Sentenza n. 345/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Persico Rosa e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 23 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visti gli atti di costituzione di Persico Rosa e dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Persico contro
l'I.N.P.S., il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 23 novembre
1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui -
nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con
certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del
pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno
trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che
l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di
trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.
Ad avviso del giudice remittente, essendo parificata al compimento
di sessant'anni l'età lavorativa degli uomini e delle donne, la
detta disparità di trattamento in ordine al limite massimo
dell'accredito contributivo, ai fini del pensionamento anticipato di
anzianità, non è giustificata.
La questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle
sentenze nn. 371/1989 e 503/1991, con riguardo ai prepensionamenti
nel settore siderurgico.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e concludendo
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua
dalla norma impugnata.
3. - Si è pure costituito l'I.N.P.S. contestando la pretesa
lesione del principio costituzionale di eguaglianza sul riflesso che
la lamentata disparità è una conseguenza della diversa età
pensionabile delle donne rispetto agli uomini, e comunque
rimettendosi alla decisione della Corte. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da
imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere
l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di
avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e
contributiva - dispone che l'accredito di anzianità contributiva
occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi
dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di
cinquantacinque anni, se donne.
La disparità di trattamento in ordine al limite massimo
dell'accredito è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione) e, più specificamente, col principio di
parificazione dei diritti della donna lavoratrice a quelli spettanti
al lavoratore (art. 37 della Costituzione).
2. - La questione non è fondata.
Non costituisce un precedente la sentenza n. 371 del 1989,
relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193
del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici ultracinquantenni del
settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di
integrazione salariale o già licenziati per riduzione del personale
o cessazione dell'impresa. Poiché in questo caso il carattere
praticamente coatto del prepensionamento escludeva l'alternativa
della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni,
l'età di riferimento del massimo di accredito contributivo doveva
essere uguale per gli uomini e per le donne, uguale essendo per gli
uni e le altre il limite dell'età lavorativa (cfr. sentenza n.
404/1993).
Nell'ipotesi in esame, invece, si tratta di prepensionamento
facoltativo di anzianità, al quale possono accedere i lavoratori e
le lavoratrici che sono in grado di far valere almeno trent'anni di
anzianità assicurativa e contributiva. Perciò l'età di riferimento
del limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che
l'età pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla
soglia dei cinquantacinque anni. Dopo il compimento di questa età
esse hanno diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a
sessant'anni, ma non è più configurabile nei loro confronti un
prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare
il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno già
maturato.
La lamentata disparità di disciplina, essendo una conseguenza,
conforme al concetto di prepensionamento, della differenziazione
dell'età pensionabile tra uomo e donna, non appare lesiva del
principio di eguaglianza (cfr. sentenza n. 296/1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte