Sentenza n. 345/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 396/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
lettere e), f), g), h), ed i) , e secondo comma, della legge 24
maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo),
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1992 dal Consiglio
nazionale dei chimici sul ricorso proposto da Pelletti Maria Rosaria,
iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'Ordine dei chimici
interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Paolo De Caterini per l'Ordine dei chimici
interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e l'Avvocato dello
Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio nazionale dei chimici ha proposto questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto
comma, della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lettere e), f),
g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396,
nel corso di un procedimento avente per oggetto il ricorso proposto
da M.R. Pelletti avverso la sanzione disciplinare della sospensione
temporanea dall'esercizio della professione irrogatale dal Consiglio
dell'Ordine dei chimici, per avere costituito una associazione
professionale con professionista iscritto all'albo dei biologi.
Più in particolare, l'ordinanza precisa che, la costituzione di
detto sodalizio avrebbe violato le norme deontologiche che il
Consiglio dell'Ordine dei chimici avrebbe stabilito nei confronti dei
propri iscritti in virtù delle quali "l'esercizio associato della
professione a carattere interdisciplinare non deve essere fonte o
occasione di confusione e incertezze in ordine al ruolo, alle
funzioni di ciascun professionista associato".
Ciò premesso, secondo il Consiglio remittente, la verifica
dell'illecito disciplinare contestato alla ricorrente andrebbe
condotta alla luce della legge 24 maggio 1967, n. 396, ed in
particolare alla luce dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g),
h), ed i) e secondo comma, della citata legge n. 396 del 1967, il
quale "così come comunemente interpretato sembrerebbe porsi in
contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione".
Invero, le diverse e contrastanti interpretazioni che verrebbero
date all'art. 3 della legge n. 396 del 1967, in ordine all'oggetto
della professione di biologo, sarebbero all'origine di una situazione
di confusione che abiliterebbe i biologi "anche all'esercizio di una
notevole parte della professione del chimico", il che varrebbe a
stabilire "una arbitraria equipollenza" fra laurea in chimica e
laurea in biologia con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione (trattamento eguale di situazioni giuridicamente
diseguali) e dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione (il quale
affermerebbe un "nesso indissolubile tra formazione di studi ed esame
di Stato").
D'altro lato, secondo il remittente, il vigente tariffario dei
biologi stabilito con decreto ministeriale 27 marzo 1976, riportando
un gran numero di prestazioni di analisi chimiche avrebbe creato
incertezze e provocato interpretazioni estensive della legge n. 396
del 1967.
Incertezze che sussisterebbero anche nel testo contenente il nuovo
tariffario professionale dei biologi, (attualmente stabilito con
decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 362, ed all'epoca
dell'ordinanza in via di approvazione).
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la
questione sia dichiarata inammissibile ed in subordine infondata.
Si afferma, nell'atto di intervento, che risulta abbastanza
evidente dal tenore dell'ordinanza che il Consiglio nazionale dei
chimici non condivide affatto l'interpretazione che comunemente viene
data all'art. 3 censurato con la conseguenza che la questione
proposta sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.
Ad avviso dell'interveniente, il Consiglio dell'Ordine dei chimici
ha la propria verità interpretativa e quindi può ben decidere sul
caso sottoposto al proprio esame senza che vi sia la necessità della
pronuncia della Corte.
In via subordinata l'Avvocatura chiede che la questione sia
comunque dichiarata inammissibile in quanto la materia soggetta al
giudizio di costituzionalità sarebbe riservata alla discrezionalità
del legislatore ed in ogni caso la relativa questione sarebbe
comunque infondata.
Al riguardo si fa presente che anche gli studi di biologia
prevedono una adeguata preparazione chimica, sicché la scelta del
legislatore di comprendere nell'"oggetto della professione" di
biologo l'attività analistica, eventualmente chimica, come ritenuto
dall'interpretazione prevalente, apparirebbe giustificata e razionale
ed in ogni caso non potrebbe essere sindacata dal giudice delle
leggi.
Quanto alla violazione del principio di eguaglianza si ribadisce
che la materia sottoposta al giudizio di costituzionalità risulta
riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale sarebbe
demandato il compito di valutare se la preparazione universitaria di
discipline così vicine fra loro eppur sempre diverse, preparazione
verificata con l'apposito esame di Stato, attribuisca ed in che
misura la competenza ad effettuare prestazioni professionali nel
campo dell'analistica chimica, biologica o l'una e l'altra insieme.
Valutazione discrezionale che, ove sorretta da adeguata
ragionevolezza, come nella fattispecie, esulerebbe dal sindacato di
legittimità costituzionale.
3. - Si è, altresì, costituito l'Ordine dei chimici
interregionale di Lazio, Umbria e Abruzzo e Molise - resistente nel
giudizio a quo - il quale chiede che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale della norma censurata con argomentazioni analoghe a
quelle sviluppate nell'ordinanza di rimessione.
In particolare, e quanto alla rilevanza della questione, si
afferma che "solo una accurata analisi di tutte le possibili
conseguenze interpretative derivanti dalle norme censurate, può
permettere di accertare se, nella specie, esse consentano o meno
quella sostanziale coincidenza tra l'attività professionale del
chimico e quella del biologo per una parte significativa dei
rispettivi ambiti professionali", coincidenza che determinando una
oggettiva situazione di confusione tra le due professioni, farebbe
"scattare" la rilevanza della questione stessa.
Quanto al merito si sottolinea che l'interpretazione comunemente
accolta della norma censurata finirebbe con l'aprire agli iscritti
all'albo dei biologi interi settori di attività professionale di
sicura spettanza dei chimici senza che il curriculum universitario,
il tirocinio pratico e le prove previste per il superamento
dell'esame di Stato offrano sufficienti garanzie in ordine al
concreto possesso da parte dei candidati della preparazione e
capacità tecniche necessarie per un corretto e affidabile esercizio
di tali attività. Simile interpretazione sarebbe per più versi in
contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.
In particolare si sottolinea la necessità, affermata anche dalla
giurisprudenza di questa Corte, che le prove di esame siano tali da
accertare il concreto possesso da parte dei candidati della
preparazione, attitudine e capacità tecnica necessaria perché
dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini
possano giovarsi con fiducia.
In prossimità dell'udienza, l'Ordine dei chimici interregionale
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ha depositato memoria
illustrativa con la quale ribadisce le argomentazioni e le
conclusioni formulate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio nazionale dei chimici censura - in riferimento
agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 3, primo
comma lettere e), f), g), h) ed i) , e secondo comma, della legge 24
maggio 1967, n. 396, in quanto - sulla base di una interpretazione
comunemente accettata e per di più "rafforzata" dal regio decreto 1
marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di
chimico), e dalla legge 19 luglio 1957, n. 679 (Tariffario nazionale
delle prestazioni professionali dei chimici), successivamente
modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56 (Norme sulle tariffe per
le prestazioni professionali dei chimici) - ascriverebbe al biologo
la competenza ad effettuare le analisi chimiche in ordine alle
prestazioni indicate nell'art. 3 succitato.
Tutto ciò - realizzando una "arbitraria equipollenza" tra il
ruolo professionale del chimico e quello del biologo - violerebbe il
principio di professionalità specifica (art. 33, quinto comma, della
Costituzione), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 della
Costituzione).
2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
proposta dall'Avvocatura generale dello Stato.
Invero, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 396 del 1967, nella
accezione - assunta per di più in termini di "diritto vivente" -
prospettata nell'ordinanza di rimessione nel quadro ed alla stregua
della quale si determina la controversia di legittimità
costituzionale che si presenta come pregiudiziale ai fini del
giudizio principale. Sicché "è consentito richiedere l'intervento
di questa Corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo
consolidato con i principi costituzionali" (sentenze n. 456 del 1989
e n. 110 del 1995) essendo, peraltro, a tal fine "sufficiente che il
giudice a quo riconduca alla disposizione contestata una
interpretazione non implausibile .. della quale ritenga di dover fare
applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non
arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme
costituzionali" (sentenza n. 58 del 1995).
3. - Nel merito la questione è infondata.
Al riguardo si rileva che il nucleo centrale delle censure
indirizzate all'art. 3 della legge n. 396 del 1967 è rappresentato
dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ovvero dalla pretesa
violazione del principio di professionalità specifica che
conseguirebbe al riconoscimento, operato dalla norma censurata, di
una indiscriminata competenza del biologo ad effettuare analisi
chimiche, determinando così "incertezza e confusione" tra i due
distinti ruoli professionali del biologo e del chimico.
Ed è solo sulla base di questa censura che i giudici a quibus
ritengono conseguenzialmente violato l'art. 3 della Costituzione:
sicché, in ordine logico-giuridico, va per primo esaminato il
contrasto concernente l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Ciò posto, si deve subito osservare che il regio decreto 1 marzo
1928, n. 842 e la legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente
modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56, non hanno affatto il
contenuto indicato, peraltro genericamente, dal remittente: entrambe
queste leggi, infatti - lungi dall'ampliare la competenza dei biologi
- non si occupano affatto del biologo, limitandosi - com'è logico -
la prima (r.d. n. 842 del 1928) a dettare le norme che regolano
l'esercizio della professione di chimico e la seconda (legge 19
luglio 1957, n. 679, successivamente modificata con la legge 20 marzo
1975, n. 56) a stabilire semplicemente gli onorari professionali
minimi spettanti ai chimici (onorari più recentemente adeguati con
decreto ministeriale del 25 marzo 1986) in relazione (art. 16) alle
"analisi chimiche di ogni specie" con espressa esclusione "perché
non di competenza" dei "prelievi di carattere biologico da organismi
umani viventi" e dei "pareri scritti di diagnosi medica". A ciò si
aggiunga che compito della "tariffa" non è certo quello di definire
le competenze dei singoli professionisti - al che provvedono le leggi
sui singoli ordinamenti professionali - ma solo quello di stabilire
il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso
destinato a variare, in ragione dell'impegno richiesto e del costo
delle tecniche adoperate.
Ne consegue la totale inconferenza delle norme richiamate in
ordine alla "interpretazione estensiva" della norma censurata la
quale, dunque, va esaminata in sé onde ravvisare le asserite
"incertezze", "fonte di confusione" - in ordine ai due distinti ruoli
professionali del biologo e del chimico - di cui si duole il
remittente denunciandone il contrasto con l'art. 33, quinto comma,
della Costituzione.
4. - Orbene, l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, identifica
l'oggetto della professione di biologo mediante una analitica
individuazione delle attività che i biologi possono essere chiamati
ad effettuare. Più in particolare, costituiscono oggetto della
professione di biologo, tra l'altro, le analisi biologiche,
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche
(art. 3, primo comma). Il secondo comma dello stesso art. 3 contiene
una norma di chiusura, alla stregua della quale l'elencazione di cui
al primo comma succitato "non limita l'esercizio di ogni altra
attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né
pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre
categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti".
Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che
l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 censurato non riveste
carattere tassativo, ovvero non esaurisce il novero delle attività
consentite ai biologi, né tantomento comporta una assoluta e
generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi
biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e
logicamente interdisciplinare.
Tuttavia, essa non è neppure da ritenere meramente
esemplificativa nel senso che gli iscritti all'albo possono
liberamente esercitare attività simili a quelle indicate dal primo
comma del più volte citato art. 3. Infatti, le ulteriori attività
professionali esercitabili dai biologi sono quelle consentite a norma
"di leggi o di regolamenti".
In altri termini l'art. 3, ultimo comma, non consente alcun
ampliamento della attività professionale del biologo, se non sulla
base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria. Il che
equivale ad introdurre, coerentemente ad una esigenza di certezza di
professionalità specifica, il principio di tipicità nel senso,
appunto, che solo le attività specificamente consentite da una fonte
normativa, come già detto primaria o secondaria, possono essere
esercitate dagli iscritti all'albo. Appare evidente che una tale
previsione è strettamente preordinata ad assicurare la certezza
delle prestazioni richieste ai biologi e che quindi non vi può
essere alcuna "confusione" in ordine alla professionalità richiesta
ai biologi stessi che appanni la professionalità del chimico. Del
resto, anche il primo comma del censurato art. 3 pone a chiare
lettere la linea che demarca la professione del biologo da quella
riservata ad altri professionisti che esercitino attività simili o
anche affini a quelle biologiche: essa è data dal "punto di vista
biologico" che contrassegna l'attività professionale del biologo,
ovvero dal fatto che essa è svolta in funzione delle esigenze degli
organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che
a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di
determinate sostanze organiche o inorganiche.
Ne consegue che nessuna "incertezza" è ascrivibile alla attività
professionale dei biologi, sulla base della norma censurata e,
pertanto, nessun contrasto è ravvisabile con l'art. 33, quinto
comma, della Costituzione. Vi è da aggiungere che il ruolo
professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge
n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle
strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali
(è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo
comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica
amministrazione). In proposito - e avuto riguardo alla ratio che
sembra contrassegnare l'ordinanza di rinvio - non è senza rilievo
sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
(legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla
salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha
indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia
della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro,
degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo.
Ciò, assicurando un rilievo particolare alla figura del biologo, non
implica certo confusione e fungibilità con altre figure
professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula
semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che
debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti,
come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi
ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di
biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990). Concorrenza
parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie
in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano
in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla
tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o
collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi
ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato
l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di
categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto
comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una
interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di
generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di
attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore
tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel
settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi
in alcuni settori della geologia applicata e della tutela
dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali
nell'ambito di talune sistemazioni montane).
Le predette considerazioni portano a ritenere infondata anche la
censura sollevata con riguardo all'art. 3 della Costituzione che,
come già detto, è priva di autonomo svolgimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo
comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33,
quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte