Sentenza n. 346/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo
comma, numero 2) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo 1998 dalla
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso
proposto da Vigilante Domenico contro l'Ufficio delle imposte dirette
di Bologna, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio d'appello avente ad oggetto una istanza di
rimborso parziale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), la Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna,
con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo del 1998, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma,
numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche).
Secondo il giudice a quo, tale norma - disponendo, senza
possibilità di prova contraria, che "la plusvalenza ricavata dalla
rivendita di un appartamento, non utilizzato direttamente dal
proprietario, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto,
costituisca reddito derivante da operazione speculativa e pertanto
tassabile ai fini IRPEF" - fisserebbe, in violazione del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, quale unico
criterio di individuazione di una attività speculativa il decorso di
un determinato periodo di tempo (cinque anni), prescindendo da ogni
riferimento alla effettiva realtà socio-economica.
Sotto un diverso aspetto, l'irragionevolezza della norma sarebbe
comprovata sia dalla possibilità di eluderne l'applicazione
"formalizzando l'atto di vendita trascorsi cinque anni
dall'acquisto", sia dalla sua incidenza su quei contribuenti
costretti a rivendere l'immobile che non avevano potuto utilizzare
direttamente per motivi indipendenti dalla loro volontà.
La plusvalenza realizzata per effetto della rivendita
infraquinquennale dell'immobile sarebbe, poi, in mancanza di idonei
correttivi della svalutazione monetaria, puramente fittizia e tale,
dunque, da non poter essere assunta a base del calcolo progressivo
dell'IRPEF senza violare la lettera e la ratio dell'art. 53 della
Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 a tenore del quale si considerano fatti con
fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non
destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei
familiari se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non
è superiore ai cinque anni, senza possibilità alcuna di provare
l'assenza dei fini stessi anche nell'ipotesi, come quella oggetto del
giudizio a quo, in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta
a fatto del terzo o a forza maggiore.
Ed è, appunto, sotto tale aspetto che la norma risulterebbe lesiva
del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, poi, la stessa norma, assoggettando
all'IRPEF l'intera plusvalenza monetaria realizzata dalla vendita
dell'immobile e, quindi, anche quella derivante dalla svalutazione
monetaria eventualmente verificatasi nel quinquennio, violerebbe il
principio di effettività della capacità contributiva garantito
dall'art. 53 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Il rimettente, pur ricordando come questa Corte abbia
reiteratamente disatteso la censura di illegittimità costituzionale
dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ritiene che l'intervenuto
mutamento della realtà socio-economica di riferimento abbia reso la
norma denunciata priva di ragionevole giustificazione e, pertanto,
lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
In proposito è possibile osservare come sia la stessa premessa del
dubbio di costituzionalità sollevato a risultare del tutto
indimostrata.
I fattori evolutivi della società, evocati dal giudice a quo,
quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la
crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi
tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i
tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni", pur se
suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare
e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono,
infatti, tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di
considerare speculativa, sulla base dell'id quod plerumque accidit,
l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla
utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il
successivo quinquennio.
Se, dunque, sotto l'aspetto considerato, la censura di
incostituzionalità della norma risulta priva di fondamento, identica
è la conclusione cui si perviene qualora si consideri l'ulteriore e
diverso assunto del giudice a quo circa una ipotetica, estrema
facilità di elusione dell'imposta in conseguenza e per effetto della
possibilità di stipulazione della rivendita infraquinquennale
dell'immobile in una forma che non sarebbe conoscibile dal fisco.
Indipendentemente da ogni altra considerazione relativa alla
stabilità dell'acquisto del bene in tal modo effettuato, l'ipotesi
nella specie prospettata deve propriamente ricondursi all'area non
già della elusione, ma della evasione dell'imposta e non può,
dunque, comprovare l'asserita inadeguatezza della norma denunciata.
2.2. - Privo di consistenza risulta, infine, il dubbio di
violazione dell'art. 53 della Costituzione fondato sull'assenza,
nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione
monetaria idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un
reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo e perciò stesso
fittizio.
L'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della
svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurisprudenza di
questa Corte ha avuto modo di affermare, alla discrezionalità del
legislatore.
Mentre il principio di capacità contributiva non può certo
ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore
della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o
abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.
È, dunque, evidente come la menzionata giurisprudenza, dalla quale
non v'è ragione alcuna di discostarsi, porti ad escludere quel
rilievo costituzionale della svalutazione monetaria che, nella
prospettazione del rimettente, rappresenta l'esclusivo supporto della
censura dallo stesso avanzata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte