Sentenza n. 347/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 1legge 93/1983
- art. 4legge 93/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia riapprovata il 5 marzo 1990 dal Consiglio regionale avente per
oggetto: "Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 43" promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1990, depositato
in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 22 del registro
ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente e
l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 21 marzo 1990 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la delibera legislativa della
Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e riapprovata, a seguito
del rinvio governativo, il 5 marzo 1990, recante "norme di attuazione
dell'art. 5, sesto comma, della l.r. 12 maggio 1980, n. 43",
sostenendone il contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione,
quest'ultimo per la violazione degli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo
1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).
Gli antecedenti di fatto della questione sono i seguenti.
A seguito del trasferimento delle funzioni alle Regioni, operato
con il d.P.R. n. 616 del 1977, la legge regionale 12 dicembre 1979,
n. 76 aveva disciplinato la successione della Regione Puglia, con i
poteri di cui all'art. 49 del citato D.P.R. n. 616, nella gestione
dei Centri di servizio sociali e culturali, già della Cassa per il
Mezzogiorno, i quali assumevano (art. 1) la denominazione di Centri
di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) e
venivano dotati, tra l'altro, di personale (operatori culturali)
della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola media
superiore, di 5° livello secondo l'ordinamento allora vigente (art.
4).
In seguito, con la l.r. 12 maggio 1980, n. 42, recante norme
organiche per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione Puglia
(art. 16) aveva istituito e disciplinato il servizio di "educazione
permanente" destinato prevalentemente agli adulti, all'uopo
utilizzando le strutture dei predetti Centri che, mutata nuovamente
la denominazione ed acquisita quella di Centri regionali dei servizi
educativi e culturali (C.R.S.E.C.), venivano incaricati di ulteriori
attività (art. 17 l.r. n. 42/80), rispetto ai compiti già svolti
dagli originari Centri di servizio e programmazione culturale
regionale (C.S.P.C.R. art. 2 l.r. n. 76/79).
La stessa l.r. n. 42/80 all'art. 26 stabiliva, poi, che al
personale addetto a tali Centri andava riconosciuto il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del
1980 (che, nel frattempo, avevano recepito il nuovo contratto
collettivo), mentre le modalità di inquadramento venivano rinviate
ad una successiva legge.
In attuazione del precetto suindicato la l.r. n. 9 del 1981
disponeva, quindi, l'inquadramento di questo personale nel 5° livello
(art. 3).
Con la delibera legislativa ora impugnata lo stesso personale
viene reinquadrato nel 6° livello di cui alla l.r. n. 16 del 1980,
con decorrenza giuridica dal 1980 ed economica dal primo giorno del
mese successivo alla entrata in vigore della nuova disciplina, e ciò
al fine di rendere il trattamento giuridico ed economico di quel
personale (C.R.S.E.C.) omogeneo con quello dei dipendenti in servizio
presso gli altri centri regionali (Centri di servizi e programmazione
culturale regionale) che svolgono attività analoghe e che, in virtù
di un provvedimento amministrativo della Giunta regionale del 1982,
sono stati nel frattempo inquadrati nel 6° livello.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene, nel
ricorso, il contrasto della delibera legislativa regionale impugnata
con il principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche
dei pubblici dipendenti, dettato dalla legge quadro n. 93 del 1983
(art. 4).
La Regione, infatti, si proporrebbe di operare il reinquadramento
ad un livello superiore di una ben individuata categoria di
personale, laddove il principio ispiratore nella materia è quello
della attribuzione dei dipendenti ai vari livelli retributivi in
funzione unicamente dei requisiti posseduti, delle mansioni assolte e
delle responsabilità a queste inerenti, ed a prescindere da
qualsiasi riferimento a gruppi specifici di personale.
In più, il considerevole periodo di tempo, intercorso tra il
primo inquadramento e quello ora oggetto di esame, costituirebbe, ad
avviso del ricorrente, autonomo profilo di censura, perché si
introdurrebbe un serio fattore di turbativa nell'assetto ormai
definito del personale regionale, in violazione dell'art. 97 Cost.
3. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere
al ricorso e ribadire che l'iniziativa legislativa è stata
determinata dalla necessità di perequare il trattamento economico di
tutti gli operatori culturali, in servizio presso i centri regionali
con identica posizione funzionale.
Era difatti avvenuto che il personale degli originari Centri
(C.S.P.C.R.) era stato inquadrato nel 5° livello secondo
l'ordinamento del 1974. Una volta recepito il nuovo contratto di
lavoro per il triennio 1976-78 con la legge regionale n. 16 del 1980,
la Giunta regionale limitatamente a quel personale operava una
legittima trasposizione di livello, sulla base della coincidenza
delle declaratorie funzionali, ed inquadrava i detti dipendenti nel
6° livello di cui alla citata legge regionale n. 16 del 1980 (v.
delibera G.R. n. 4942 del 4 maggio 1982).
Invece, per il personale addetto al servizio di educazione
permanente (servizio, quest'ultimo, istituito solo successivamente
con la legge n. 42 del 1980) veniva previsto l'inquadramento nel 5°
livello del nuovo ordinamento (l.r. n. 16 del 1980), mentre la
identità delle mansioni svolte dai due gruppi di operatori culturali
avrebbe imposto la omogeneizzazione dei relativi trattamenti
economici, cui ha poi provveduto la legge regionale impugnata, che,
nell'ovviare all'evidenziata ingiustizia, ha considerato che le
strutture e il personale dei diversi Centri erano tutti confluiti nei
"Centri regionali dei servizi educativi e culturali" (C.R.S.E.C.) e
che il personale appartenente alla categoria presa a raffronto
apparteneva alla qualifica terminale della carriera di concetto,
secondo l'ordinamento (del 1974) vigente prima del contratto
collettivo per il triennio 1976-78, cosicché, una volta recepito
quest'ultimo, anche il restante personale non poteva che essere
inquadrato nel 6° livello della nuova disciplina (l.r. n. 16 del
1980). Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge della Regione Puglia, riapprovata, a seguito di rinvio
governativo, il 5 marzo 1990, con la quale gli operatori culturali in
servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali
(C.R.S.E.C.), già inquadrati al 5° livello retributivo dall'art. 3
della legge regionale n. 19 del 1981, sono stati inquadrati al 6°
livello.
Si sostiene la violazione, da parte di detta legge, dell'art. 117
della Costituzione nell'assunto che tale inquadramento contrasterebbe
con il principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche
dei pubblici dipendenti (art. 4 della legge-quadro sul pubblico
impiego n. 93 del 1983) perché disposto nei confronti di una
determinata categoria di personale, mentre i vari livelli retributivi
dovrebbero essere stabiliti in via generale per tutte le categorie di
personale, senza discriminazioni, sulla base di criteri comuni. Si
assume altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione,
perché tale reinquadramento, che modifica quello disposto circa
dieci anni prima, introdurrebbe un serio fattore di turbativa
nell'assetto ormai definito del personale regionale.
2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 117 della
Costituzione ed alla norma interposta, costituita dall'art. 4 della
legge n. 93 del 1983, è infondata.
Va precisato in proposito che i Centri regionali dei servizi
educativi e culturali (C.R.S.E.C.), cui appartiene il personale in
questione, furono istituiti con la legge regionale n. 42 del 1980, in
materia di diritto allo studio, all'uopo utilizzando (art. 16 legge
cit.) strutture dei Centri di servizio sociali e culturali (C.S.S.C.)
della Cassa per il mezzogiorno trasferiti alle regioni dal d.P.R. n.
616 del 1977 e di cui, in precedenza, la Regione Puglia, nel
disciplinare le modalità del subentro al precedente ente gestore,
con la legge regionale n. 76 del 1979 aveva modificato la
denominazione in Centri di servizio e programmazione culturale
regionale (C.S.P.C.R.).
Senonché - mentre gli operatori culturali di questi ultimi
Centri, già inquadrati con la citata legge regionale n. 76 del 1979
al 5° livello, furono, al sopravvenire del nuovo contratto
collettivo, reinquadrati nel 6° livello con delibera della Giunta
regionale in data 24 maggio 1982, n. 4942 - gli operatori culturali
dei Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.),
che pur costituivano un organismo derivato dai C.S.P.C.R., rimasero
inquadrati nel 5° livello (art. 3, legge regionale n. 19 del 1981).
Come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge
regionale, questo tende ad eliminare tale sperequazione, allineando
allo stesso livello personale omogeneo, attesa la provenienza dai
medesimi Centri di servizi e le comuni mansioni.
Non appare perciò violato il principio di omogeneizzazione
fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perché
lo specifico riferimento ad una determinata categoria di personale,
individuato in base all'appartenenza a specifici Centri di servizi,
dipende proprio dalla finalità riequilibratrice che il provvedimento
legislativo intende perseguire per allineare la categoria individuata
ad altra categoria omogenea di personale.
3. - Da quanto precede discende, come naturale conseguenza,
l'infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 97
della Costituzione, nell'assunto che la legge impugnata, modificando
dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con
decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore,
costituirebbe fattore di turbativa nell'assetto ormai definito del
personale regionale.
In proposito questa Corte (sentenza n. 56 del 1989) ha già
espressamente escluso - proprio in relazione ad una legge regionale
che aveva previsto una modifica del precedente inquadramento di
proprio personale - il contrasto con l'art. 97 della Costituzione,
ritenendo affidata al prudente apprezzamento del legislatore la
possibilità di modificare l'assetto di certi rapporti definiti da
leggi precedenti, quando ragionevolmente ritenga, e ciò risulti in
concreto, che il nuovo inquadramento tenda a porre rimedio a
pregresse situazioni di disparità: ipotesi questa che ricorre
proprio nella specie, secondo quanto risulta dal punto precedente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e
riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Norme di attuazione dell'art.
5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43",
sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione,
nonché agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte