Sentenza n. 348/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6, 7,
8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo
1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto "Interventi per
l'informazione locale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 29 marzo 1990, depositato in
cancelleria il 3 aprile successivo ed iscritto al n. 24 del registro
ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
l'avv. Ettore Prosperi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 29 marzo 1990 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare
l'illegittimità costituzionale - in relazione agli artt. 117 e 121
della Costituzione - degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge
della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 e recante
"Interventi per l'informazione locale".
Le disposizioni impugnate prevedono che la Regione: a) sostiene il
pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e
valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva
locali e regionali (art. 1); b) concorre, in favore degli organi di
informazione locale, alla dotazione di strumenti di comunicazione
atti a garantire alle redazioni un continuo flusso di informazioni
dalla Regione e da altri soggetti del sistema informativo, concedendo
contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile (art. 4, secondo comma); c) può concedere garanzie
fidejussorie a beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in
particolare cooperative e consorzi di cooperative) che attuino
investimenti per l'acquisizione e la innovazione di strutture,
impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione
locale scritta e radiotelevisiva, con possibilità per gli stessi
soggetti di essere ammessi agli interventi previsti dalla legge
regionale 1° dicembre 1986 n. 56, per la promozione e la diffusione
delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori (art.
6); d) interviene, nelle aree a forte concentrazione urbana e ad
elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali
periodici, a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di
attività dell'informazione attraverso il riuso degli immobili
industriali dismessi ai sensi della legge regionale 9 marzo 1984 n.
17 (art. 7); e) promuove, nell'ambito dei programmi di formazione
professionale, la realizzazione di corsi sulle qualifiche
professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli
organi di informazione locali (art. 8).
Il ricorrente impugna altresì il richiamato art. 10, dove si
individuano i destinatari degli interventi previsti dalla legge e si
stabiliscono alcuni criteri di priorità, nonché gli artt. 4, ultimo
comma, e 9, ultimo comma, dove si affida alla Giunta regionale sia la
deliberazione dei criteri e l'individuazione dei soggetti in favore
dei quali erogare i contributi previsti dallo stesso art. 4, sia
l'emanazione del bando per un premio giornalistico annuale per
servizi realizzati su mezzi di informazione locali.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio afferma che la materia
dell'informazione stampata e radiotelevisiva si presenta estranea
alle previsioni dell'art. 117 Cost. e nessuna competenza legislativa
possono avere riguardo ad essa le Regioni. La legge impugnata sarebbe
pertanto illegittima nella parte in cui, in funzione del valore del
pluralismo informativo, detta una disciplina di sostegno economico
(incentivi, agevolazioni, contributi) alle imprese operanti nel
settore dell'informazione. Aggiunge il Presidente del Consiglio che,
data l'inderogabilità del limite costituzionale delle materie di cui
all'art. 117 Cost., l'intervento regionale nel settore informativo
non potrebbe essere giustificato né dalla localizzazione in ambito
regionale dell'impresa e della sua attività né dall'ambiguo
concetto di informazione di carattere regionale. Nel ricorso si
sostiene inoltre che il pluralismo dell'informazione in ambito locale
non è che un aspetto del pluralismo informativo interessante la
comunità nazionale unitariamente considerata e come tale non
potrebbe che formare oggetto e costituire obiettivo della disciplina
generale statuale dell'impresa e dell'attività di informazione per
l'attuazione dei valori sanciti dall'art. 21 Cost. Sarebbe pertanto
da escludere, in materia, una prevalenza dell'interesse regionale
tale da giustificare interventi legislativi della Regione anche solo
integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale.
Conclusivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede,
sotto un primo profilo, che venga dichiarata l'illegittimità, per
violazione dell'art. 117 Cost., delle disposizioni contenute
nell'art. 1 in relazione a quelle espresse negli artt. 4, 6, 7, 8, 9
e 10 della legge impugnata.
Sotto un secondo profilo risulterebbero poi in contrasto con
l'art. 121 Cost. l'art. 4, ultimo comma, e l'art. 9, ultimo comma,
della legge in esame, in quanto affidano alla Giunta regionale
l'esercizio di una potestà regolamentare. Nel ricorso si sostiene a
questo proposito che la determinazione dei criteri secondo i quali
procedere alla concessione di contributi per l'acquisizione di
strumenti tecnici nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari
dei contributi medesimi costituirebbero esplicazione di poteri di
scelta ampiamente discrezionali che si risolverebbero nella posizione
di regole di attuazione delle generiche e meramente finalistiche
previsioni della legge. Del pari - sempre secondo la Presidenza del
Consiglio - costituirebbe esplicazione di potestà normativa
secondaria la fissazione della disciplina attuativa della generica
previsione legislativa di un concorso annuale per un premio
giornalistico.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte al fine di
contestare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza di
discussione la Regione sottolinea in particolare come il legislatore
regionale, con la legge impugnata, abbia inteso disciplinare, in
conformità all'art. 8 dello statuto regionale piemontese, la
funzione informativa e comunicativa concernente esclusivamente le
attività della Regione e delle realtà locali.
Afferma a questo proposito la resistente che la funzione
informativa e comunicativa risulta connessa all'esercizio dei diritti
propri della Regione quale persona giuridica e la sua
regolamentazione appare pienamente legittima ove riguardi l'esclusivo
ambito di svolgimento delle attività istituzionali regionali. Alla
base del ricorso vi sarebbe perciò un equivoco di fondo originato
dalla confusione tra la regolamentazione legittima di un'attività
propria dell'ente in quanto persona giuridica ed una presunta
invasione della competenza statale a formulare i principi
fondamentali in tema di informazioni e comunicazione. In questa
ottica, anche le incentivazioni economiche previste dalla legge
regionale dovrebbero essere correttamente considerate come un aiuto
ad attività che costituiscono mezzi per il raggiungimento delle
finalità proprie della Regione.
Infine, per quanto attiene l'ulteriore censura formulata nei
confronti degli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, in
relazione all'art. 121 Cost., la Regione sostiene che l'attività
demandata alla Giunta regionale ha carattere meramente esecutivo e
non regolamentare. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in esame vengono impugnate, in relazione agli
artt. 117 e 121 Cost., alcune disposizioni della legge della Regione
Piemonte, riapprovata il 13 marzo 1990, recante "Interventi per
l'informazione locale": legge mediante la quale la Regione, in
attuazione dell'art. 8 del proprio Statuto, ha inteso promuovere
"l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di
rilevanza regionale e sul loro processo formativo, quale presupposto
per favorire lo sviluppo della partecipazione democratica dei
cittadini" nonché sostenere "il pluralismo informativo, mediante
iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di
comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali" (art.
1).
L'impugnativa proposta investe due profili.
Secondo un primo ordine di censure le disposizioni espresse negli
artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge in esame verrebbero a violare
l'art. 117 Cost., avendo la legge stessa previsto una serie di
interventi economici (contributi, agevolazioni, incentivi) a sostegno
di imprese locali operanti in un settore (informazione giornalistica
e radiotelevisiva) non compreso tra le materie elencate nell'art. 117
Cost. e spettante, per il carattere nazionale degli interessi in
gioco, esclusivamente alla competenza statale.
Un secondo ordine di censure riguarda, invece, gli artt. 4, ultimo
comma, e 9, ultimo comma, della stessa legge, con riferimento
all'art. 121 Cost., dal momento che le disposizioni in questione - ai
fini della individuazione dei soggetti ammessi ai contributi di cui
all'art. 4 e della definizione del bando di concorso per il premio
giornalistico di cui all'art. 9 - avrebbero indebitamente affidato
alla Giunta anziché al Consiglio regionale l'esercizio di competenze
di natura regolamentare.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 117 Cost.,
l'osservazione preliminare da cui occorre muovere è che
l'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa
(si tratti di stampa o di radiotelevisione) è attività che - per il
fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una
libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed
alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello
del pluralismo) - non può essere collocata sullo stesso piano delle
materie elencate nell'art. 117 Cost.
L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di
informare e diritto ad essere informati) esprime, infatti, - al di
là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate
allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare (o, se
vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni
livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato
democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od
organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non
può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle
proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di
comunicazione di massa. Questo impiego, per quanto concerne le
Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia
politiche che amministrative, si riferisce, in particolare, a due
aspetti: quello delle informazioni che la Regione è tenuta ad
offrire ai cittadini in ordine alle proprie attività ed ai propri
programmi e quello delle informazioni che la Regione può ricevere
dalla società regionale e che concorrono a determinare la
partecipazione di tale società alle scelte attraverso cui si esprime
l'indirizzo politico e amministrativo regionale.
Sia l'uno che l'altro di tali profili si trovano rispecchiati
nelle norme che molti statuti regionali hanno dedicato al tema
dell'informazione, solitamente in connessione con quello della
partecipazione (cfr. artt. 5 e 62 Statuto Basilicata; 56 Statuto
Calabria; 48 Statuto Campania; 5 Statuto Emilia-Romagna; 4 Statuto
Liguria; 5 e 54 Statuto Lombardia; 32 Statuto Marche; 42 Statuto
Molise; 4 Statuto Toscana; 11 Statuto Umbria; 35 Statuto Veneto), ed
emergono con particolare chiarezza nell'art. 8 dello Statuto
piemontese, dove, mentre da una lato si richiama "l'informazione sui
programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale" come
presupposto della partecipazione, dall'altro si prevede
l'instaurazione di "rapporti permanenti con gli organi di
informazione, anche audiovisivi" e l'istituzione di "forme di
comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le
proprie esigenze".
3. - Ora, la legge regionale in esame, nelle norme che hanno
formato oggetto d'impugnativa, non si è distaccata dalla cornice
statutaria appena richiamata né ha invaso sfere riservate alla
competenza esclusiva del legislatore nazionale. La Regione, con tale
legge, non ha preteso, infatti, regolare, in concorrenza o in
alternativa con la legislazione statale, le modalità di esercizio
della libertà di informazione attivabile attraverso la stampa o la
radiotelevisione, bensì soltanto prevedere alcuni incentivi di
carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di
informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a
trasmettere informazioni sulla realtà sociale, economica e culturale
del Piemonte (cfr. art. 10, primo comma). E se è vero - come rileva
l'Avvocatura dello Stato (anche sulla scorta di quanto affermato da
questa Corte nella sentenza n. 94 del 1977) - che il confine tra
informazione nazionale e regionale resta incerto e di difficile
definizione (data la potenziale diffusività all'intero territorio
nazionale del prodotto informativo), è anche vero che, nella specie,
il carattere locale degli interventi viene a trovare il suo
fondamento, più che nei contenuti dei messaggi informativi, tanto
nella collocazione della sede principale dell'impresa quanto nella
sfera territorialmente limitata cui risulta riferita l'attività di
erogazione delle notizie.
L'insussistenza di sconfinamenti in sfere riservate alla
competenza statale può risultare, d'altro canto, convalidata anche
dal fatto che alcuni degli interventi previsti nella legge impugnata
(e cioè quelli relativi al sostegno all'innovazione tecnologica di
cui all'art. 6 e quelli concernenti il riuso di immobili industriali
dismessi di cui all'art. 7) si presentano come semplici
specificazioni di discipline agevolative già da tempo operanti a
livello regionale (ai sensi delle leggi regionali 1° dicembre 1986 n.
56 e 9 marzo 1984 n. 17), mentre la previsione di corsi sulle
qualifiche professionali per il personale tecnico degli organi di
informazione locale (di cui all'art. 8) appare agevolmente
riconducibile alla materia dell'istruzione professionale, assegnata
dall'art. 117 Cost. alla competenza regionale.
4. - Per quanto concerne, infine, le censure formulate con
riferimento all'art. 121 Cost., v'è solo da rilevare che né l'art.
4, ultimo comma, né l'art. 9, ultimo comma, della legge impugnata,
assegnano alla Giunta regionale competenze di natura regolamentare.
La previsione dei criteri e l'individuazione dei soggetti (di cui
all'art. 4, ultimo comma), al pari del bando di concorso (di cui
all'art. 9, ultimo comma), concretano, infatti, una semplice
attività amministrativa che, quand'anche si manifesti attraverso
formulazioni di carattere generale, non viene ad assumere la natura
di attività normativa riconducibile al novero delle fonti
secondarie. Nessuna lesione dell'art. 121 Cost. conseguente ad un
indebito spostamento di competenze dal Consiglio alla Giunta
regionale è stata pertanto operata mediante le norme impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli
artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte
riapprovata il 13 marzo 1990, recante "Interventi per l'informazione
locale", con riferimento agli artt. 117 e 121 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte