Sentenza n. 348/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, penultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Paolucci
Giulio contro l'Ufficio distrettuate II.DD. di Roma, iscritta al n.
1115 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 6 giugno 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Lecce sul ricorso proposto da Brescia Rocco,
iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1984 (notificata il 17 e
comunicata il 30 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53- bis del 2
marzo 1985 e iscritta al n. 1115 R.O.1984) sul ricorso con il quale
l'ing. Giulio Paolucci in data 18 luglio 1983 si era opposto nei
confronti dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Maglie all'avviso di
mora notificatogli il 29 settembre 1983, contenente l'iscrizione a
ruolo di sopratasse e pena pecuniaria, intestato alla Impianti
Termoelettrici Condizionamento SITEC fallita di cui era stato
rappresentante e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di
Roma, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha giudicato
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98 pen. comma ("Al pagamento delle sopratasse o delle pene
pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza").
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 12
marzo 1985 depositato il successivo 19 maggio argomentando e
concludendo per la infondatezza della questione nei limiti in cui la
si ritenga ammissibile.
2.1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 (comunicata il 31
luglio e notificata l'11 settembre successivi; pubblicata nella G.U.
n. 11, 1ª serie speciale, del 19 settembre 1986 e iscritta al n. 747
R.O. 1986) sul ricorso proposto in data 4 febbraio 1982, con il quale
Brescia Rocco si era opposto all'avviso di mora notificatogli il 15
gennaio 1982, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse, pene
pecuniarie e interessi di mora, intestato alla società INIMEX e al
medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 602/1973 la
Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha giudicato rilevante
e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale argomentando e
concludendo con atto 28 marzo 1986 depositato il successivo primo
aprile per l'infondatezza della questione nei limiti in cui la si
ritenga ammissibile.
3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'Avv. Stato D'Amato si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto
4.1. - La circostanza che la Commissione tributaria di primo grado
di Roma abbia affiancato all'art. 3 Cost., assunto a parametro anche
dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'art. 24, non
ostacola la riunione dei due incidenti che la Corte dispone ai fini
di unitaria deliberazione sulla conformità a Costituzione o meno
dell'art. 98 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4.2. - Il diritto di difesa non è leso perché nulla vieta al
rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni
nel procedimento tributario, né meno infondato è il dubbio sulla
violazione dell'art. 3 perché rientra nel magistero del legislatore
ordinario disciplinare con gli artt. 1298 a 1310 c.c. in diversa
guisa situazioni per il diritto tributario omogenee (con riferimento
al rappresentante C. cost. 10 novembre 1982, n. 178).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione
tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24
Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo
grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte