norme di attuazione, anche in riferimento ai principi che
presiedono all'esercizio del potere governativo di indirizzo e
coordinamento.
Premesso che possiede competenza esclusiva in materia di lavori
pubblici e di assistenza, nonché competenza concorrente in materia
di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, la
Provincia di Trento, nel ricordare che la disciplina considerata deve
tener conto delle abitudini di vita peculiari delle singole zone,
ritiene che i pur necessari standards relativi alle strutture
residenziali per anziani non possano andare al di là di quanto
strettamente necessario per la salvaguardia di esigenze unitarie
veramente essenziali. Tanto più ciò varrebbe ove si tenesse
presente che la materia disciplinata verte in gran parte nell'ambito
di competenze esclusive e che lo Statuto del Trentino-Alto Adige
dispone che l'interesse nazionale deve ricomprendere anche la tutela
delle minoranze linguistiche locali.
Più in particolare, la ricorrente osserva che risulterebbe
violato il principio di legalità, richiesto da un corretto esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento, laddove l'atto impugnato
disciplina oggetti che non sarebbero ricompresi nella legge. Questa,
infatti, prevedrebbe standards di carattere puramente dimensionale,
relativi soltanto alle nuove strutture destinate esclusivamente ad
"anziani che non possono essere assistiti a domicilio". Il decreto
sarebbe pertanto illegittimo nelle seguenti parti: a) nell'art. 1 e
nell'Allegato A (annesso come "parte integrante del presente
decreto") in tutte le sue prescrizioni, fuorché in quelle comprese
nel n. 10, in quanto fisserebbero anche le "tipologie" delle
residenze, i criteri progettuali e quelli relativi all'organizzazione
e al funzionamento delle residenze; b) nell'art. 2, in quanto
estenderebbe l'obbligo di osservare i requisiti richiesti anche alle
istituzioni che si convenzionano o già convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale (le quali sarebbero estranee al programma
finanziato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge
finanziaria 1988); c) nell'art. 3, in quanto assoggetterebbe al
medesimo obbligo tutti "i soggetti non autosufficienti" anche diversi
dagli anziani (cui, invece, farebbe esclusivo riferimento il citato
art. 20).
In secondo luogo, il decreto impugnato sarebbe illegittimo per il
fatto che mancherebbe nella disposizione legislativa che prevede
l'atto di indirizzo e coordinamento l'indicazione dei criteri per
l'esercizio della relativa funzione.
Infine, sempre a giudizio della ricorrente, l'atto di indirizzo e
coordinamento sarebbe illegittimo in quanto, anziché porre programmi
o indirizzi, assumerebbe forme così analitiche e dettagliate da non
lasciare alcuno spazio all'autonomia provinciale.
2. - Contro lo stesso d.P.C.M. 22 dicembre 1989 ha presentato
ricorso per conflitto di attribuzione anche la Provincia autonoma di
Bolzano, la quale - dopo aver ricordato di aver già adottato più
leggi (l. prov. 30 ottobre 1973, n. 77 e l. prov. 18 agosto 1988, n.
33 che prevede un regolamento della Giunta Provinciale sulle
caratteristiche tecniche degli edifici, sulle dimensioni minime e
massime, nonché sugli standards di personale) - sostiene, in primo
luogo, che della funzione di indirizzo e coordinamento sarebbero
destinatarie soltanto le regioni a statuto ordinario. Ciò varrebbe,
in particolare, nella materia considerata, dato che l'art. 80 della
legge n. 833 del 1978 farebbe salva, anche in relazione alla funzione
d'indirizzo e coordinamento, l'autonomia delle Province autonome.
Sicché, non essendo riferibile alla ricorrente l'art. 5 della legge
n. 833 del 1978, non sarebbe neppure applicabile ad essa l'art. 20,
secondo comma, lettera f), della legge n. 67 del 1988, sul quale si
fonda l'atto impugnato.
Per i restanti profili il ricorso della Provincia di Bolzano è
identico a quello della Provincia di Trento, salva l'aggiunta di un
invito a questa Corte di ripensare l'intera problematica
dell'applicazione alle suddette Province della funzione d'indirizzo e
coordinamento, anche al fine di portare a conclusione l'attuazione
del c.d. pacchetto delle misure per le popolazioni alto-atesine,
concordato nel novembre del 1969.
3. - In relazione ad ambedue i ricorsi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sostenere il loro
rigetto.
Il resistente, dopo aver ricordato le sentenze di questa Corte che
escludono la non applicabilità della funzione di indirizzo e
coordinamento alle Province autonome, sottolinea l'irrilevanza della
tutela delle minoranze linguistiche rispetto a una materia come
quella delle strutture edilizie di ricovero e di cura per gli anziani
non autosufficienti.
In particolare, poi, l'Avvocatura dello Stato nega che nel caso
dedotto in giudizio risulti violato il principio di legalità da
parte dell'impugnato atto d'indirizzo e coordinamento. Quest'ultimo,
infatti, si rapporterebbe direttamente all'art. 5 della legge n. 833
del 1978, il quale soddisfa il predetto principio. In secondo luogo,
la legge n. 67 del 1988 farebbe riferimento, non solo alle
dimensioni, ma anche alla tipologia: gli standards, infatti,
sarebbero modelli o tipi cui uniformarsi per meglio spendere le somme
stanziate dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, somme sulle quali
inciderebbero tanto le dimensioni quanto la tipologia dell'edificio
da destinare a residenze per gli anziani non autosufficienti. In
terzo luogo, anche la previsione dell'art. 2, relativo all'obbligo
per le strutture convenzionate di osservare i requisiti delineati
nell'atto impugnato, troverebbe la propria giustificazione nell'art.
5 della legge n. 833 del 1978. Oltre a ciò, continua l'Avvocatura
dello Stato, l'estensione disposta nell'art. 3 del decreto impugnato
a tutti i soggetti non autosufficienti sarebbe giustificata dall'art.
20, primo comma, della legge n. 67 del 1988. Quanto, poi, alla
dedotta mancanza dei criteri direttivi necessari per l'esercizio
della funzione d'indirizzo e di coordinamento, l'Avvocatura dello
Stato precisa che anche tale censura non terrebbe conto sia del fatto
che fonte del potere in questione sarebbe l'art. 5 della legge n. 833
del 1978, sia del rilievo che il semplice riferimento a standards
dimensionali e tipologici rappresenterebbe già un criterio
sufficientemente dettagliato. Infine, conclude il resistente, l'atto
impugnato lascerebbe sufficienti spazi all'autonomia delle Province
autonome, in quanto ciascuno dei criteri delineati nell'allegato " A"
consentirebbe una variegata molteplicità di soluzioni che potrebbe
essere diversificata in funzione delle differenti esigenze locali.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia le
Province che il Presidente del Consiglio dei ministri.
Le ricorrenti, oltre a ribadire le proprie posizioni, replicano
all'argomento dello Stato per il quale l'atto impugnato risponderebbe
alle esigenze proprie del principio di legalità sostenendo che
l'art. 5 della legge n. 833 del 1978 non sarebbe idoneo a fornire la
predetta copertura legislativa, dal momento che conterrebbe soltanto
una disciplina procedurale per l'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento, e non già gli indirizzi e i criteri
richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte al fine
dell'osservanza del principio di legalità (sostanziale)
nell'esercizio della suddetta funzione.
La memoria della difesa dello Stato è stata depositata soltanto
il 18 maggio 1990 e, pertanto, deve considerarsi fuori termine. Considerato in diritto
1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno presentato
due distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti
dello Stato in relazione al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, intitolato
"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di
strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non
assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali". Tutte e due
le ricorrenti lamentano la lesione delle competenze
costituzionalmente garantite alle Province autonome dagli artt. 4
(tutela delle minoranze linguistiche locali nell'ambito
dell'interesse nazionale), 8, nn. 17 e 25 (competenza esclusiva in
materia di lavori pubblici e di assistenza e beneficenza pubblica),
9, n. 10 (competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera), e 16 (competenze
amministrative nelle materie in cui le Province possono emanare norme
legislative) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), nonché dalle relative norme di attuazione,
anche in riferimento ai principi che presiedono all'esercizio della
funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in particolare,
al principio di legalità.
Poiché i due ricorsi lamentano per le rispettive Province
autonome la lesione di un'identica sfera di competenza e richiedono
l'annullamento del medesimo atto, i relativi giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Al fine di decidere i conflitti si rende necessario
verificare la natura giuridica dell'atto impugnato e, più in
particolare, se esso sia riconducibile alla funzione di indirizzo e
coordinamento che il Governo possiede nei confronti delle competenze
attribuite alle regioni. Sebbene il d.P.C.M. 22 dicembre 1989 si
autoqualifichi - nel titolo e nella premessa - come atto di indirizzo
e coordinamento e sebbene alla relativa funzione sembri far
riferimento anche la disposizione di legge attributiva del potere di
cui è esercizio (v. art. 20, secondo comma, lettera f, della legge
11 marzo 1988, n. 67), mancano nell'atto impugnato alcuni elementi
essenziali che possano fondatamente indurre a collocarlo fra gli atti
rientranti nella predetta funzione.
2.1. - Il decreto contestato si pone in attuazione di una
previsione legislativa (art. 20 della legge n. 67 del 1988) diretta
ad autorizzare un programma decennale di interventi finanziari in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico, nonché - ed è ciò che qui
interessa - in materia di realizzazione di residenze per anziani e
per soggetti non autosufficienti. Si tratta di una programmazione di
settore mirante ad incentivare le regioni e le province autonome a
predisporre progetti speciali, che, una volta approvati e inseriti in
un programma nazionale deliberato dal CIPE (su proposta del Ministro
della sanità), sono finanziati al 95% della spesa totale da mutui il
cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello
Stato.
Il punto da sottolineare è che le regioni e le province autonome
non sono obbligate a presentare i propri progetti di intervento, ma,
soltanto ove intendano giovarsi dei vantaggiosi mutui offerti dallo
Stato, debbono predisporre, entro quattro mesi dalla pubblicazione
del decreto ministeriale che fissa i criteri generali per la
programmazione della realizzazione delle strutture edilizie in
oggetto, un programma triennale concernente gli interventi di cui
chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da
realizzare (art. 20, quarto comma, della legge n. 67 del 1988). Tanto
che, nel caso che vi siano regioni o province autonome che non
abbiano presentato proposte di intervento nel termine indicato, non
solo non è previsto alcun meccanismo sostitutivo, ma si provvede, da
parte del CIPE, alla ripartizione dell'intera quota dei mutui
disponibile per le prime due annualità fra le regioni (e le province
autonome) che abbiano presentato i programmi nel termine, salva la
distribuzione di una quota maggiorata operata nella terza annualità
a fini di compensazione a favore delle regioni (o delle province
autonome) che abbiano eventualmente presentato in ritardo i predetti
programmi (v. art. 6, quarto comma, del d.M. 29 agosto 1989, n. 321).
All'interno di questa cornice programmatoria è previsto che le
regioni o le province autonome che intendano beneficiare delle
agevolazioni predisposte dallo Stato debbano conformare i propri
programmi d'intervento in ordine alla realizzazione delle residenze
per anziani e per i soggetti non autosufficienti, oltreché ai
criteri e agli obiettivi fissati, in parte, dall'art. 20 della legge
n. 67 del 1988 e, in parte, dall'art. 1 del d.M. 29 agosto 1989, n.
321, agli "standards" dimensionali stabiliti "a norma dell'art. 5
della legge 23 dicembre 1978, n. 833", vale a dire agli standards
fissati con le forme e le procedure proprie della funzione
governativa di indirizzo e coordinamento. A quest'ultimo scopo è
preordinato l'atto impugnato, il quale, per l'appunto, determina,
nella forma di una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
su proposta del Ministro della sanità, i requisiti dimensionali e
funzionali che le residenze per anziani e per soggetti non
autosufficienti devono possedere al fine di render possibile
l'approvazione da parte del CIPE dei relativi progetti regionali (o
provinciali) e il conseguente ottenimento, da parte delle regioni (o
delle province autonome) proponenti, del beneficio dei mutui statali
agevolati.
2.2. - Dal quadro normativo ora tracciato risulta evidente che
l'atto impugnato si inserisce in una catena programmatoria diretta a
stabilire un concorso finanziario da parte dello Stato a favore della
risoluzione di un problema, quello della realizzazione di residenze
per anziani e per soggetti non autosufficienti, che rientra fra gli
oggetti delle competenze riservate alle regioni (e alle province
autonome) in materia di sanità e di assistenza sociale. Si tratta,
in altre parole, di un insieme di misure finanziarie e normative
diretto a realizzare scopi particolari, ordinariamente spettanti alle
regioni (e alle province autonome), attraverso l'erogazione, da parte
dello Stato, di un contributo finanziario speciale e aggiuntivo a
favore delle regioni (o delle province autonome) che intendano
realizzare i propri programmi di costruzione delle residenze per gli
anziani e per i soggetti non autosufficienti in armonia con gli
standards dimensionali e funzionali fissati dal decreto impugnato.
Ebbene, l'atto statale con il quale vengono determinati gli anzidetti
standards è un atto governativo che, pur se pone indirizzi e fissa
obiettivi, non possiede le caratteristiche essenziali per esser
ricondotto alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento,
quale risulta delineata dalla legge e dalla giurisprudenza di questa
Corte.
Nel d.P.C.M. 22 dicembre 1989 manca, innanzitutto, la base
legittimante propria di un atto di indirizzo e di coordinamento, che
è quella di porre direttive alle regioni (e alle province autonome)
nelle materie di loro competenza affinché le relative funzioni siano
esercitate nel rispetto di esigenze unitarie e di interessi
infrazionabili, valevoli per tutto il territorio nazionale (v.,
spec., sentt. nn. 39 del 1971; 142 del 1972; 340 del 1983; 304 del
1987; 214 del 1988; 242 e 389 del 1989). Scopo dell'atto impugnato,
infatti, non è quello di indirizzare le autonomie regionali (o
provinciali) verso fini radicati in interessi della collettività
generale e perciò inderogabili da parte delle singole regioni (o
province autonome), ma è, invece, quello di porre opportune esigenze
funzionali e dimensionali relative alle residenze per anziani e per
soggetti non autosufficienti, il cui inglobamento nei progetti di
realizzazione delle predette residenze da parte delle regioni (o
delle province autonome) viene considerato una condizione essenziale
per l'approvazione da parte del CIPE dei progetti stessi e per
l'inserimento di questi ultimi nel piano nazionale di riparto delle
quote di mutuo. In altre parole, gli standards posti nell'atto
impugnato non sono espressione di esigenze unitarie in grado di
vincolare tutte le regioni (o le province autonome) nell'esercizio
delle loro funzioni in materia di sanità e di assistenza sociale, ma
costituiscono un vincolo per le sole regioni che, intendendo
avvalersi dei fondi speciali messi a disposizione dallo Stato per la
realizzazione delle anzidette residenze, decidono di presentare al
Ministro della sanità i relativi programmi di costruzione o di
ristrutturazione, programmi che si aggiungono a quelli eventualmente
adottati dalle regioni (e dalle province autonome) nell'esercizio
delle loro proprie competenze e sulla base dei finanziamenti ad esse
spettanti in via ordinaria.
Inoltre, proprio in ragione del carattere aggiuntivo
dell'intervento previsto e della natura di contributo finanziario
speciale finalizzato al migliore espletamento di talune funzioni
regionali, non può collegarsi l'atto impugnato ad alcuno dei limiti
costituzionali posti alle competenze legislative e amministrative
delle regioni (e delle province autonome). Sicché viene meno
quell'ancoraggio essenziale alle norme costituzionali sui limiti alle
competenze regionali (o provinciali) che, a partire dalla sentenza n.
39 del 1971 di questa Corte, è stato configurato come il fondamento
costituzionale della funzione governativa di indirizzo e
coordinamento.
2.3. - La mancanza di qualsiasi base normativa che possa indurre a
considerare l'atto impugnato come esercizio della funzione
governativa di indirizzo e di coordinamento non può essere surrogata
o scavalcata dalla dizione letterale dell'art. 20, secondo comma,
lettera f, della legge n. 67 del 1988, il quale stabilisce che le
strutture residenziali dovranno conformarsi a standards "che saranno
emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Quest'ultimo articolo, infatti, determina le procedure e le forme
attraverso cui vanno emanati gli atti governativi di indirizzo e
coordinamento in materia sanitaria. Sicché il rinvio a tale
disposizione ai fini della fissazione degli standards dimensionali
delle strutture residenziali ha, di per sé, il puro scopo di
individuare le procedure e le forme del correlativo atto, e non già
quello di qualificarlo come esercizio della funzione governativa di
indirizzo e coordinamento.
Per quanto siffatta previsione legislativa possa apparire
eccessiva e persino incongrua, sopratutto se messa a confronto con la
disposizione contenuta nello stesso articolo che affida a un semplice
decreto del Ministro della sanità la determinazione dei "criteri
generali per la programmazione degli interventi" e la specificazione
degli obiettivi di massima, non si può ravvisare in essa un
illegittimo esercizio di competenze statali. Non si può negare,
infatti, che il legislatore possa prevedere una forma particolarmente
impegnativa, quale la deliberazione del Consiglio dei ministri, pur
in relazione ad atti diretti a stabilire le dimensioni e le
caratteristiche funzionali di residenze per anziani e per soggetti
non autosufficienti che le regioni (e le province autonome) dovranno
realizzare all'interno di un programma di interventi finanziato in
larghissima misura dallo Stato. In ogni caso, al di là delle
determinazioni o delle qualificazioni del legislatore statale, resta
il fatto che l'atto impugnato, non essendo rivolto a vincolare le
attività legislative o amministrative delle regioni o delle province
autonome, non può esser configurato come esercizio della funzione
governativa d'indirizzo e di coordinamento.
3. - Alla luce delle considerazioni ora esposte, vengono meno le
contestazioni delle Province ricorrenti, le quali si basano sulla
pretesa violazione, da parte del decreto impugnato, dei principi
costituzionali relativi all'esercizio della funzione governativa
d'indirizzo e coordinamento e, in particolare, del principio di
legalità "sostanziale". Ciò non esclude, tuttavia, che questa Corte
sia egualmente tenuta a verificare se l'atto impugnato sia rispettoso
dei limiti di legittimità ad esso relativi e, in particolare, se
abbia un'adeguata base legale.
L'art. 20, secondo comma, lettera f), della legge n. 67 del 1988
autorizza il Governo, nell'ambito del programma diretto a realizzare
140.000 posti in strutture residenziali, a determinare gli standards
dimensionali delle predette residenze, precisando che tali dimensioni
debbono essere adeguate all'ambiente e integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura
in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate.
L'atto impugnato si colloca all'interno di questa attribuzione di
potere in ciascuna delle sue disposizioni.
L'art. 1, infatti, nel determinare gli standards cui debbono
conformarsi le regioni o le province autonome che intendono
partecipare al programma di costruzione o di ristrutturazione delle
residenze per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono
trattamenti continui, si riferisce a un concetto ampio di standard
dimensionale, comprensivo della definizione degli spazi a
disposizione dei singoli e dei gruppi, dell'organizzazione (per
nuclei) e dei servizi, della distribuzione degli ambienti di vita
personale e collettiva, dell'uso di materiali e tecnologie che
facilitino l'assistenza e la sicurezza degli assistiti, delle misure
degli alloggi e della localizzazione delle residenze (v. allegato
"A"). Si tratta, in ogni caso, di indicazioni che rientrano nella
definizione legislativa della dimensione delle residenze, atteso che
questa è posta dalla legge stessa in collegamento con l'ambiente e i
relativi servizi e che non può essere concepita altro che come
determinazione degli spazi di vita degli anziani in relazione alle
finalità di assistenza e di socializzazione degli stessi. Di qui
deriva la copertura legale di un potere, come quello contestato, il
quale è diretto a definire i criteri concernenti la disposizione
degli spazi, criteri rilevanti per chi deve progettare la costruzione
o la ristrutturazione delle residenze per anziani non
autosufficienti.
Anche l'art. 2 del decreto impugnato, il quale estende
l'osservanza dei criteri anzidetti alle istituzioni che si
convenzionano con il Servizio sanitario regionale e a quelle già
convenzionate, non esorbita dai limiti del potere attribuito al
Governo dall'art. 20, secondo comma, lettera f), della legge n. 67
del 1988. Il significato di questa disposizione è, infatti, quello
di indurre le regioni (e le province autonome) che intendono
beneficiare del programma di intervento statale previsto dal citato
art. 20 a realizzare residenze per anziani dotate delle
caratteristiche indicate non solo nel settore delle istituzioni
pubbliche, ma anche in quello delle istituzioni convenzionate. Questa
estensione, oltre a non essere preclusa dal ricordato art. 20 - il
quale, al primo comma, mentre limita il proprio oggetto al patrimonio
sanitario pubblico per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia e
l'ammodernamento tecnologico, non contiene analoga limitazione per
ciò che concerne le residenze per anziani e per soggetti non
autosufficienti -, risponde alla esigenza logica di incentivare le
regioni (e le province autonome) a conformarsi agli standards
indicati in relazione a tutti i tipi di strutture residenziali
sottoposte alle proprie competenze.
Infine, non può negarsi che anche l'art. 3 del decreto impugnato
goda di una sicura copertura legale, dal momento che l'estensione
dell'osservanza degli standards delineati dall'allegato "A" anche
alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti, pur se
non anziani, è prefigurata dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988,
che, al primo comma, nel delineare l'oggetto dei programmi previsti
si riferisce espressamente alla "realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare, con le modalità di cui al
d.P.C.M. 22 dicembre 1989, gli standards dimensionali per la
realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti, previsti dall'art. 20, secondo comma,
lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte