Sentenza n. 345/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dalla Corte
di appello di Napoli sul reclamo proposto da Pacciani Teresa ed
altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 13
novembre 1991 nel corso del procedimento volto alla adozione
ordinaria di Formisano Roberto, maggiore di età, da parte di
Pacciani Teresa, in presenza di un figlio legittimo (maggiore di età
ma incapace a prestare consenso perché interdetto per infermità di
mente) di costei, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che
si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in
presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di
esprimere il consenso perché interdetti.
La Corte di appello di Napoli ricorda che la Corte costituzionale,
con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui
non consente l'adozione a persone con discendenti legittimi o
legittimati, maggiorenni e consenzienti. Sarebbe incongruo, ad avviso
del giudice a quo, negare l'adozione ordinaria a coloro che hanno
figli incapaci, i quali non possono esprimere il loro consenso. Per
essi il tutore potrebbe prestare assenso all'adozione con il
controllo del giudice tutelare, seguendo una soluzione non estranea
al nostro ordinamento, che prevede la sostituzione della volontà di
soggetti incapaci anche in altri istituti di diritto familiare.
Il giudice rimettente osserva inoltre, con riferimento al
principio di uguaglianza, che non appare razionale assicurare
esclusivamente ai figli maggiorenni e capaci i vantaggi di carattere
morale ed affettivo che possono essere collegati all'adozione e
negare invece a soggetti più deboli e bisognosi (quali gli
interdetti) ogni opportunità di vedere consolidati a livello
giuridico vincoli affettivi protrattisi nel tempo. L'adozione
ordinaria si incentrerebbe sull'interesse dell'adottante alla
continuazione del nome e della titolarità del patrimonio, ma non
prescinde dall'interesse dell'adottando, come si evince dall'art. 297
del codice civile. L'esigenza di salvaguardare i diritti dei membri
della famiglia legittima non potrebbe comportare limitazioni
eccessive, come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito.
Limitazioni che sarebbero prive di qualsiasi giustificazione se
impedissero il ricorso all'adozione anche nei casi in cui non si
prospetta alcun pregiudizio per i figli legittimi o legittimati
dell'adottante.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite
parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Napoli dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non permette a
chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di
esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di
età.
2. - La questione è stata sollevata a seguito della dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile
"nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti"
(sentenza n. 557 del 1988). Con la stessa sentenza la Corte ha
rilevato che nel sistema normativo vigente l'esistenza del coniuge
non impedisce, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297,
primo comma, del codice civile), di procedere alla adozione, ed ha
affermato che non sussiste un motivo razionale per ritenere
sufficientemente tutelata la posizione del coniuge, attraverso la
previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente nella
situazione, valutata come sostanzialmente identica, dei discendenti
legittimi o legittimati maggiorenni.
3. - La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli
ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità
della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o
legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne
voluta dal proprio genitore. Si tratta di una prospettazione che non
tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa
dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile,
per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione,
per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo. In tal caso il
Tribunale può egualmente pronunziare l'adozione, con le modalità
previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi
indicati nella stessa disposizione. Questa specifica disciplina, pur
se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del
coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del
testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad
esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un
contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte
n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi
o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro
assenso per incapacità.
La questione di legittimità costituzionale, così ricostruito il
sistema normativo, è dunque infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile,
sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte