Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma

primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sui redditi), e 207, comma primo, d.P.R. 29 gennaio 1958

n. 645 (testo unico delle leggi nelle imposte dirette) promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1981 dal pretore di Bologna, nel

procedimento di esecuzione civile promosso dalla Esattoria II.DD. di

Bologna contro la S.p.A. CIA ed altro, iscritta al n. 303 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 221 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento citati in epigrafe,

il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 52 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n.

602, e 207 comma primo d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ritenendoli

incompatibili cogli artt. 3,24 e 113 Cost.,

che, per quanto si riferisce al preteso contrasto cogli artt. 24 e

113 Cost., il Pretore si limita a rifarsi "alle ragioni esposte dal

proponente", senza peraltro riportarle e, per quanto concerne

l'asserita incompatibilità coll'art. 3 Cost., il Pretore espone la

questione ma nulla dice in tema di rilevanza, né è dato in alcun modo

d'intendere, nemmeno aliunde, in che consistesse il caso di specie.

Considerato che, per tal modo, mentre addirittura s'ignorano i

termini della questione proposta in relazione agli artt. 24 e 113

Cost., non è possibile esprimere alcun giudizio sulla rilevanza in

ordine alla parte concernente l'asserito contrasto coll'art. 3 Cost.: e

ciò anche a prescindere dal fatto che - com'è stato rilevato

dall'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri - la questione, in relazione a

tutti gli stessi parametri, è stata già dichiarata infondata da

questa Corte con sentenza 12 giugno 1973 n. 85.

che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n.

645, sollevata dal Pretore di Bologna, coll'ordinanza in epigrafe, in

relazione agli artt. 3,24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte